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Informationen zum Dokument  BGer 5A_558/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_558/2020 vom 03.08.2020
 
 
5A_558/2020
 
 
Sentenza del 3 agosto 2020
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
 
Marazzi, Bovey,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano,
 
B.________,
 
rappresentato dalla curatrice C.________,
 
D.________,
 
patrocinata dall'avv. Sergio Sciuchetti.
 
Oggetto
 
curatela,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 giugno 2020
 
dal Presidente della Camera di protezione del
 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2019.208).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. B.________ (nato nel 1999) è figlio di A.________ e D.________. Egli è affetto da una grave malattia genetica (sindrome di Holt-Oram), caratterizzata da numerose patologie di diversi organi: egli presenta diverse anomalie a livello cardiaco, una pneumopatia cronica, un ritardo dello sviluppo psicomotorio e un ritardo cognitivo che, associato alla ipoacusia (riduzione dell'udito), comporta difficoltà di comunicazione.
 
Mediante decisione 13 novembre 2019 l'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano ha istituito in favore di B.________ una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (art. 394 e 395 CC) e una curatela di cooperazione (art. 396 CC) per gli atti giuridici, limitando di conseguenza il suo esercizio dei diritti civili. Quale curatrice è stata nominata C.________.
 
Con sentenza 2 giugno 2020 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il reclamo 13 dicembre 2019 presentato da A.________ contro la predetta decisione, togliendo dai compiti assegnati alla curatrice quello di promuovere il benessere sociale di B.________. Il Presidente ha per contro confermato la scelta di nominare una persona esterna alla famiglia in qualità di curatore, considerate la situazione debitoria del padre, la forte conflittualità tra i genitori e la fragilità dell'interessato dovuta al suo stato di salute.
 
2. Con ricorso 6 luglio 2020 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento.
 
Non sono state chieste determinazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
 
 
3.
 
3.1. Le persone vicine all'interessato sono legittimate a introdurre reclamo dinanzi all'autorità giudiziaria cantonale contro le decisioni dell'autorità di protezione degli adulti (art. 450 cpv. 1 e 2 n. 2 CC). Per contro, la legittimazione a presentare ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale si determina esclusivamente secondo l'art. 76 cpv. 1 LTF (sentenze 5A_559/2016 del 1° marzo 2017 consid. 2.2 e 2.3 con rinvii; 5A_295/2015 del 29 giugno 2015 consid. 1.2.1 con rinvii; 5A_238/2015 del 16 aprile 2015 consid. 2 con rinvio), in virtù del quale ha diritto di interporre ricorso chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (lett. b).
 
L'interesse degno di protezione consiste nell'utilità pratica che l'accoglimento del rimedio di diritto porterebbe al ricorrente, evitandogli di subire un pregiudizio di natura economica, ideale, materiale o di altro genere che la decisione impugnata sarebbe altrimenti suscettibile di provocargli (DTF 138 III 537 consid. 1.2.2 con rinvii). L'interesse degno di protezione può essere giuridico o di fatto (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 aed. 2014, n. 33 ad art. 76 LTF; v. anche sentenza 5A_559/2016 del 1° marzo 2017 consid. 2.2). L'interesse a ricorrere deve essere personale, nel senso che, salvo eccezioni, non è permesso agire in giudizio per far valere non il proprio interesse, bensì quello di un terzo (sentenze 5A_295/2015 del 29 giugno 2015 consid. 1.2.1; 5A_238/2015 del 16 aprile 2015 consid. 2).
 
Il ricorrente è tenuto a dimostrare l'adempimento dei requisiti legali della sua legittimazione a ricorrere, quando essa non risulti manifestamente dalla decisione impugnata o dagli atti di causa (DTF 138 III 537 consid. 1.2 con rinvio).
 
3.2. In concreto il ricorrente si limita a osservare che la sua legittimazione a ricorrere sarebbe pacifica. Se l'adempimento della condizione dell'art. 76 cpv. 1 lett. a LTF è in effetti evidente, quello del presupposto dell'art. 76 cpv. 1 lett. b LTF - e meglio di un interesse Nel gravame all'esame, il ricorrente sostiene che l'autorità precedente non avrebbe tenuto conto dello stato di salute dell'interessato (e segnatamente delle sue difficoltà di comunicazione) e non avrebbe accertato le sue reali volontà con riferimento alla misura di protezione. In tal modo il ricorrente non fa però valere il proprio interesse, bensì quello del figlio.
 
Un interesse personale non è nemmeno ravvisabile nella misura in cui il ricorrente, nel rimedio all'esame, ribadisce di essere la persona più adeguata per adempiere il compito di curatore. L'art. 401 cpv. 2 CC prevede che, nella designazione del curatore, l'autorità di protezione degli adulti tiene conto, per quanto possibile, dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all'interessato. Da tale norma, tuttavia, questi ultimi non possono trarre un proprio interesse degno di protezione (v. sentenze 5A_729/2015 del 17 giugno 2016 consid. 2.2.3; 5A_868/2015 del 18 marzo 2016 consid. 1.2).
 
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione ricorsuale.
 
4. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 3 agosto 2020
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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