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Informationen zum Dokument  BGer 2C_480/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_480/2020 vom 19.06.2020
 
 
2C_480/2020
 
 
Sentenza del 19 giugno 2020
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Seiler, Presidente,
 
Aubry Girardin, Hänni,
 
Cancelliere Savoldelli.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Rossano Guggiari,
 
ricorrente,
 
contro
 
Sezione della popolazione,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
 
Oggetto
 
Permesso per confinanti UE/AELS,
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 14 aprile 2020 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.327).
 
 
Fatti:
 
A. Tra il 1988 e il 2014, il cittadino italiano residente in Italia A.________ è stato a beneficio di un permesso per frontalieri per esercitare un'attività economica in Svizzera. In passato, egli ha occupato le autorità migratorie e penali nei seguenti termini (ripresa dell'elenco contenuto nel giudizio impugnato) :
1
04.09.2006: DA... del Ministero pubblico del Cantone Ticino prevedente una multa di fr. 700.--, per grave infrazione alle norme della circolazione (commessa il 01.06.2006);
2
14.04.2008: DA... del Ministero pubblico del Cantone Ticino prevedente una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 50.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per 2 anni, una multa di fr. 300.-- e il versamento di fr. 2'000.-- (oltre a interessi del 5%) alla parte civile a titolo di risarcimento, per il reato di appropriazione semplice (commesso il 30.08.2007);
3
28.02.2011: DA... del Ministero pubblico del Cantone Ticino prevedente una pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 90.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per 2 anni, e una multa di fr. 500.--, per i reati di truffa, ripetuta falsità in documenti (commessi nel 07.2009) e appropriazione indebita d'imposta alla fonte (commesso dal 2006 al 2008);
4
08.04.2011: ammonimento dipartimentale con l'avvertenza che in caso di recidiva o di ulteriore comportamento scorretto sarebbe stata esaminata la possibilità di revocare la sua autorizzazione per confinanti UE/AELS;
5
21.06.2011: DA del Ministero pubblico della Confederazione prevedente una pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 44.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per 2 anni, e una multa di fr. 500.--, per il reato di complicità in truffa (commesso il 15.11.2004);
6
18.06.2012: ammonimento del Ministero pubblico del Cantone Ticino;
7
12.08.2013: DA... del Ministero pubblico del Cantone Ticino prevedente una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 60.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per 3 anni, e una multa di fr. 860.--, per il reato di circolazione senza assicurazione RC (commesso dal 10 al 17 e dal 22 al 23.04.2013);
8
03.02.2014: DA... del Ministero pubblico del Cantone Ticino prevedente una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 60.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per 2 anni, (a valere quale pena aggiuntiva a quella inflitta il 12.08.2013) e una multa di fr. 200.--, per il reato di ricettazione (commesso nel 12.2012);
9
19.12.2014: sentenza n.... della Corte delle assise criminali di... prevedente una pena detentiva di 30 mesi, di cui 24 mesi sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, pena parzialmente aggiuntiva alle condanne del 28.02.2011, 21.06.2011, 12.08.2013 e 03.02.2014, e non revoca del beneficio della sospensione condizionale delle pene pecuniarie di cui alle condanne del 28.02.2011, 21.06.2011, 12.08.2013, ma monito formale, e 03.02.2014 con proroga di 1 anno del periodo di prova, per i reati di ripetuta ricettazione per mestiere e ripetuta falsità in documenti (commessi dal 05.2010 al 07.2014); sono inoltre poste a carico dell'imputato le pretese civili e di indennizzo per le spese sostenute dagli accusatori privati per fr. 132'328.35.
10
B. Preso atto di quest'ultima condanna, il 24 febbraio 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto, per motivi di ordine pubblico, la domanda di rinnovo del permesso per confinanti UE/AELS presentata da A.________, fissandogli un termine per cessare la propria attività lavorativa in Svizzera. Tale provvedimento - confermato sia dal Consiglio di Stato (20 gennaio 2016) che dal Tribunale amministrativo ticinese (12 aprile 2017) - è cresciuto in giudicato dopo la pronuncia della Corte cantonale.
11
C. Con decisione del 14 maggio 2018 le autorità migratorie ticinesi hanno respinto un'ulteriore richiesta di rilascio di un permesso per confinanti UE/AELS, formulata da A.________ al fine di potere lavorare come manutentore di veicoli al servizio di una ditta attiva a X.________ (TI) nel commercio di automobili. Richiamato l'art. 5 allegato I dell'accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), la citata autorità ha di nuovo motivato il suo rifiuto con ragioni di ordine pubblico (condanne penali pronunciate in Svizzera). Nel seguito, il diniego del permesso è stato confermato sia dal Consiglio di Stato (28 maggio 2019) che dal Tribunale amministrativo ticinese (14 aprile 2020).
12
D. Con ricorso in materia di diritto pubblico del 4 giugno 2020, A.________ si è rivolto al Tribunale federale domandando che, in riforma del giudizio della Corte cantonale, gli sia rilasciato il permesso per frontalieri. Chiede inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo. Non è stato ordinato nessun atto istruttorio.
13
 
Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Dal momento che il ricorrente è cittadino italiano, e l'accordo sulla libera circolazione delle persone gli conferisce, di principio, il diritto di lavorare nel nostro Paese, la menzionata norma non trova però applicazione (sentenza 2C_847/2019 del 18 dicembre 2019 consid. 1.1).
14
1.2. Presentata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) da una persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) e diretta contro una decisione finale di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF), l'impugnativa è quindi ammissibile e va esaminata quale ricorso ordinario.
15
 
Erwägung 2
 
2.1. Il diritto federale è applicato d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), il Tribunale federale si confronta di regola solo con le censure sollevate. Esigenze più severe valgono poi per la denuncia di violazioni di diritti fondamentali; simili critiche vanno in effetti formulate in maniera precisa (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.).
16
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se sono stati eseguiti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 10 cpv. 2 LTF; DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che va dimostrato da chi ricorre, non può neanche tenere conto di fatti o mezzi di prova nuovi (art. 99 cpv. 1 LTF).
17
2.3. Siccome non sono validamente messi in discussione, con una motivazione che ne attesti un accertamento insostenibile, i fatti indicati nel querelato giudizio vincolano il Tribunale federale anche nella fattispecie (art. 105 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_550/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 4.2.1, da cui risulta che, in assenza di precise critiche, pure aggiunte e precisazioni non possono essere considerate). Nel contempo, date rispettivamente dimostrate non sono nemmeno le condizioni per produrre nuovi documenti giusta l'art. 99 LTF.
18
 
Erwägung 3
 
3.1. Sul piano del diritto interno, l'art. 35 LStrI indica che il permesso per frontalieri è rilasciato per un'attività lucrativa entro la zona di frontiera, che esso è di durata limitata, può essere prorogato e vincolato ad altre condizioni (cpv. 1-3). Dal medesimo disposto risulta che la proroga del permesso - quindi anche il suo rilascio - sono subordinati all'assenza di motivi di revoca giusta l'art. 62 LStrI.
19
Tuttavia, l'ordinamento interno si applica ai cittadini comunitari, solo se l'ALC non contiene disposizioni derogatorie o se la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStrI; sentenze 2C_810/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.1 e 2C_847/2019 del 18 dicembre 2019 consid. 3.1, entrambe relative al rilascio/rinnovo di un permesso per confinanti UE/AELS).
20
3.2. Come tutti i diritti conferiti dalle disposizioni dell'ALC, anche il diritto per i lavoratori frontalieri dipendenti, cittadini di una parte contraente, di esercitare un'attività economica nel territorio dell'altra parte contraente (art. 4 ALC; art. 2 cpv. 1 e art. 7 allegato I ALC), può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità conformemente all'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC (DTF 139 II 121 consid. 5.3 pag. 125 seg.; sentenze 2C_810/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.2 e 2C_847/2019 del 18 dicembre 2019 consid. 3.2).
21
Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), l'adozione di misure d'allontanamento presuppone la sussistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave dell'ordine pubblico da parte della persona che ne è toccata. Una condanna può venir presa in considerazione a giustificazione di un simile provvedimento soltanto se dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un comportamento personale che implica una minaccia attuale per l'ordine pubblico; escluso è quindi che lo stesso possa essere preso unicamente a titolo preventivo o dissuasivo. A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia nullo. La misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 139 II 121 consid. 5.3 pag. 125 seg.; 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20; sentenza 2C_903/2010 del 6 giugno 2011 consid. 4.3 non pubblicato in DTF 137 II 233). Proceduto all'esame del caso nell'ottica dell'art. 5 allegato I ALC, va infine verificato anche il rispetto del principio della proporzionalità (sentenza 2C_310/2012 del 12 novembre 2012 consid. 2.2).
22
4. Come detto, chiamato a esprimersi il Tribunale amministrativo ticinese ha condiviso l'opinione della Sezione della popolazione e del Consiglio di Stato ticinese, che avevano negato il rilascio del permesso. In effetti - dopo un lungo preambolo sul diritto del ricorrente al riesame della propria situazione, sul quale non occorre qui esprimersi (sentenza 2C_225/2014 del 20 marzo 2014 consid. 5) - è di fatto entrato in materia, constatando sia l'esistenza di motivi di revoca in base al diritto interno (art. 62 cpv. 1 lett. b e c LStrI), sia il rispetto dell'art. 5 allegato I ALC e del principio della proporzionalità.
23
 
