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Informationen zum Dokument  BGer 5A_537/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_537/2020 vom 07.07.2020
 
 
5A_537/2020
 
 
Sentenza del 7 luglio 2020
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
SUVA Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
rigetto definitivo dell'opposizione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 giugno 2020
 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2020.13).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. La SUVA Bellinzona ha escusso A.________ per l'incasso fr. 21.20 e fr. 71'779.10, indicando quali cause dei crediti " Spese di cura Pagamento diretto 2016, esigibile 06.07.2017 ", rispettivamente " Prestazione indennità giornaliera 2016 / 2017, esigibile 06.07.2017 ". L'escusso ha interposto opposizione al precetto esecutivo.
 
Con decisione 3 febbraio 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, in accoglimento dell'istanza della SUVA Bellinzona, ha rigettato in via definitiva l'opposizione.
 
Mediante sentenza 4 giugno 2020 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato da A.________ avverso la decisione pretorile, ritenendo che egli non si fosse confrontato con la motivazione del Giudice di prime cure. La Corte cantonale ha aggiunto che il reclamo (basato sul fatto che il Pretore, nell'ambito di una precedente esecuzione volta all'incasso della stessa pretesa, aveva già respinto due istanze di rigetto della creditrice procedente) risultava in ogni modo infondato, osservando che l'istanza di rigetto dell'opposizione non acquisisce forza di regiudicata in merito all'esistenza del credito litigioso (e pertanto non impedisce al creditore escutente di chiedere di nuovo il rigetto, anche nella stessa esecuzione, producendo i documenti idonei a giustificare la propria pretesa che aveva omesso di allegare alla precedente istanza) e che l'emissione di più precetti esecutivi per lo stesso credito non è vietata finché nessuna delle esecuzioni è giunta allo stadio dell'esecuzione.
 
2. Con ricorso datato 29 giugno 2020 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale.
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
 
3.
 
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
 
Quando, come in concreto, la sentenza impugnata (o parte di essa) si fonda su più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), la parte ricorrente deve confrontarsi con ognuna di esse in modo conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, pena l'inammissibilità (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii).
 
3.2. Il rimedio all'esame non soddisfa tali esigenze di motivazione. Il ricorrente si limita infatti a produrre gli atti precedenti e a chiedere che " vista la [sua] situazione [...] tutto ciò venga respinto ". In tal modo egli non si misura con nessuna delle due argomentazioni indipendenti (di irricevibilità, subordinatamente di infondatezza del reclamo) poste a fondamento dell'impugnata sentenza e tantomeno spiega in che modo esse sarebbero contrarie al diritto.
 
4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 7 luglio 2020
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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