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Informationen zum Dokument  BGer 9C_404/2020  Materielle Begründung
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BGer 9C_404/2020 vom 24.06.2020
 
 
9C_404/2020
 
 
Sentenza del 24 giugno 2020
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Parrino, Presidente,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________, Italia,
 
ricorrente,
 
contro
 
Cassa svizzera di compensazione CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 6 marzo 2020 (C-8566/2019).
 
 
Visto:
 
il giudizio del 6 marzo 2020 del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
1
il messaggio di posta elettronica del 22 marzo 2020 di A.________ alla Cassa svizzera di compensazione (di seguito CSC) trasmesso il 17 giugno 2020 al Tribunale federale,
2
 
considerando:
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii),
3
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
4
che la motivazione deve essere riferita al tema della causa (cfr. DTF 123 V 335 consid. 1a pag. 336 con riferimenti), in particolare il ricorso contro una decisione di irricevibilità deve contenere l'indicazione della specifica contestazione dei motivi su cui è stata fondata l'irricevibilità, ritenuto che un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità è inidoneo a realizzare le esigenze formali di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (art. 42 cpv. 2 LTF),
5
che nel giudizio del 6 marzo 2020 il Tribunale amministrativo federale ha dichiarato inammissibile il ricorso tramite e-mail del 26 novembre 2019 di A.________ contro la decisione su opposizione della CSC del 16 settembre 2019 - che confermava il rigetto della domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia - dopo aver accertato che l'impugnazione era stata proposta al di fuori del termine di ricorso di 30 giorni, come pure che non sussistevano motivi idonei a consentire di ripristinare i termini non rispettati,
6
che nella e-mail del 22 marzo 2020 (sul tema che gli invii per posta elettronica non soddisfano i requisiti della forma scritta, cfr. DTF 142 V 152 consid. 2.2 pag. 154 seg.) con cui il ricorrente invita la CSC a trasmettere il "ricorso" al Tribunale federale, egli non indica minimamente per quale motivo il Tribunale amministrativo federale sarebbe dovuto entrare nel merito del suo gravame,
7
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte,
8
che pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
9
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
10
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 24 giugno 2020
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Parrino
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
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