Erwägung 5
 
5.1. Nella fattispecie, l'esistenza di un motivo di revoca in base al diritto interno non è a ragione contestata. Preso atto della condanna inflitta al ricorrente il 19 dicembre 2014 (pena detentiva di 30 mesi, sospesa condizionalmente in ragione di 24 mesi con un periodo di prova di 3 anni), per lo meno il motivo di revoca previsto dall'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI è infatti dato e non occorre chiedersi se ve ne siano di ulteriori (DTF 137 II 297 consid. 2 seg. pag. 298 segg. e 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.; sentenze 2C_847/2019 del 18 dicembre 2019 consid. 5.1 e 2C_685/2014 del 13 febbraio 2015 consid. 4).
24
5.2. A differenza di quanto sostenuto nell'impugnativa, la Corte cantonale, alle cui pertinenti considerazioni può essere rinviato a titolo complementare, ha però a ragione ammesso anche le condizioni per una limitazione dei diritti garantiti dall'accordo sulla libera circolazione delle persone giusta l'art. 5 allegato I ALC.
25
5.2.1. Come già detto, in base a questa norma una condanna può essere motivo per limitare i diritti conferiti dall'accordo solo se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento che costituisce una minaccia reale, attuale e di una certa gravità per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid., 5.3 pag. 125 seg.; 134 II 10 consid. 4.3 pag. 24; sentenze 2C_143/2019 del 14 febbraio 2019 consid. 3.1.1; 2C_634/2018 del 5 febbraio 2019 consid. 4.1 e 2C_511/2018 del 2 luglio 2018 consid. 3.4.1, da cui risulta che le condizioni per limitare la libera circolazione delle persone possono essere riunite pure nel caso del compimento di reati patrimoniali). La misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa è importante, quanto minori sono le esigenze in merito all'ammissione di un rischio di recidiva (DTF 137 II 233 consid. 4.3.2 pag. 30; 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20).
26
5.2.2. Ora, nella fattispecie che ci occupa la Corte cantonale ha a ragione evidenziato che, tra il 2004 e il 2014, il ricorrente ha commesso molteplici reati e che, con il trascorrere del tempo, il suo comportamento delittuoso si è fatto più serio.
27
Dagli accertamenti contenuti nel giudizio impugnato, qui determinanti (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.2), emerge in effetti che dal 2006 al 2011 egli è stato condannato a quattro riprese (per grave infrazione alle norme della circolazione, appropriazione semplice, truffa, ripetuta falsità in documenti, appropriazione indebita, e complicità in truffa) e che - nonostante un ammonimento sia da parte delle autorità migratorie (8 aprile 2011) che del Ministero pubblico (18 giugno 2012) - lo stesso ha continuato a delinquere, accumulando altre tre condanne (una nel 2013, per circolazione senza assicurazione RC; due nel 2014, per ricettazione, ripetuta ricettazione per mestiere e ripetuta falsità in documenti).
28
5.2.3. Sempre dai fatti che emergono dalla querelata sentenza risulta inoltre che la condanna subita dall'insorgente nel dicembre 2014, riguarda reati compiuti su un lasso di tempo lungo (maggio 2010 al luglio 2014), che in questo periodo egli ha proseguito la propria attività delittuosa noncurante delle condanne che già stava subendo rispettivamente dai moniti che gli venivano indirizzati dalle varie autorità, e che detta attività - che ha causato anche un ingente danno economico alle vittime - è stata perpetrata proprio nello svolgere la professione di commerciante di automobili, per la quale aveva chiesto e ottenuto il rilascio/il rinnovo del permesso per confinanti UE/AELS.
29
Come indicato anche dai Giudici ticinesi, la pronuncia penale più recente a suo carico sanziona infatti: da una parte, l'acquisto, l'alienazione rispettivamente l'aiuto all'alienazione di 16 autovetture, di cui conosceva o doveva presumere la provenienza illecita; d'altra parte, l'uso di documenti falsi sia nei confronti delle autorità doganali che del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino (Sezione della circolazione), al fine di commettere la ricettazione delle citate automobili.
