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Informationen zum Dokument  BGer 4A_27/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_27/2020 vom 25.06.2020
 
 
4A_27/2020
 
 
Sentenza del 25 giugno 2020
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Kiss, Presidente,
 
Hohl, Ramelli, giudice supplente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
4. D.________,
 
5. E.________,
 
6. F.________,
 
7. G.________,
 
8. H.________,
 
9. I.________,
 
10. J.________,
 
11. K.________,
 
12. L.________,
 
13. M.________,
 
14. N.________,
 
15. O.________,
 
16. P.________,
 
17. Q.________,
 
18. R.________,
 
19. S.________,
 
20. T.________,
 
21. U.________,
 
22. V.________,
 
23. W.________,
 
24. X.________,
 
25. Y.________,
 
26. Z.________,
 
27. AA.________,
 
28. BB.________,
 
29. CC.________,
 
30. DD.________,
 
31. EE.________,
 
32. FF.________,
 
33. GG.________,
 
tutti patrocinati dall'avv. dott. Julius Effenberger,
 
ricorrenti,
 
contro
 
1. HH.________,
 
2. Adriano Bernasconi,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
ricusa,
 
 
Partecipanti al procedimento
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 dicembre 2019 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino (12.2019.120).
 
 
Fatti:
 
A. La controversia trae origine da trentaquattro cause di risarcimento avviate da altrettanti attori davanti alla Pretura di Bellinzona tra il 2009 e il 2012 contro l'avvocato ticinese HH.________. Il 17 dicembre 2013 tutte le procedure erano state sospese, tranne quella avviata da II.________ che avrebbe funto da causa-pilota. Il 16 giugno 2015 il Pretore aggiunto di Bellinzona Adriano Bernasconi, aveva respinto l'azione di II.________. Il 2 dicembre 2016 la II Camera civile del Tribunale d'appello ticinese aveva respinto per quanto ricevibile l'appello di tale attore. Da ultimo, con sentenza del 19 luglio 2017 il Tribunale federale aveva respinto nella misura in cui lo aveva ritenuto ammissibile il ricorso in materia civile (causa 4A_39/2017).
1
II.________ chiedeva che gli fossero risarcite le perdite subite a seguito d'investimenti effettuati tramite una società statunitense e sosteneva che il convenuto fosse stato incaricato di conservare dei titoli a garanzia degli investitori. Era invece emerso che l'avvocato aveva soltanto tenuto in deposito quattro buste dal contenuto a lui sconosciuto; così gli accertamenti dell'autorità cantonale rimasti vincolanti per il Tribunale federale (sentenza citata consid. 5, in part. 5.3.3).
2
B. La riattivazione delle cause rimaste sospese era stata piuttosto intricata; un intreccio di richieste delle parti e di ordinanze del Pretore aggiunto, in parte distinte per ventidue cause rette ancora dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI) e undici promosse dopo la sua abrogazione. Di tali atti procedurali si dirà nella misura necessaria nei considerandi di diritto.
3
C. Con istanza del 22 febbraio 2018 gli attori hanno chiesto la ricusazione del Pretore aggiunto di Bellinzona, l'annullamento di tutti gli atti da lui compiuti e la sospensione di tutti i termini correnti; prevalendosi degli art. 27 lett. b CPC/TI e 47 cpv. 1 lett. f CPC sostenevano che numerosi e ripetuti gravi errori procedurali commessi dal giudice denotavano prevenzione nei loro confronti. Gli incarti sono stati trasmessi per competenza al Pretore del distretto di Riviera, davanti al quale, con scritti del 22 marzo e 1° ottobre 2018, gli attori hanno completato la loro istanza di ricusazione. Il Pretore di Riviera l'ha respinta con decisione del 28 giugno 2019. Il successivo reclamo degli attori è stato respinto, nella misura in cui era ricevibile, con sentenza del 12 dicembre 2019 della II Camera civile del Tribunale di appello ticinese.
4
D. Gli istanti insorgono davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 16 gennaio 2020; chiedono l'annullamento della sentenza cantonale, che sia ordinato al Pretore aggiunto di Bellinzona di ricusarsi e che siano annullati tutti gli atti da lui compiuti. Il convenuto propone di respingere il ricorso, per quanto fosse ammissibile. Gli istanti hanno replicato con scritto del 21 febbraio 2020, sul quale il convenuto ha brevemente preso posizione con osservazioni del 27 febbraio 2020.
5
Anche il Pretore aggiunto di Bellinzona ha chiesto di respingere il ricorso. L'autorità cantonale non si è invece pronunciata.
6
Al ricorso è stato attribuito effetto sospensivo con decreto presidenziale del 13 febbraio 2020.
7
 
