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Informationen zum Dokument  BGer 5A_351/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_351/2020 vom 25.05.2020
 
 
5A_351/2020
 
 
Sentenza del 25 maggio 2020
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio di esecuzione di Lugano,
 
Confederazione Svizzera, 3003 Berna,
 
rappresentata dal Tribunale federale svizzero,
 
avenue du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Losanna 14.
 
Oggetto
 
avviso di pignoramento,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 marzo 2020 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2020.16).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
 
1.
 
1.1. La Confederazione svizzera ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 200.-- oltre interessi (importo relativo alle spese giudiziarie per la sentenza del Tribunale federale 5D_209/2017 del 20 novembre 2017). L'escussa ha interposto opposizione al precetto esecutivo. Con decisione 5 aprile 2019 il Giudice di pace supplente del Circolo di Taverne ha rigettato in via definitiva l'opposizione; tale decisione è cresciuta in giudicato con l'emanazione della sentenza del Tribunale federale 5D_202/2019 del 12 dicembre 2019.
 
1.2. Il 23 gennaio 2020 l'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE) ha emesso l'avviso di pignoramento per il 23 marzo 2020.
 
Con sentenza 24 marzo 2020 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso introdotto da A.________ avverso il provvedimento dell'UE. Dopo aver dichiarato irricevibili la domanda di ricusa del presidente e del vicecancelliere e la richiesta di conoscere preventivamente la composizione della Corte giudicante, l'autorità di vigilanza ha segnatamente osservato che non è stato dimostrato che l'esecutività della sentenza del Tribunale federale 5D_209/2017 sarebbe stata sospesa, che la questione della validità della decisione di rigetto dell'opposizione esula dalla sua competenza e che l'azione di responsabilità va fatta valere sulla base dell'art. 5 LEF e non sulla scorta dell'art. 17 LEF.
 
2. Con ricorso 9 maggio 2020 A.________ è insorta dinanzi al Tribunale federale, postulando l'annullamento della sentenza 24 marzo 2020 ed il rinvio della causa alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne. La ricorrente ha anche chiesto di essere dispensata dal pagamento delle spese giudiziarie giusta l'art. 64 cpv. 1 LTF (subordinatamente di essere tenuta a versare un importo "minimo") e di conoscere la composizione della Corte giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in via anticipata. Ella ha inoltre invitato i Giudici federali della II Corte di diritto civile Herrmann (Presidente), Escher, von Werdt e Schöbi nonché la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti.
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
3. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii).
 
La domanda di "astensione" dei già menzionati Giudici federali e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito sfavorevole alla parte ricorrente non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). In tali circostanze, il ricorso può essere evaso dalla Giudice presidente della Corte adita e dalla Cancelliera di cui è chiesta la ricusa, prescindendo dall'avvio della procedura prevista dall'art. 37 LTF (cfr. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2 aed. 2014, n. 17 ad art. 36 LTF e n. 13 ad art. 37 LTF). I Giudici federali Herrmann, von Werdt e Schöbi non sono in ogni modo chiamati a statuire sul rimedio all'esame.
 
 
4.
 
4.1. Il ricorso va dichiarato di primo acchito irricevibile nella misura in cui non censura la sentenza 24 marzo 2020 (v. art. 75 cpv. 1 LTF), bensì discute il provvedimento dell'UE o questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come l'operato di altre autorità in cause distinte e l'assegnazione di un risarcimento).
 
4.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
 
Nel confuso rimedio all'esame, la ricorrente si limita a genericamente rimproverare all'autorità di vigilanza svariate inadeguatezze procedurali e svariate inesattezze nell'accertamento dei fatti ed omette di confrontarsi in modo serio con le argomentazioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza. Il ricorso non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
 
5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF.
 
Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La domanda di assistenza giudiziaria inoltrata dalla ricorrente diventa così priva d'oggetto.
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 25 maggio 2020
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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