VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1C_148/2020  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 03.06.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1C_148/2020 vom 15.05.2020
 
 
1C_148/2020
 
 
Sentenza del 15 maggio 2020
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Chaix, Presidente,
 
Jametti, Haag,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. Ivano Boldini,
 
2. Sezione Liberale Democratica di Roveredo GR,
 
patrocinati dall'avv. Simone Gianini,
 
ricorrenti,
 
contro
 
1. Guido Schenini,
 
2. Daniele Togni,
 
3. Renzo Rigotti,
 
4. Cinzia Fibbioli Rigotti,
 
5. Martina Schenini,
 
patrocinati dall'avv. Fabrizio Keller,
 
opponenti,
 
Comune di Roveredo,
 
patrocinato dall'avv. Andrea Toschini.
 
Oggetto
 
Elezioni del Municipio di Roveredo del 28 ottobre 2018; riconteggio,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 febbraio 2020
 
dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 1a Camera (V 19 6 Brs).
 
Fatti:
 
A. Il 28 ottobre 2018 hanno avuto luogo le elezioni per il quadriennio 2019-2022 per il rinnovo del Municipio di Roveredo (5 mandati). In accoglimento di un ricorso di Guido Schenini, con sentenza del 27 novembre 2018 (V 18 8) il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni aveva invitato il Comune a indire un riconteggio. Il secondo scrutinio ha avuto luogo l'11 dicembre 2018. Secondo l'Ufficio elettorale, la congiunzione tra il Partito liberale democratico (PLD) e la lista RORÉ ETICA ha ottenuto 1'404 suffragi, il Gruppo RORÉ VIVA 1'401. Eletti erano quindi i due candidati del PLD (tra cui Ivano Boldini), la candidata della lista RORÉ ETICA e i primi due candidati del Gruppo RORÉ VIVA.
 
B. Con decisione del 2 luglio 2019 (V 18 10), il Tribunale amministrativo, in accoglimento di un ricorso di Guido Schenini, primo dei non eletti del Gruppo RORÉ VIVA, Daniele Togni, Renzo Rigotti, Cinzia Fibbioli Rigotti e Martina Schenini, ha riformato i risultati del riconteggio, attribuendo tre invece di due seggi al gruppo RORÉ VIVA e due seggi anziché tre alla congiunzione di lista PLD e RORÉ ETICA.
 
C. Adito da Ivano Boldini e dalla Sezione Liberale Democratica di Roveredo, con sentenza 1C_396/2019 dell'8 novembre 2019 (apparsa in: ZGRG, Rivista grigionese di legislazione e giurisprudenza, n. 4/2019, pag. 188), il Tribunale federale ne ha parzialmente accolto il ricorso e annullato l'impugnata decisione, rinviando la causa alla Corte cantonale per nuovo giudizio nel senso del considerando 5, annullamento quindi i 5 voti di partito assegnati dalla Corte cantonale al Gruppo RORÉ VIVA.
 
D. Mediante giudizio del 4 febbraio 2020 (V 19 6), il Tribunale amministrativo, pronunciandosi su punti che non avrebbe compiutamente esaminato nell'ambito della sentenza del 2 luglio 2019, in parziale accoglimento di un ricorso di Guido Schenini e litisconsorti, ha riconfermato il dispositivo della sua precedente decisione.
 
E. Avverso questo giudizio, il 12 marzo 2020 Ivano Boldini e la Sezione Liberale Democratica di Roveredo inoltrano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono, in via principale, di annullarla e di confermare la proclamazione dei risultati dell'11 dicembre 2018 dell'Ufficio elettorale, in via subordinata di riformarla nel senso di confermare detta proclamazione, in via ancor più subordinata di rinviare la causa alla Corte cantonale per nuovo giudizio.
 
F. Invitati a esprimersi sul gravame, gli opponenti, con domanda di ricusazione del 25 marzo 2020, postulano di rilevare un motivo di ricusazione nei confronti dei Giudici federali Chaix, Muschietti, Fonjallaz e Kneubühler, che hanno partecipato alla sentenza dell'8 novembre 2019, di escluderli dal giudizio sul ricorso in esame e di assegnare la causa alla II Corte di diritto pubblico, subordinatamente di estromettere i giudici federali Chaix e Muschietti e di sostituirli con magistrati non nominati dall'Assemblea federale su proposta del partito liberale radicale; in via ancor più subordinata chiedono di escludere per lo meno il giudice federale Muschietti, domandando in via supercautelare e cautelare di sospendere la procedura fino al giudizio sull'istanza di ricusazione.
 