Diritto:
 
1. Il ricorso in materia civile è ammissibile. È presentato tempestivamente dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 100 cpv. 1 e 76 cpv. 1 lett. a LTF) ed è volto contro una sentenza incidentale concernente una domanda di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF) emanata su reclamo dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile con valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF).
8
Sebbene l'atto di ricorso sia scritto in tedesco, questa sentenza è redatta in italiano, la lingua della sentenza impugnata (art. 54 cpv. 1 LTF).
9
2. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2).
10
Il Tribunale federale fonda invece il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), che sono vincolanti. Sono tali anche i fatti procedurali, ossia quelli riguardanti il contenuto degli atti compiuti dalle parti davanti alle istanze cantonali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.3; 125 III 305 consid. 2e; sentenza 4A_607/2019 del 22 aprile 2020 consid. 4.3). Il Tribunale federale può scostarsene o completarli solo se sono stati effettuati in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
11
3. Gli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU danno al cittadino il diritto di essere giudicato da un giudice indipendente e imparziale. L'art. 47 CPC concreta questo diritto nell'ambito della ricusazione nel processo civile (DTF 140 III 221 consid. 4.1 e 4.2).
12
3.1. L'art. 47 cpv. 1 CPC elenca diversi motivi specifici di ricusazione e, alla lettera f, enuncia una clausola generale: deve ricusarsi il giudice che "per altri motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa".
13
Questa situazione si realizza quando, tenuto conto di tutti gli elementi di fatto e processuali concreti del caso specifico, emergono circostanze atte a fare sorgere dubbi sull'imparzialità del giudice. I ricorrenti citano con pertinenza la sentenza 4A_405/2019 del 24 settembre 2019 consid. 2.1, nella quale il Tribunale federale ha riassunto la giurisprudenza concernente la portata di questa disposizione. Vi si può perciò rinviare. Basti qui ricordare che gli atti procedurali, giusti o sbagliati che siano, non sono di per sé suscettibili di fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione del giudice; essi vanno di principio contestati con i mezzi d'impugnazione. Soltanto errori particolarmente gravi o ripetuti, che costituiscono violazioni gravi dei doveri del giudice, possono giustificare il sospetto di parzialità (cfr. anche DTF 143 IV 69 consid. 3.2; 138 IV 142 consid. 2.3).
14
3.2. La sentenza impugnata riassume in modo sostanzialmente giusto questa giurisprudenza. I ricorrenti obiettano però con ragione ch'essa contiene un'imprecisione, laddove afferma che i provvedimenti processuali sbagliati possono manifestare prevenzione solo se sono "particolarmente grossolani e ripetuti". Le due condizioni sono in effetti alternative, non cumulative. Si tratta più che altro di un'imprecisione nel riprodurre la giurisprudenza, non di un errore di sostanza, poiché, come si vedrà, al termine del proprio giudizio l'autorità cantonale ha valutato correttamente la fattispecie sotto questo profilo (cfr. consid. 7).
15
È invece a torto che i ricorrenti rimproverano alla Corte ticinese di avere preso in considerazione, tra gli elementi concreti atti a suscitare dubbi di prevenzione, anche la volontà di nuocere del magistrato; requisito che a loro parere la giurisprudenza non porrebbe. Si vedano a questo proposito le sentenze recenti 1B_583/2019 del 17 febbraio 2020 consid. 3.3 e 1C_165/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 2.1; oltre alla DTF 125 I 119 consid. 3e e alla sentenza 5D_77/2009 dell'8 gennaio 2010 consid. 3.2 citate nella decisione impugnata. È vero che sovente la giurisprudenza non ne fa menzione; ma ciò è dovuto al fatto che la volontà di nuocere, più che un requisito a sé stante, appare come una conseguenza inevitabile del comportamento parziale del giudice, che favorendo una parte nuoce necessariamente all'altra. Questo aspetto non è peraltro stato determinante per il giudizio.
16
