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Informationen zum Dokument  BGer 9C_417/2020  Materielle Begründung
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BGer 9C_417/2020 vom 20.07.2020
 
 
9C_417/2020
 
 
Sentenza del 20 luglio 2020
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Parrino, Presidente,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
 
ricorrente,
 
contro
 
A.________,
 
patrocinata da Consulenza giuridica andicap,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 maggio 2020 (32.2019.139).
 
 
Fatti:
 
A. 
1
A.a. A.________, nata nel 1986, beneficiadal 1° novembre 2014 di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità (di seguito AGI) di grado lieve per le conseguenze di una malattia degenerativa alla vista (retinite pigmentosa), conformemente alla decisione del 30 settembre 2015 dell'Ufficio AI Cantone Ticino (di seguito UAI).
2
A.b. Nel corso del 2018 l'assicurata ha presentato una richiesta di revisione dell'AGI in considerazione di un peggioramento delle proprie condizioni di salute.Con decisione del 14 giugno 2019, l'UAI ha respinto la richiesta per il motivo che l'assicurata non presenta altre patologie oltre a quella oftalmologica, la quale le ha già dato il diritto a un AGI di grado lieve.
3
B. Adito su ricorso dall'interessata, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio del 25 maggio 2020 lo ha accolto ai sensi dei considerandi, rinviando, previo annullamento della decisione impugnata, gli atti all'amministrazione per accertamenti complementari. L'UAI è stato segnatamente invitato a eseguire un'inchiesta domiciliare per valutare l'espletamento degli atti ordinari della vita e in seguito determinarsi di nuovo sul diritto a un AGI, fermo restando il diritto di continuare a beneficiare di un AGI di grado lieve.
4
C. L'UAI inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale il 24 giugno 2020 (timbro postale), con cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di confermare la decisione del 14 giugno 2019. Il ricorrente contesta che l'interessata possa avere diritto a un AGI di grado maggiore, in quanto il peggioramento oftalmologico dovuto alla malattia degenerativa non comporterebbe una diversa definizione del caso a livello di AGI, ovvero non giustificherebbe un grado maggiore in assenza di altre patologie invalidanti.
5
 
Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il giudizio impugnato costituisce una decisione incidentale, in quanto rinvia la causa all'UAI per complemento istruttorio senza metterne fine (DTF 142 V 551 consid. 3.2 pag. 556 con i riferimenti; cfr. anche sentenza 9C_166/2020 del 18 maggio 2020 consid. 2). Ora, salvo le situazioni - non pertinenti nella fattispecie - oggetto dell'art 92 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni incidentali solo se queste possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF).
6
1.2. Di regola spetta alla parte ricorrente, nei termini ricorsuali, allegare e stabilire che almeno una delle condizioni previste dall'art. 93 cpv. 1 LTF è adempiuta, a meno che ciò sia evidente (DTF 141 IV 284 consid. 2.3 in fine pag. 287).
7
 
Erwägung 2
 
2.1. Il ricorrente censura il Tribunale cantonale per avere predisposto un'inchiesta domiciliare inutile, in quanto - in assenza di altre patologie rispetto alla malattia degenerativa alla vista, che ha giustificato il riconoscimento d'ufficio del diritto a un AGI di grado lieve dal 1° novembre 2014 - non si giustificherebbe un aumento dell'AGI. Detto altrimenti, il preteso peggioramento oftalmologico dovuto alla malattia degenerativa non comporterebbe una diversa definizione del caso a livello di AGI.
8
2.2. Conformemente all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, affinché il gravame sia ammissibile è necessaria la realizzazione di due condizioni cumulative (sul tema cfr. DTF 133 III 629 consid. 2.4.1 pag. 633), ossia che l'accoglimento del ricorso metta fine alla procedura in corso - presupposto peraltro nemmeno menzionato espressamente dall'UAI - e che la procedura probatoria ancora da condurre, per la sua durata e i suoi costi, si scosti significativamente dai comuni procedimenti. Quest'ultima condizione non è manifestamente adempiuta. Una procedura lunga e costosa è stata ammessa ad esempio quando è stato necessario procedere all'interrogatorio di un gran numero di testimoni, all'esperimento di più perizie o ancora all'invio di commissioni rogatorie in paesi lontani (cfr. sentenza 8C_16/2020 del 30 marzo 2020 consid. 1.4.1 con i riferimenti), fermo restando che ogni complemento d'istruzione comporta di per sé spese e un prolungamento del pocedimento. L'inchiesta domiciliare ad opera dell'UAI al fine di accertare, come predisposto dal Tribunale cantonale, quali siano gli effettivi bisogni di aiuto dell'assicurata nel compimento degli atti ordinari della vita, non può essere assimilata a una procedura defatigante o dispendiosa.
9
2.3. Anche se non invocato dal ricorrente, va osservato che il giudizio cantonale impugnato non provoca neppure un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Un tale pregiudizio è un danno che non può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole al ricorrente. Ora una decisione di rinvio non causa di regola un pregiudizio irreparabile, poiché l'interessato potrà impugnarla successivamente insieme alla decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF). Nel caso in rassegna, il giudizio impugnato non contiene delle istruzioni vincolanti per il ricorrente, che riducono il suo margine di apprezzamento. Il Tribunale cantonale si è difatti limitato ad accertare la necessità dell'inchiesta domiciliare. Semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo, non rappresentano un tale danno (DTF 142 III 798 consid. 2.2 pag. 801), come neppure un rinvio per esperire ulteriori accertamenti (137 V 314 consid. 2.1 pag. 316).
10
2.4. Le condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF non essendo adempiute, il ricorso in materia di diritto pubblico è pertanto inammissibile.
11
3. Le spese giudiziarie, commisurate all'onere ridotto del caso, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
12
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 20 luglio 2020
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Parrino
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
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