Con decreto del 9 aprile 2020, la Giudice dell'istruzione ha respinto la domanda di sospendere la procedura ricorsuale.
 
G. La Corte cantonale, rinviando alla sentenza impugnata, propone di respingere in quanto ammissibile il ricorso, il Comune rinuncia a presentare osservazioni, mentre gli opponenti concludono per la reiezione del gravame, postulando subordinatamente, nel caso di accoglimento dello stesso il rinvio della causa all'istanza precedente affinché esamini la loro richiesta di annullare i risultati del riconteggio e le loro "osservazioni e istanza di revisione" del 16 dicembre 2019.
 
Diritto:
 
 
1.
 
1.1. L'ammissibilità del ricorso e la legittimazione dei ricorrenti sono date (sentenza 1C_396/2019 consid. 1.2, 1.4 e 1.5).
 
1.2. Guido Schenini non si esprime sullo stadio o sull'esito della denuncia da lui inoltrata alla Procura pubblica dei Grigioni riguardo a un'asserita frode elettorale (sentenza 1C_396/2019 consid. 2.1). Ora, presupposto per uno svolgimento celere e ottimale della procedura ricorsuale è che il Tribunale federale e le autorità cantonali siano informate dei diversi passi intrapresi dalle parti, rispettivamente dei procedimenti paralleli pendenti (DTF 137 IV 177 consid. 2.2 pag. 179 seg.; cfr. anche DTF 144 I 208 consid. 4 pag. 213).
 
 
2.
 
2.1. Secondo l'art. 36 cpv. 1 LTF, la parte che chiede la ricusazione di un giudice deve presentare una domanda scritta al Tribunale federale non appena viene a conoscenza di tale motivo e deve rendere verosimile i fatti su cui la fonda. Al riguardo gli opponenti si limitano a rilevare che al loro dire nel nuovo giudizio la Corte cantonale lascerebbe intendere che un'applicazione letterale dei considerandi della sentenza del Tribunale federale comporterebbe un diniego di giustizia; ne deducono che i giudici ricusati dovrebbero decidere se essi, nella precedente sentenza, avrebbero o no violato il diritto. Questa avventata congettura, priva di fondamento come si vedrà, non è manifestamente sufficiente per rendere verosimile i fatti su cui si fonda la domanda. Gli istanti misconoscono inoltre che la partecipazione a un procedimento anteriore del Tribunale federale non costituisce in sé un motivo di ricusazione (art. 34 cpv. 2 LTF; DTF 142 III 732 consid. 4.2.2 pag. 737); non lo rappresenta nemmeno il semplice fatto che in quell'ambito il magistrato abbia statuito a sfavore degli istanti, né di massima la commissione di supposti errori (DTF 143 IV 69 consid. 3.1 e 3.2 pag. 73 segg. e rinvii).
 
2.2. Riguardo alla ricusazione dei giudici Chaix e Muschietti, gli istanti si limitano a rilevarne l'appartenenza allo stesso partito dei ricorrenti e del loro patrocinatore, accennando semplicemente a una presunta "sudditanza psicologica", anche se non intenzionale, deducendone un motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. e LTF. Ora, per prassi invalsa, con la quale gli istanti non si confrontano del tutto, domande di ricusazione, la cui motivazione consiste solo in considerazioni generiche concernenti il partito politico a cui appartiene un magistrato e la sua elezione da parte del parlamento per un periodo limitato, sono inammissibili; questi fatti erano peraltro già noti nell'ambito della precedente procedura (DTF 138 I 1 consid. 2.4 pag. 5; sentenze 2C_658/2019 del 29 luglio 2019 consid. 1.5, 1B_208/2017 del 2 giugno 2017 consid. 1.4 e 1B_460/2012 del 25 settembre 2012 consid. 3.2 e 3.3; sulla composizione del collegio giudicante vedi DTF 144 I 70 consid. 5 pag. 73 segg.; 37 consid. 2.3 pag. 38 segg.). La domanda è pertanto inammissibile, motivo per cui i giudici interessati non devono essere invitati a esprimersi sulla stessa (art. 36 cpv. 2 LTF). Per di più, l'istanza è incentrata in larga misura sulla ricusazione del giudice federale Muschietti, motivo per cui, già prima del suo inoltro, al riguardo essa era priva d'oggetto; come si evince dal sito internet del Tribunale federale, dal 1° gennaio 2020 egli è infatti membro della Corte di diritto penale, e non più della I Corte di diritto pubblico.
 