3.3. S'è detto che ventidue attori avevano avviato le cause ancora sotto la vigenza del diritto processuale cantonale (consid. B), che rimane applicabile (art. 404 cpv. 1 CPC). Anche l'art. 27 lett. b CPC/TI prevedeva un motivo di ricusazione di carattere generale: il giudice poteva essere ricusato "in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni". La prassi ticinese applicava questa norma al giudice che, con il suo comportamento, giustificava oggettivamente un'apparenza di prevenzione e parzialità. I principi interpretativi erano identici a quelli riassunti poc'anzi (cfr. COCCHI/TREZZINI, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, 2000, art. 27 n. 11 segg., in part. 28).
17
Il Tribunale federale rivede l'applicazione del diritto cantonale soltanto sotto il profilo dell'arbitrio, a condizione che siano proposte censure specifiche (art. 106 cpv. 2 LTF). L'atto di ricorso ne è privo; all'art. 27 lett. b CPC/TI accenna soltanto nell'introduzione di diritto. I ricorrenti non operano peraltro nessuna distinzione tra le censure riferite alle ventidue procedure rette dal diritto ticinese e quelle concernenti le altre undici cause (nemmeno la sentenza impugnata distingue). L'omissione non influisce tuttavia sull'ammissibilità del gravame, dal momento che tutti i ricorrenti si prevalgono comunque degli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, la cui applicazione il Tribunale federale verifica liberamente (DTF 144 I 159 consid. 4.2).
18
4. I motivi di ricusazione che gli attori hanno fatto valere con l'istanza del 22 febbraio 2018 sono oggetto del considerando 9.2.1 della sentenza cantonale.
19
4.1. La Corte ticinese ricorda che con diverse ordinanze datate 6 febbraio 2018 il Pretore aggiunto di Bellinzona aveva citato al dibattimento finale le parti nelle ventidue cause che sottostavano al diritto processuale ticinese, riattivato le altre undici, respinto la domanda di assistenza giudiziaria di alcuni attori e chiesto loro di versare anticipi; precisa che ciò era avvenuto nonostante che gli attori avessero chiesto di riattivare contemporaneamente tutte le cause il 1° marzo 2018 e dopo avere preso atto delle osservazioni 10 gennaio 2018 del convenuto. Queste osservazioni non erano state notificate agli attori, che ne avevano dedotto un primo motivo di ricusazione.
20
I ricorrenti ritengono arbitrarie le spiegazioni di merito con le quali il Tribunale di appello ha giudicato infondato il predetto motivo di ricusazione. Non si avvedono tuttavia che l'autorità cantonale, prima di affrontare il merito, ha rimproverato loro la violazione dell'obbligo di motivare sancito dall'art. 321 cpv. 1 CPC; ha costatato ch'essi non avevano censurato le argomentazioni del Pretore secondo cui la mancata notificazione delle osservazioni del 10 gennaio 2018, pur costituendo violazione procedurale, non era "talmente grave", poiché d'un canto quell'atto ribadiva il contenuto di uno scritto del 4 dicembre 2017, dall'altro il Pretore aggiunto aveva in precedenza agito in modo analogo anche a sfavore del convenuto.
21
I ricorrenti non contestano il difetto di motivazione, ciò che rende inammissibili d'entrata le loro critiche. Quando la sentenza impugnata si fonda su più motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie, occorre confrontarsi con tutte, sotto pena di inammissibilità del ricorso, che può essere accolto unicamente se le critiche volte contro ogni motivazione si rivelano fondate (DTF 138 III 728 consid. 3.4).
22
A proposito delle osservazioni del 10 gennaio 2018 si veda inoltre il considerando 5.2.
23
4.2. In merito allo scritto del 4 dicembre 2017 i ricorrenti sostengono anche che l'autorità cantonale, considerandolo nuovo, avrebbe leso il loro diritto di essere sentiti. La critica è manifestamente infondata, poiché nel passaggio indicato nel ricorso la Corte cantonale ha reputato inammissibile in applicazione dell'art. 326 cpv. 1 CPC l'allegazione secondo cui lo scritto citato non sarebbe stato notificato agli attori; non ha considerato nuovo il documento stesso. Non è dato di comprendere per quale motivo quell'allegazione sarebbe divenuta rilevante soltanto in seguito all'ispezione degli atti effettuata il 25 settembre 2018 (cfr. consid. 6), come affermano i ricorrenti nella parte introduttiva del gravame.
