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Informationen zum Dokument  BGer 6B_320/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_320/2020 vom 24.06.2020
 
 
6B_320/2020
 
 
Sentenza del 24 giugno 2020
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Presidente,
 
Cancelliere Moses.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Luzern,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Decreto di abbandono (omicidio colposo),
 
ricorso contro contro la decisione emanata
 
il 23 gennaio 2020 dal Tribunale cantonale
 
del Canton Lucerna (2N 19 115).
 
 
Fatti:
 
A. In data 6 agosto 2019 il Ministero pubblico del Canton Lucerna ha disposto l'abbandono di un procedimento penale contro ignoti in relazione al decesso, avvenuto il 25 gennaio 2016, di B.________. In data 23 gennaio 2020 il Tribunale cantonale di Lucerna ha respinto il reclamo presentato da A.________ avverso il decreto d'abbandono.
1
B. A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, chiedendo che l'incarto sia ritornato al Ministero pubblico di Lucerna in relazione ai fatti di competenza di quest'ultimo. Ella chiede inoltre che il Ministero pubblico del Canton Lucerna oppure quello del Canton Ticino si pronunci in merito ai fatti avvenuti in Ticino.
2
 
Diritto:
 
1. Il procedimento dinnanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua (art. 54 cpv. 1 LTF).
3
La ricorrente, di lingua italiana e domiciliata nel Canton Ticino, contesta l'abbandono del procedimento in relazione al decesso di sua madre, avvenuto al Luzerner Kantonsspital dopo che quest'ultima vi era stata trasferita a causa di un incidente verificatosi in una casa di riposo ticinese. In via eccezionale si giustifica pertanto di emanare la presente sentenza in italiano.
4
2. Gli scritti della ricorrente datati 27 marzo, 25 e 29 maggio 2020 sono stati presentati dopo la scadenza del termine di ricorso di 30 giorni previsto dall'art. 100 cpv. 1 LTF. Essi sono pertanto inammissibili.
5
3. La decisione impugnata concerne unicamente l'abbandono di un procedimento penale nei confronti del personale sanitario del Luzerner Kantonsspital responsabile delle cure prestate a B.________. Nella misura in cui la ricorrente solleva censure che esulano dall'oggetto del litigio, segnatamente in relazione a fatti avvenuti in Ticino, il ricorso è inammissibile.
6
4. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. L'accusatore privato non dispone di pretese civili se, per gli atti addebitati all'imputato, il diritto pubblico instaura una responsabilità dell'ente pubblico, escludendo qualsiasi azione diretta contro l'autore (DTF 146 IV 76 consid. 3.1).
7
Il procedimento oggetto del decreto di abbandono era diretto contro personale sanitario alle dipendenze del Luzerner Kantonsspital. Quest'ultimo era, a norma del pertinente diritto cantonale in vigore fino al 31 maggio 2020, un ente autonomo di diritto pubblico (§ 7 cpv. 1 Spitalgesetz dell'11 settembre 2006, SRL 800a), la cui responsabilità sottostava alla legislazione cantonale sulla responsabilità dell'ente pubblico (§ 33 cpv. 1 Spitalgesetz). Quest'ultima instaura una responsabilità dell'ente pubblico ed esclude qualsiasi azione diretta contro i suoi dipendenti (§ 4 cpv. 1 e 4 Haftungsgesetz del 13 settembre 1988, SRL 23). Difettando di pretese di diritto civile, la ricorrente non è quindi legittimata a impugnare nel merito la decisione del 23 gennaio 2020 dinnanzi al Tribunale federale. Che la ricorrente, nell'ambito delle sue censure, invochi anche una violazione del diritto di essere sentita e un diniego di giustizia non è nell'evenienza di rilievo, dal momento che ciò non le permette di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1). Anche sotto questo profilo, il ricorso è inammissibile.
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5. Il ricorso è inammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF). Nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).
9
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti e al Tribunale cantonale del Canton Lucerna.
 
Losanna, 24 giugno 2020
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Moses
 
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