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Informationen zum Dokument  BGer 1C_366/2020  Materielle Begründung
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BGer 1C_366/2020 vom 08.07.2020
 
 
1C_366/2020
 
 
Sentenza dell'8 luglio 2020
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Kneubühler, Giudice presidente,
 
Jametti, Müller,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dagli avv.ti dr. Andrea Taormina e Olivia Pelli,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico della Confederazione.
 
Oggetto
 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
 
al Perù; consegna di mezzi di prova,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 giugno 2020
 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2020.17).
 
 
Fatti:
 
A. In data 21 febbraio 2019 il Ministero pubblico peruviano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di un già presidente della Repubblica del Perù e altre persone per i reati di riciclaggio di denaro, collusione e traffico di influenze. L'indagato è sospettato d'aver favorito l'aggiudicazione dell'appalto relativo alla realizzazione dell'opera autostradale che collega il Perù al Brasile a un determinato consorzio di società. L'autorità estera ha chiesto di trasmettere la documentazione di una relazione presso la banca B.________SA di Ginevra intestata a D.________Corp., conto che sarebbe stato accreditato con versamenti, posti in essere da A.________, derivanti dai menzionati reati.
1
B. Con decisione di chiusura del 24 settembre 2019, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la trasmissione alle autorità estere di documentazione inerente alla citata relazione. Adita da A.________, con giudizio del 9 giugno 2020, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP), esprimendo dubbi sulla legittimazione del ricorrente quale beneficiario economico dei beni presenti sul conto della società disciolta nel 2014, ne ha poi respinto in quanto ammissibile il ricorso.
2
C. Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di rifiutare la domanda di assistenza, subordinatamente di non entrare nel merito di quest'ultima, di rinviarla all'autorità estera per completarla, di rinviare la causa al MPC per chiarire se la rogatoria sia divenuta priva di oggetto, rispettivamente per procedere a una cernita e, infine, di rifiutare la trasmissione di determinati documenti.
3
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
4
 
Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro, come in concreto, la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 105).
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1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 104). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5 pag. 107). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).
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2. Il ricorrente si limita a rilevare che l'esposto dei fatti della domanda estera sarebbe carente e che non sussisterebbe un nesso causale sufficiente tra i versamenti effettuati sul suo conto e i prospettati reati, adducendo una violazione del diritto di essere sentito. Si tratta, in sostanza, di mere questioni di valutazione dei mezzi di prova e dell'applicazione nel caso di specie del principio dell'utilità potenziale dei documenti da trasmettere, quesiti che non rivestono di per sé un'importanza fondamentale. La CRP si è inoltre espressa compiutamente sulle censure rilevanti (art. 29 cpv. 2 Cost.; DTF 145 IV 99 consid. 3.1 pag. 108 seg.). Né si sarebbe in presenza della pretesa violazione del principio di prestare un'assistenza maggiore di quella richiesta, visto che anche in tale ambito la CRP non si è scostata dalla costante prassi. Infine, rimproverando all'istanza precedente di non avere considerato la posizione di terzi non coinvolti, il ricorrente disattende che il previgente art. 10 cpv. 1 AIMP (RS 351.1), concernente la sfera segreta di persone non implicate nel procedimento penale, è stato abrogato con la modifica dell'AIMP del 4 ottobre 1996.
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Il ricorrente aggiunge che la rogatoria sarebbe divenuta priva di oggetto poiché egli avrebbe sottoscritto un accordo con le autorità peruviane, peraltro non prodotto, secondo il quale si metterebbe a disposizione come testimone contro l'indagato, adducendo che l'inchiesta nei suoi confronti sarebbe terminata. A causa della sospensione di determinate attività giudiziarie in Perù in relazione al COVID-19, egli non avrebbe ancora potuto fare ritirare la rogatoria. L'assunto, che potrà essere addotto semmai dinanzi al giudice estero del merito, non sarebbe comunque decisivo, visto che la rogatoria non concerne il ricorrente, ma altri imputati.
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3. Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria.
 
Losanna, 8 luglio 2020
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice presidente : Kneubühler
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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