24
4.3. Il secondo motivo di ricusazione esaminato dal Tribunale di appello è da ricondurre al fatto che, a mente degli attori, il Pretore aggiunto di Bellinzona aveva respinto senza motivare la loro richiesta di mantenere per tutte le cause la data di riattivazione del 1° marzo 2018 e aveva anticipato quella delle undici procedure rette dal diritto procedurale federale senza dare loro la possibilità di determinarsi. L'autorità cantonale ha giudicato tali rimproveri infondati: ha osservato che l'ordinanza con la quale era stata respinta la richiesta degli attori era motivata succintamente e non aveva creato disparità di trattamento tra i vari attori; e che il Pretore aggiunto di Bellinzona aveva spiegato nelle relative ordinanze che la decisione di anticipare la riattivazione delle undici cause era dovuta al "tenore delle osservazioni 10 gennaio 2018 del convenuto".
25
I ricorrenti si confrontano soltanto con l'ultima parte di questa argomentazione; sostengono che l'operato del Pretore aggiunto, che aveva seguito le istruzioni del convenuto, fondava dubbi concreti sulla sua imparzialità.
26
La censura, per quanto ammissibile, è infondata. Il provvedimento processuale, che non crea disparità - circostanza che i ricorrenti non contestano -, non è indice di prevenzione del giudice per il solo fatto che accoglie l'istanza di una parte.
27
4.4. Nelle sedi cantonali i ricorrenti hanno addotto prevenzione del Pretore aggiunto di Bellinzona per il fatto ch'egli avesse chiesto a quattrodici attori anticipi eccessivi. La Corte d'appello ha spiegato che la richiesta "non presta a sua volta il fianco a critiche" sulla base degli art. 147 CPC/TI, 9 della vecchia tariffa giudiziaria ticinese e 98 CPC; ha aggiunto che gli attori non hanno nemmeno spiegato né dimostrato per quali motivi gli anticipi sarebbero stati eccessivi.
28
I ricorrenti contestano quest'ultimo addebito, senza tuttavia confrontarsi con l'adeguatezza degli anticipi sulla base delle norme citate dal Tribunale di appello. La censura è perciò inammissibile (cfr. consid. 4.1).
29
4.5. Secondo gli attori il sospetto di parzialità del Pretore aggiunto di Bellinzona era già sorto in passato, quando nella causa-pilota II.________ egli aveva erroneamente considerato il convenuto come mero depositario di quattro buste, contraddicendo un precedente giudizio del Pretore titolare di Bellinzona, che aveva diretto in un primo tempo quella procedura. I giudici d'appello hanno ritenuto che la questione non andasse approfondita, perché riguardava semmai il merito e perché gli attori non hanno contestato l'assunto del Pretore di Riviera secondo cui non vi poteva essere contraddizione tra giudizi espressi uno in un decreto l'altro in una sentenza.
30
Ai ricorrenti sfugge di nuovo il senso di questa motivazione. Essi sostengono di avere sostanziato la contraddizione nelle sedi cantonali, ma non dicono di essersi espressi anche sulla motivazione del Pretore di Riviera concernente la portata diversa di un decreto e di una sentenza. Si noti del resto che nella causa II.________ era stato accertato in modo definitivo che "il convenuto non aveva assunto nessuna funzione all'infuori di quella di depositario delle quattro buste" (sentenza 4A_39/2017 del 19 luglio 2017 consid. 5.3.3).
31
5. Al considerando 9.2.2 la Corte cantonale ha esaminato altri due motivi di ricusazione che gli attori hanno fatto valere con il memoriale aggiuntivo del 22 marzo 2018.
32
5.1. Il primo trae origine da uno scritto datato 1° marzo 2018 con il quale il convenuto aveva comunicato alla Pretura di Bellinzona di avere rinunciato all'assistenza di un patrocinatore. Il Tribunale ticinese ha costatato che il Pretore aggiunto non aveva notificato tale scritto agli attori con la successiva ordinanza del 9 marzo 2018; glielo aveva inviato soltanto il 15 marzo 2018, allegandolo a una copia dell'ordinanza del 9 marzo 2018, "ora munita di un timbro I ricorrenti obiettano che l'espediente usato dal Pretore aggiunto per dissimulare il ritardo della notificazione fa venire meno la fiducia nella sua indipendenza e imparzialità. La censura è infondata. Le modalità con le quali il Pretore aggiunto ha effettuato la notificazione tardiva dello scritto in discussione sono certamente anomale, ma non configurano una violazione grave dei suoi doveri di giudice; fanno piuttosto dubitare dell'efficienza della sua cancelleria.