 
3.
 
3.1. Nell'impugnato giudizio si osserva, rettamente, che al considerando 8.1 della sentenza 1C_396/2019 il Tribunale federale ha stabilito che la Corte cantonale doveva pronunciarsi nuovamente sulla causa nel senso del considerando 5, segnatamente annullando semplicemente i 5 voti di partito da essa assegnati al Gruppo RORE VIVA, nonché sulla ripartizione delle spese e ripetibili della sede cantonale. La portata di quella sentenza era quindi chiara e univoca, e la stessa doveva essere eseguita senza ulteriori lungaggini e riesami di censure già vagliate o che avrebbero potuto esserlo.
 
Nella decisione impugnata la Corte cantonale, rilevato che doveva rispettare le conclusioni del Tribunale federale circa la nullità della scheda senza timbro dell'Ufficio elettorale, ha nondimeno ritenuto che avrebbe dovuto esprimersi sulle "questioni lasciate aperte in sede di ricorso cantonale ", asserendo che non esaminare detti argomenti nel merito equivarrebbe a un diniego di giustizia. Ha quindi riesaminato le "schede precedentemente lasciate aperte e valutate in modo sommario e non vincolante ".
 
3.2. Questa conclusione è priva di consistenza per più motivi. In effetti, quando il Tribunale federale accoglie un ricorso in materia di diritto pubblico, rimedio di diritto ordinario e devolutivo, e rinvia la causa alla Corte cantonale per nuovo giudizio, quest'ultima, sulla base del diritto federale non scritto, può trattare unicamente i punti sui quali esso si è pronunciato, non potendo ricominciare la procedura sullo stesso oggetto, visto che le altre parti della sentenza rimangono valide (DTF 144 I 208 consid. 3.1 pag. 211; 143 IV 214 consid. 5.3.3. pag. 222; 135 III 334 consid. 2.1 pag. 335). Il fatto che di regola il Tribunale federale nella sentenza di rinvio annulli formalmente tutta la decisione impugnata, è irrilevante. Ciò che è decisivo non è infatti solo il dispositivo, ma la portata sostanziale della decisione del Tribunale federale. Il giudizio dell'istanza cantonale, a causa dell'effetto vincolante della sentenza di rinvio, è limitato quindi alla tematica che risulta dalle considerazioni del Tribunale federale. Il procedimento è pertanto ripristinato limitatamente a quanto necessario per tener conto delle considerazioni vincolanti del Tribunale federale (DTF 143 IV 214 consid. 5.2.1 pag. 220 e rinvii). Non è ammissibile rimettere in questione ciò che il Tribunale federale ha deciso, ciò che vale anche per i punti che non sono stati censurati, ma che, come in concreto, avrebbero potuto esserlo, o che sono stati dichiarati inammissibili (DTF 135 III 334 consid. 2 e 2.1 pag. 335; BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, 2aed., n. 26 e 27 ad art. 107). L'autorità cantonale che eccede le considerazioni della decisione del Tribunale federale compie un diniego di giustizia, ciò che implica l'annullamento della seconda decisione (JOHANNA DORMANN, in: BSK, Bundesgerichtsgesetz, 3aed., n. 18 ad art. 107).
 
3.3. In effetti, le critiche addotte dagli opponenti nelle osservazioni da loro inoltrate al Tribunale federale, come rettamente sottolineato dai ricorrenti, sono state vagliate e ritenute inammissibili per carenza di motivazione (sentenza 1C_396/2019 consid. 2.1 e 2.2). Esso ha esaminato infatti anche quella relativa a un preteso diniego di giustizia perché la Corte cantonale nel primo giudizio si sarebbe pronunciata soltanto su una parte delle critiche sollevate dagli opponenti, in particolare riguardo all'asserita carenza di imparzialità di membri dell'Ufficio elettorale e alla valutazione di ulteriori schede, critiche che, se debitamente motivate, avrebbero potuto, se del caso, essere vagliate dal Tribunale federale sotto il profilo di un diniego di giustizia formale (consid. 2.2; DTF 144 II 184 consid. 3.1 pag. 192). Gli opponenti, assistiti da un legale, non avevano presentato una domanda di revisione alla Corte cantonale e avevano rinunciato a impugnare quella decisione con un ricorso in materia di diritto pubblico, criticandone nondimeno determinati punti, censure ritenute non sufficientemente motivate e quindi inammissibili. Ne segue che, essendo state oggetto della sentenza 1C_396/2019, dette critiche non potevano essere "riesaminate" dalla Corte cantonale, che ha stabilito a torto che un loro mancato riesame comportava un diniego di giustizia.
 
