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Informationen zum Dokument  BGer 9C_301/2020  Materielle Begründung
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BGer 9C_301/2020 vom 17.06.2020
 
 
9C_301/2020
 
 
Sentenza del 17 giugno 2020
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Parrino, Presidente,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________, Italia,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 26 febbraio 2020 (C-5355/2018).
 
 
Visto:
 
il ricorso con richiesta di gratuito patrocinio inoltrato da A.________ al Tribunale federale il 17 aprile 2020 (timbro postale) contro il giudizio del 26 febbraio 2020 del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
1
le comunicazioni del 22 aprile 2020, rispettivamente 6 maggio 2020, con le quali il ricorrente è stato invitato a produrre nel termine del 19 maggio 2020 il giudizio dell'istanza giudiziaria precedente, trasmesso infine l'11 maggio 2020 (timbro postale),
2
 
considerando:
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii),
3
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
4
che il Tribunale amministrativo federale ha sostanzialmente confermato il contenuto della decisione del 31 agosto 2018, con cui l'amministrazione ha negato ad A.________ il diritto a una rendita d'invalidità dal 1° marzo 2015 - dal 1° ottobre 2013 al 28 febbraio 2015 egli ha per contro percepito una rendita d'invalidità intera - come pure quello all'adozione di provvedimenti d'integrazione professionale,
5
che il ricorrente si limita per lo più a domandare al Tribunale federale di analizzare un suo diritto "a qualcosa", segnatamente a un lavoro o a una rendita d'invalidità, affermando altresì apoditticamente e in maniera appellatoria (sul tema cfr. DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266 con riferimenti) di essere ancora assicurato,
6
che il ricorrente non si confronta con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e non spiega né tanto meno motiva (sulla questione della motivazione riferita al tema della causa, cfr. DTF 139 II 233 consid. 3.2 pag. 236 con riferimenti) perché il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto (cfr. DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti) o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti nel senso dell'art. 97 cpv. 1 LTF (cfr. DTF 145 V 188 consid. 2 pag. 190),
7
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte,
8
che pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
9
che, vista la manifesta insufficienza di motivazione del gravame, non è necessario dare seguito alla richiesta di gratuito patrocinio, mancandone i presupposti (art. 64 LTF),
10
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
11
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 17 giugno 2020
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Parrino
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
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