33
5.2. La stessa conclusione vale per la notificazione tardiva delle osservazioni del convenuto del 10 gennaio 2018, avvenuta solo il 23 febbraio 2018. Poco importa se la notificazione fosse avvenuta a quel momento perché il giorno prima gli attori avevano inoltrato l'istanza di ricusazione, come essi sostengono, oppure in riscontro a una loro sollecitazione del 16 febbraio 2018, come ipotizza in alternativa l'autorità cantonale.
34
6. Da ultimo la Corte cantonale ha esaminato il motivo di ricusazione supplementare fatto valere con il memoriale del 1° ottobre 2018.
35
6.1. Il 18 dicembre 2013 il Pretore aggiunto aveva aperto le quattro buste depositate anni prima presso la Pretura di Bellinzona e aveva comunicato alle parti ch'esse contenevano solo fogli bianchi e potevano essere visionate in presenza di un funzionario della Pretura, ma non fotocopiate. Gli attori ravvisavano parzialità nel fatto che l'ordinanza non era giustificata e non menzionava la base legale; e anche nella reiezione delle loro ripetute richieste di consultare e fotocopiare le buste, che per finire erano state accolte dal Pretore di Riviera il 25 settembre 2018. Il medesimo giudice aveva in seguito ritenuto tardiva e infondata la richiesta di ricusazione.
36
Il Tribunale di appello ha confermato il giudizio di prima istanza. Ha rimproverato agli attori d'un canto di non avere provato l'erroneità dell'argomentazione del Pretore sulla tardività, atteso che i fatti risalivano agli anni 2011 - 2013; dall'altro di non avere dimostrato l'arbitrarietà dell'accertamento secondo cui non risultava che il Pretore aggiunto avesse effettivamente rifiutato la consultazione dei documenti; agli atti vi erano due richieste degli attori, tutte anteriori all'ordinanza del 18 dicembre 2013, ma nessun elemento che confermasse che la mancata consultazione fosse da ricondurre ai motivi addotti dal giudice; non risultava inoltre che gli attori avessero rinnovato le loro richieste nel tempo trascorso tra quella data e l'evasione della petizione di II.________.
37
6.2. I ricorrenti tacciano d'arbitrio le argomentazioni dell'autorità cantonale. Affermano - in breve - di avere iniziato a dubitare della liceità dell'operato del Pretore aggiunto soltanto dopo gli atti chiaramente illeciti e indici di prevenzione ch'egli aveva compiuto tra novembre 2017 e marzo 2018 e di avere conseguentemente chiesto di potere esaminare le buste a partire dal 1° luglio 2018. I ricorrenti spiegano che l'esame era stato concesso loro il 25 settembre 2018 e solo a quel momento essi avrebbero scoperto i divieti del Pretore aggiunto Bernasconi concernenti le buste e il loro contenuto, per cui l'istanza di ricusazione del 1° ottobre 2018 era tempestiva ai sensi degli art. 49 cpv. 1 e 51 cpv. 1 CPC. Oltre a queste norme l'autorità cantonale avrebbe leso anche il diritto di essere sentiti, omettendo di esaminare queste e altre censure proposte già con il reclamo.
38
6.3. Queste critiche, che considerano peraltro solo una parte delle motivazioni della sentenza impugnata, sono infondate.
39
S'è detto che la sentenza accerta che le circostanze inerenti alle quattro buste in discussione, risalenti al 2011 - 2013, erano note agli attori fin da allora e che già in quegli anni, ma prima dell'ordinanza del 18 dicembre 2013, essi avevano chiesto di potere visionare gli atti. I ricorrenti non contestano questi accertamenti; anzi, essi stessi affermano che fu l'ordinanza del 18 dicembre 2013 a suscitare in loro dubbi sull'imparzialità del giudice e sulla sua attitudine a rispettare il diritto. La tardività della domanda di ricusazione fondata su quelle circostanze è perciò evidente, senza che occorra addentrarsi nei ragionamenti macchinosi con cui i ricorrenti tentano di rimediare al ritardo asserendo di essere venuti a conoscenza del motivo di ricusazione soltanto negli anni 2017 - 2018, segnatamente con l'ispezione degli atti del 25 settembre 2018.
40