Neppure l'inoltro di una domanda di revisione presentata in maniera dilatoria dagli opponenti al Tribunale amministrativo dopo l'emanazione della sentenza dell'8 novembre 2019 a loro sfavore, permette loro di sanare, tardivamente, il mancato inoltro di un ricorso in materia di diritto pubblico contro l'asserito diniego di giustizia mosso alla decisione del 2 luglio 2019.
 
3.4. Per di più, rilevando di avere trattato in maniera sommaria e non vincolante le censure sottoposte al suo giudizio, la Corte cantonale riconosce implicitamente che, nell'ambito della sua precedente decisione, ha disatteso l'art. 34 Cost. In effetti, trattandosi dell'esattezza dello scrutinio, questa norma impone un obbligo di risultato. Le autorità di ricorso devono quindi esaminare accuratamente le critiche sollevate contro i risultati di elezioni o votazioni (sentenza 1C_396/2019 consid. 3.1; DTF 141 I 221 consid. 3.2 pag. 225). Spettava pertanto al Tribunale amministrativo, qualora sussistessero effettivamente dubbi sulla correttezza del risultato finale dell'elezione, esaminare compiutamente in maniera risolutiva le relative censure nel quadro della precedente decisione, non considerando soltanto l'esito a favore dei ricorrenti, ma trattando in maniera imparziale le critiche sollevate da tutte le parti in causa, allo scopo di garantire un funzionamento sicuro, regolare e corretto della democrazia (DTF 145 I 207 consid. 2.1 pag. 215), nonché la necessaria celerità all'accertamento del risultato definitivo dell'elezione.
 
3.5. In effetti, per eludere l'esame della censura relativa all'asserita mancanza di imparzialità di membri del secondo Ufficio elettorale, anche nella decisione qui impugnata la Corte cantonale precisa che la richiesta di annullare i risultati dell'elezione, a causa della reclamata e omessa ricusazione, decadrebbe "siccome il Tribunale ha rivalutato esso stesso le schede contestate con esito in favore dei ricorrenti" (consid. 6). Non è dato di capire che soluzione sarebbe stata scelta nell'ipotesi in cui la "rivalutazione" delle schede avrebbe comportato un esito a loro sfavorevole. In effetti, anche gli opponenti ammettono ch'essa ha eseguito un ulteriore riconteggio delle schede con pieno potere cognitivo, poiché in caso contrario avrebbe dovuto verosimilmente accogliere la censura di parzialità e annullare il riconteggio. Ora, allo scopo di evitare tale esame, la Corte cantonale non poteva abusare in maniera arbitraria del limitato potere di apprezzamento che le compete, sostituendo in modo irrito il proprio apprezzamento, fondato peraltro nuovamente su supposizioni più che opinabili, a quello dell'Ufficio elettorale.
 
4. Il ricorso dev'essere quindi accolto e la decisione impugnata e il suo dispositivo annullati. Il Tribunale amministrativo si pronuncerà senza ulteriori indugi sulla causa, accertando che i cinque voti di partito da esso assegnati nel giudizio del 2 luglio 2019 a favore del Gruppo RORÉ VIVA sono annullati, nonché sulla ripartizione delle spese e ripetibili della sede cantonale riguardo alla decisione del 2 luglio 2019 e a quella impugnata (art. 107 cpv. 2 LTF). È manifesto che in seguito all'emanazione della presente sentenza la Corte cantonale non potrà adottare ulteriori soluzioni che eccedano quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza dell'8 novembre 2019.
 
Le spese e le ripetibili della sede federale sono poste a carico degli opponenti, soccombenti (art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. La domanda di ricusazione è inammissibile.
 
2. Il ricorso è accolto e la decisione emanata il 4 febbraio 2020 dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni è annullata e la causa gli viene rinviata per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Il Tribunale amministrativo statuirà sulle spese e ripetibili della sede cantonale riguardo alle sentenze del 2 luglio 2019 e del 4 febbraio 2020.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico degli opponenti, che rifonderanno ai ricorrenti un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
 
4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 1a Camera.
 
Losanna, 15 maggio 2020
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Chaix
 
Il Cancelliere: Crameri
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).