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Informationen zum Dokument  BGer 6B_704/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_704/2020 vom 02.07.2020
 
 
6B_704/2020
 
 
Sentenza del 2 luglio 2020
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Francesco Barletta,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
2. B.________ Limited,
 
patrocinata dall'avv. Andrea Visani,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Annullamento del decreto di non luogo a procedere,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 4 maggio 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
 
(incarto n. 60.2019.282).
 
 
Considerando:
 
che, il 20 settembre 2019, C.________, asseritamente beneficiario economico, azionista e direttore della B.________ Limited, ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale nei confronti di A.________ per i titoli di appropriazione semplice, di appropriazione indebita, di truffa, di amministrazione infedele e di falsità in documenti;
 
che, con decisione del 24 settembre 2019, il Procuratore pubblico ha decretato un non luogo a procedere;
 
che, il 4 ottobre 2019, la B.________ Limited ha impugnato il decreto di non luogo a procedere con un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
 
che, con sentenza del 4 maggio 2020, la Corte cantonale ha accolto in quanto ricevibile il reclamo, annullando il decreto di non luogo a procedere e rinviando gli atti al Procuratore pubblico, affinché apra l'istruzione penale e approfondisca i fatti denunciati;
 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 10 giugno 2020 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di confermare il decreto di non luogo a procedere;
 
che il ricorrente fa valere un accertamento inesatto dei fatti che avrebbe condotto ad una violazione del diritto;
 
ch'egli postula inoltre di conferire l'effetto sospensivo al gravame;
 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);
 
che la sentenza impugnata non mette fine al procedimento penale, ma, annullando il decreto di non luogo a procedere e rinviando gli atti al magistrato inquirente per eseguire l'istruzione, ne impone il proseguimento;
 
che, in quanto decisione di rinvio, essa costituisce quindi una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 144 IV 321 consid. 2.3; 138 I 143 consid. 1.2; sentenza 6B_492/2020 del 29 maggio 2020 consid. 2);
 
ch'essa può pertanto essere impugnata soltanto alle condizioni poste da questa disposizione, ossia se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF), oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF);
 
che queste condizioni mirano a sgravare il Tribunale federale, che di massima deve potersi esprimere sull'oggetto del litigio con un'unica decisione, evitando di pronunciarsi parzialmente, senza un esaustivo accertamento della fattispecie, nell'ambito di una prima fase della procedura (DTF 144 III 253 consid. 1.3; 143 III 290 consid. 1.3; 138 III 94 consid. 2.1-2.2; 135 I 261 consid. 1.2);
 
che spetta al ricorrente dimostrare l'adempimento dei requisiti previsti dall'art. 93 LTF, fatti salvi i casi in cui essi risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 138 III 46 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4 e rinvii);
 
ch'egli non si esprime del tutto sulle esposte condizioni di ammissibilità, aspetto che è in concreto decisivo;
 
che il ricorrente non spiega in particolare per quali ragioni la sentenza impugnata gli causerebbe un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF;
 
che un simile pregiudizio deve essere di carattere giuridico, suscettibile di provocare un danno che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente (DTF 144 IV 321 consid. 2.3; 135 I 261 consid. 1.2; 133 IV 137 consid. 2.3);
 
che un semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa non sono al riguardo sufficienti (DTF 144 IV 321 consid. 2.3; 138 III 190 consid. 6 pag. 192; 133 IV 139 consid. 4 pag. 141 e rinvii);
 
che, secondo la giurisprudenza, una decisione di rinvio dell'ultima istanza cantonale non comporta di regola un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 144 IV 321 consid. 2.3; 133 IV 139 consid. 4 pag. 141; sentenza 6B_989/2019 del 20 novembre 2019 consid. 1.3.2);
 
che, quanto all'ipotesi dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorrente non adduce i motivi per cui la continuazione del procedimento penale comporterebbe una procedura probatoria defatigante o dispendiosa;
 
che questa condizione deve peraltro essere interpretata restrittivamente in materia penale (DTF 133 IV 288 consid. 3.2), il dispendio causato dovendo in particolare eccedere chiaramente quello di un procedimento penale ordinario (sentenza 6B_492/2020, citata, consid. 4);
 
che, in tali circostanze, in assenza di una minima argomentazione al riguardo, le condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF non possono essere ritenute soddisfatte nella fattispecie;
 
che il ricorrente contesta genericamente la competenza delle autorità penali del Cantone Ticino;
 
che, tuttavia, la sentenza impugnata non costituisce una decisione pregiudiziale, notificata separatamente, su una questione di competenza ai sensi dell'art. 92 LTF, che potrebbe essere oggetto di un ricorso in questa sede;
 
che la conclusione della CRP di rinviare gli atti al Procuratore pubblico competente per continuare il procedimento penale, non risulta infatti direttamente da una decisione definitiva in materia di competenza, ma costituisce la conseguenza del ragionamento dei giudici cantonali riguardante la necessità, segnatamente sotto il profilo del principio "in dubio pro duriore", di approfondire i fatti oggetto della denuncia (cfr., sull'art. 92 LTF, sentenze 1B_230/2019 dell'8 ottobre 2019 consid. 1.4 e 6B_161/2019 del 6 marzo 2019 consid. 1.1);
 
che, di conseguenza, il ricorso può essere dichiarato inammissibile sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
che non si assegnano ripetibili della sede federale all'opponente, non invitata a presentare una risposta al gravame (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF);
 
che l'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel gravame;
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 2 luglio 2020
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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