Basti aggiungere che non v'è stata violazione del diritto di essere sentiti: il Tribunale cantonale ha esaminato - respingendole - le argomentazioni del reclamo e non era tenuto ad affrontare questioni di merito riguardanti il contenuto delle buste.
41
7. A mente dei ricorrenti l'autorità cantonale avrebbe negato a torto che le numerose circostanze da loro invocate non costituiscono motivo di ricusazione neppure se valutate nel loro insieme. Esprimendo tale giudizio senza spiegazioni essa avrebbe anche violato il diritto di essere sentiti.
42
Le censure sono infondate. In un considerando conclusivo la Corte d'appello ha stabilito che la sentenza del Pretore di Riviera rispetta gli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU "sia dal profilo di una puntuale verifica dei singoli casi, sia da quella di una valutazione globale dei pretesi errori e delle circostanze che li avrebbero generati". La verifica puntuale è stata oggetto dei considerandi che precedono. Ne risulta che le sole irregolarità commesse dal Pretore aggiunto sono state le notificazioni tardive dello scritto 1° marzo 2018 e delle osservazioni 10 gennaio 2018 del convenuto. Entrambe non costituiscono affatto violazioni gravi dei doveri del giudice (cfr. consid. 5). Non occorrevano all'autorità cantonale - né occorrono qui - molte spiegazioni per concludere che due errori procedurali simili non sono sufficienti per fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione del giudice.
43
Difettando il requisito della gravità, è superfluo esaminare se e come i suddetti atti procedurali potessero essere impugnati (ciò che non risulta essere avvenuto).
44
8. Al termine del gravame i ricorrenti elencano a mo' di riassunto una lunga serie di errori di diritto, che la Corte cantonale avrebbe trascurato arbitrariamente e che avrebbero dovuto fare perlomeno dubitare dell'imparzialità del Pretore aggiunto. Nella misura in cui non sono riferite alle motivazioni della sentenza impugnata esaminate nei considerandi che precedono, tali argomentazioni sono inammissibili.
45
9. Inammissibile è anche la censura conclusiva dei ricorrenti, che eccepiscono la nullità di tutti gli atti effettuati dal Pretore aggiunto Bernasconi, il quale nel 2013 sarebbe subentrato al Pretore titolare Ambrosini nella conduzione della causa in violazione del diritto degli attori di essere giudicati da un tribunale fondato sulla legge garantito dall'art. 30 cpv. 1 Cost.; nullità che a loro dire sarebbe eccepibile in ogni tempo.
46
Per ammissione dei ricorrenti l'argomento è nuovo (art. 99 LTF). Contrariamente a quanto essi sostengono, l'irregolarità non ha nulla a che vedere con l'incompetenza funzionale; riguarda semmai la composizione del tribunale, ovvero l'avvicendamento di due giudici monocratici della Pretura di Bellinzona. L'art. 30 cpv. 1 Cost. pone invero determinate condizioni anche in quest'ambito, il cui non rispetto deve tuttaviaessere eccepito alla prima occasione, pena la perenzione del diritto di prevalersene successivamente (su questi temi si veda la sentenza 4A_679/2015 del 9 giugno 2016 consid. 4, riguardante un caso di avvicendamento presso la medesima Pretura di Bellinzona).
47
10. Ne viene che il ricorso, nella limitata misura in cui è ammissibile, è infondato. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica attribuire ripetibili agli opponenti. Quando un avvocato agisce in causa propria, un'indennità per ripetibili viene riconosciuta solo eccezionalmente e in presenza di un dispendio particolare, che in concreto non risulta (DTF 129 II 297 consid. 5; 125 II 518 consid. 5b). Non possono nemmeno essere considerate spese necessarie causate dalla controversia nel senso dell'art. 68 cpv. 2 LTF, i costi di traduzione degli allegati dei ricorrenti, per altro nemmeno comprovati, che l'opponente 1 sostiene di avere avuto. Infatti, quale avvocato che esercita in Svizzera, egli è tenuto a conoscere le lingue nazionali (sentenza 4A_302/2013 del 5 giugno 2014 consid. 6, riprodotto in RtiD 2015 I 668).
48
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.
 
3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 25 giugno 2020
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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