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Informationen zum Dokument  BGer 6B_287/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_287/2019 vom 19.05.2020
 
 
6B_287/2019
 
 
Sentenza del 19 maggio 2020
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Denys, Presidente,
 
Muschietti, van de Graaf,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
C.________ AG,
 
patrocinata dall'avv. Maria Galliani,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
2. A.________,
 
patrocinato dall'avv. Massimiliano Parli,
 
3. E.________,
 
patrocinato dall'avv. dott. Goran Mazzucchelli,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Infrazione alla legge federale contro la concorrenza sleale; arbitrio,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 24 gennaio 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino
 
(incarto n. 17.2018.131+132+190+191).
 
 
Fatti:
 
A. Con sentenza del 17 aprile 2018, la Giudice supplente della Pretura penale ha riconosciuto A.________ e E.________ autori colpevoli di infrazione alla legge federale contro la concorrenza sleale. Agli imputati è stato sostanzialmente rimproverato di avere, nel corso del 2013, a X.________, Y.________ e in altre località, sfruttato nell'ambito della società B.________ SA, di cui erano azionisti ciascuno al 50 %, uno strumento di calcolo sottratto al loro precedente datore di lavoro C.________ AG unitamente ad altra documentazione, sulla cui base hanno allestito un'offerta e un contratto quadro tra D.________ e la loro società B.________ SA.
1
Essi sono per contro stati prosciolti dalle imputazioni di infrazione alla stessa legge federale contro la concorrenza sleale e di violazione del segreto di fabbrica o commerciale con riferimento ad altri capi d'accusa che non occorre qui evocare.
2
A.________ è stato condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 260.-- ciascuna, per complessivi fr. 7'800.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 1'500.--, da sostituirsi con una pena detentiva di 5 giorni in caso di mancato pagamento. E.________, riconosciuto colpevole anche di grave infrazione alle norme della circolazione, è stato condannato, a valere quale pena aggiuntiva ad una precedente pena di 15 aliquote giornaliere di fr. 160.-- ciascuna inflittagli il 28 febbraio 2014 dalla Pretura penale, alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 200.-- ciascuna, per complessivi fr. 12'000.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. E.________ è pure stato condannato al pagamento di una multa di fr. 2'400.--, da sostituirsi con una pena detentiva di 12 giorni in caso di mancato pagamento.
3
A.________ e E.________ sono altresì stati condannati a pagare in solido all'accusatrice privata C.________ AG un indennizzo giusta l'art. 433 CPP di fr. 46'721.-- per le spese legali sostenute. L'accusatrice privata è stata rinviata al foro civile riguardo ad eventuali pretese civili.
4
B. Con sentenza del 24 gennaio 2019, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha parzialmente accolto gli appelli presentati dagli imputati contro il giudizio di primo grado e li ha prosciolti dall'accusa di infrazione alla legge federale contro la concorrenza sleale. La Corte cantonale ha contestualmente respinto le pretese d'indennizzo delle spese legali dell'accusatrice privata.
5
C. C.________ AG impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 27 febbraio 2019 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Postula il rinvio degli atti alla CARP, affinché respinga gli appelli degli imputati, confermi i giudizi di condanna del tribunale di prima istanza, in particolare anche per quanto concerne la condanna degli imputati a risarcirle in solido l'importo di fr. 46'721.-- per le spese legali sostenute. La ricorrente fa valere l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti, la violazione del divieto dell'arbitrio e del diritto di essere sentita, nonché la violazione degli art. 23 e 5 della legge federale contro la concorrenza sleale.
6
D. Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto della Corte cantonale.
7
 
Diritto:
 
1. La decisione impugnata pone fine al procedimento penale e costituisce quindi una decisione finale, pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è di principio ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).
8
 