30
5.2.4. Pure gli specifici rilievi contenuti nell'impugnativa in relazione all'applicazione dell'art. 5 allegato I ALC non portano infine a discostarsi dalla valutazione data dai Giudici ticinesi che, come detto, dev'essere quindi condivisa.
31
Gli ultimi reati per i quali il ricorrente è stato condannato, il cui compimento è stato interrotto solo grazie al suo arresto, risalgono infatti al luglio 2014 e non si possono quindi ancora ritenere lontani nel tempo (sentenze 2C_173/2019 del 31 luglio 2019 consid. 5.2.3; 2C_104/2019 del 2 maggio 2019 consid. 5.3; 2C_987/2018 del 23 aprile 2019 consid. B e consid. 4.1 e 4.5.2; 2C_762/2016 del 31 gennaio 2017 consid. 6.2.1 con ulteriori rinvii).
32
Inoltre, corretto era anche considerare: a) i reati più remoti (sentenze 2C_532/2018 del 2 novembre 2018 consid. 5.3.3; 2C_440/2017 del 25 agosto 2017 consid. 4.3 e 2C_993/2015 del 17 marzo 2016 consid. 5.3.1, che indica come, in fattispecie caratterizzate da violazioni reiterate della legge, il rispetto dell'art. 5 allegato I ALC va esaminato tenendo conto della situazione nel suo complesso); b) il fatto che l'ambiente nel quale il ricorrente opera attualmente è in sostanza il medesimo di quello nel quale ha delinquito più di recente, ovvero quello del commercio di automobili (sentenza 2C_173/2019 del 31 luglio 2019 consid. 5.2.3. e contrario); c) che una condotta corretta è attesa da ogni cittadino e che un comportamento corretto durante alcuni anni, che coincidono per altro con quelli relativi all'esame delle condizioni per i rilascio di un nuovo permesso per confinanti UE/AELS, non è ancora sufficiente per dimostrare una vera e propria svolta, come viene a torto sostenuto nell'impugnativa (sentenza 2C_847/2019 del 18 dicembre 2019 consid. 5.4.2 che, come detto, concerne anch'essa un caso nel quale in discussione era il rilascio/rinnovo di un permesso per confinanti UE/AELS).
33
5.3. Confermato - sulla base della situazione descritta, così come accertata dai Giudici ticinesi - il sussistere di una minaccia reale, attuale e di una certa gravità per l'ordine pubblico, va infine rilevato che la sentenza impugnata non lede neppure il principio della proporzionalità.
34
5.3.1. In effetti, il rifiuto del rilascio di un nuovo permesso per confinanti non obbliga l'insorgente a spostare il centro dei suoi interessi affettivi e familiari e non gli pone pertanto particolari problemi di adattamento in tal senso, poiché già vive nella regione italiana di confine (sentenza 2C_847/2019 del 18 dicembre 2019 consid. 5.3.1).
35
5.3.2. Sul piano professionale il pregiudizio è evidentemente più marcato dato che, pur non comportando il divieto d'entrata in Svizzera, che non era tema della presente procedura, il provvedimento in discussione impedisce al ricorrente di lavorarvi. Come risulta dal giudizio impugnato, occorre però rilevare che egli è di nuovo attivo nel Cantone Ticino - nel medesimo ambiente in cui ha in precedenza delinquito - solo dal febbraio 2018 e quindi concordare con la Corte cantonale quando indica che l'insorgente potrà avvalersi dell'esperienza acquisita nel nostro Paese a partire dal 1988 anche per cercare nuovi impieghi nella vicina Lombardia o altrove in Italia.
36
 
Erwägung 6
 
6.1. Per quanto precede, il ricorso è respinto e il giudizio impugnato confermato. Le spese giudiziarie vanno poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 65 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
37
6.2. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
38
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.
 
Losanna, 19 giugno 2020
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Seiler
 
Il Cancelliere: Savoldelli
 
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