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Informationen zum Dokument  BGer 4A_99/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_99/2020 vom 07.07.2020
 
 
4A_99/2020
 
Decreto del 7 luglio 2020
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________SA,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________SA,
 
opponente.
 
Oggetto
 
mandato,
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 gennaio 2020 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino (12.2018.55).
 
 
Considerando:
 
che con pronunzia 28 febbraio 2018 il Pretore del distretto di Lugano ha, in accoglimento della petizione inoltrata dalla B.________SA nei confronti della A.________SA, condannato quest'ultima a pagare all'attrice fr. 102'924.40, oltre interessi;
 
che la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 8 gennaio 2020, respinto nella misura in cui era ricevibile l'appello presentato dalla convenuta;
 
che la A.________SA è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 17 febbraio 2020 con cui postula, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione della petizione;
 
che con risposta 28 aprile 2020 la B.________SA propone la reiezione del gravame;
 
che con decreto 19 maggio 2020 la Presidente della Corte adita ha respinto l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso;
 
che con scritto 26 giugno 2020 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso e ha chiesto, con l'accordo dell'opponente, di stralciare la causa, di porre le spese a carico di chi le ha anticipate e di compensare le ripetibili;
 
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
 
che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF) e anticipate dalla ricorrente, seguono la soccombenza e sono poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre le ripetibili sono compensate, come convenuto dalle parti;
 
 
 per questi motivi, la Presidente decreta:
 
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. Le ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale sono compensate.
 
3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 7 luglio 2020
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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