Erwägung 2
 
2.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Costituiscono simili pretese quelle fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 141 IV 1 consid. 1.1). Spetta di principio al ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 138 IV 86 consid. 3).
9
Quando, come in concreto, la causa è stata oggetto di un procedimento di merito, l'accusatore privato deve avere esplicitamente fatto valere delle pretese civili. Dandosene il caso, qualora non fosse giuridicamente e ragionevolmente possibile presentare le pretese civili nell'ambito del procedimento penale, il ricorrente è tenuto a spiegare quali pretese intende fare valere, in che misura la decisione impugnata influisce sul loro giudizio e per quali motivi non gli sarebbe stato possibile agire nel procedimento penale. La giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (DTF 127 IV 185 consid. 1a pag. 187; sentenza 6B_1001/2019 del 19 febbraio 2020 consid. 6.1).
10
2.2. Nella fattispecie, il proscioglimento degli imputati è stato pronunciato dal giudice di merito, sicché la legittimazione ricorsuale in questa sede presuppone che l'accusatrice privata abbia fatto valere nel procedimento penale, per quanto ragionevolmente possibile, le pretese civili derivanti dalla prospettata infrazione alla legge federale contro la concorrenza sleale (DTF 137 IV 246 consid. 1.3.1; CHRISTIAN DENYS, Le recours en matière pénale de la partie plaignante, in: SJ 2014 II pag. 254). Tali pretese possono essere addotte al più tardi in sede di arringa dinanzi al tribunale di primo grado (art. 123 cpv. 2 CPP; sentenza 6B_928/2016 del 28 marzo 2017 consid. 1.1 e rinvio).
11
La ricorrente si limita a richiamare in modo generale l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, ma non si esprime con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF sulla sua legittimazione ricorsuale in questa sede. Risulta che, al dibattimento di primo grado, essa ha chiesto unicamente il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale conformemente alle note professionali prodotte. La richiesta è inoltre stata confermata al dibattimento di appello, postulando un indennizzo anche per tale procedura. Tuttavia, le spese sostenute dall'accusatore privato nel procedimento penale giusta l'art. 433 CPP non rientrano nella nozione di "pretese civili" ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, non derivando direttamente dal reato in discussione (cfr. sentenze 6B_928/2016, citata, consid. 1.2; 6B_1166/2015 del 27 giugno 2016 consid. 1.1; 6B_768/2013 del 12 novembre 2013 consid. 1.3). Ammettere un diritto di ricorso sulla base di pretese relative alle spese giudiziarie o di patrocinio, permetterebbe infatti di eludere sistematicamente l'art. 81 LTF, prescindendo dalle pretese di merito che l'accusatore privato potrebbe addurre con riferimento ai fatti incriminati (sentenza 6B_928/2016, citata, consid. 1.2 e rinvii). Riguardo ad eventuali pretese civili, la ricorrente non ha addotto che le sarebbe stato impossibile farle valere nell'ambito del procedimento penale, ma ha in sostanza aderito al rinvio delle stesse al foro civile. Di conseguenza, non avendo fatto valere pretese civili derivanti dall'asserita infrazione alla legge federale contro la concorrenza sleale nell'ambito del procedimento penale, la ricorrente non è legittimata giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF a ricorrere in questa sede.
12
 
Erwägung 3
 
3.1. Indipendentemente dalla legittimazione nel merito, la ricorrente è abilitata, quale parte nella procedura, a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce in tale veste e la cui disattenzione equivale a un diniego di giustizia formale. Questa facoltà di invocare le garanzie procedurali non le permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2).
13
3.2. Richiamando l'art. 29 Cost., la ricorrente rimprovera alla Corte cantonale un'insufficiente motivazione del giudizio. Sostiene che la precedente istanza non si sarebbe confrontata con l'accusa addebitata agli imputati di avere sfruttato uno A torto. La CARP si è pronunciata sull'imputazione litigiosa (cfr. sentenza impugnata, consid. 7.10, 9.5, 11.2 seg.), ritenendo in particolare che lo strumento di calcolo in discussione si configurava come un semplice metodo di lavoro offerto dal programma Excel e non costituiva quindi un sistema di calcolo complesso. In tali circostanze, sul punto accennato genericamente dalla ricorrente, la Corte cantonale ha sufficientemente motivato il proprio giudizio, permettendole di cogliere la portata della decisione e di adire il Tribunale federale con cognizione di causa (cfr., sul diritto di essere sentito, DTF 144 IV 386 consid. 2.2.3 pag. 391; 141 IV 249 consid. 1.3.1 e rinvii). Sapere se lo strumento di calcolo in discussione fosse complesso o meno è questione di merito e non concerne il diritto di essere sentito. Sollevando la censura, la ricorrente non dimostra pertanto una violazione dell'invocata garanzia, ma mira a fare riesaminare il giudizio di merito. Come visto, ciò è però inammissibile.
14
4. Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili della sede federale agli opponenti, non invitati a presentare una risposta al gravame (art. 68 cpv. 1 LTF).
15
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Losanna, 19 maggio 2020
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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