VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_402/2020  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 27.05.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_402/2020 vom 12.05.2020
 
 
6B_402/2020
 
 
Sentenza del 12 maggio 2020
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Presidente,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Anne Schweikert,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
2. B.________,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Decreto d'abbandono (diffamazione, ecc.),
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 14 febbraio 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2019.231).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. L'8 agosto 2019 il pubblico ministero ha abbandonato il procedimento penale nei confronti di B.________ per i titoli di diffamazione, calunnia, ingiuria, coazione e violazione alla legge federale contro la concorrenza sleale, avviato in seguito all'esposto e relativi complementi di A.________.
 
2. Con sentenza del 14 febbraio 2020 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto, per quanto ricevibile, il reclamo interposto da A.________ contro il decreto di abbandono.
 
3. A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio della causa per nuovo giudizio. Con il gravame, A.________ si duole in sintesi della violazione del diritto di essere sentito, di un accertamento inesatto dei fatti, di un'errata applicazione degli art. 173, 174, 177 CP nonché dell'art. 23 LCSl (RS 241) e della violazione del principio  in dubio pro duriore. L'ipotesi di coazione non è oggetto di impugnativa.
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
 
4.
 
4.1. Giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Secondo la giurisprudenza, spetta di principio al ricorrente in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione. In particolare, gli incombe il compito di spiegare quali pretese intenda fare valere nei confronti della controparte e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio. Ritenuto che la pretesa punitiva spetta allo Stato e che non compete al denunciante sostituirsi al pubblico ministero nel perseguimento penale, la giurisprudenza attuale è restrittiva e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute. Rimane riservato il caso in cui l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti tenendo conto della natura del reato perseguito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3 e rinvii). Questa giurisprudenza è applicabile anche in materia di reati contro l'onore (sentenza 6B_13/2019 del 29 gennaio 2019 consid. 2.1).
 
Indipendentemente dalla legittimazione dell'accusatore privato a contestare il merito della vertenza, la giurisprudenza gli riconosce la possibilità di censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte, nella misura in cui tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. In tal caso, l'interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata, richiesto dall'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF, non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto di partecipare alla procedura (DTF 138 IV 78 consid. 1.3). Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1).
 
4.2. La ricorrente non si esprime sulla sua legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. Non spiega, con riferimento alla fattispecie concreta, quali pretese intenderebbe fare valere e in quale misura la decisione impugnata potrebbe influenzare il loro giudizio. Richiama l'art. 89 LTF, adducendo di avere partecipato al procedimento dinanzi all'autorità precedente, di essersi costituita accusatrice privata, di essere direttamente toccata nei suoi legittimi interessi dalla decisione impugnata e di avere un interesse degno di protezione all'annullamento della stessa. Disattende tuttavia che l'art. 89 cpv. 1 LTF disciplina la legittimazione a ricorrere in materia di diritto pubblico (v. art. 82 segg. LTF), mentre in concreto, trattandosi di un ricorso in materia penale, è applicabile l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF che richiede un interesse giuridicamente protetto e non un semplice interesse degno di protezione. In virtù dell'esposta giurisprudenza, sarebbe quindi spettato all'insorgente sostanziare il pregiudizio che avrebbe subito e le pretese di risarcimento del danno o di riparazione del torto morale giusta l'art. 49 cpv. 1 CO che intenderebbe avanzare. Al proposito deve infatti essere rilevato che non tutte le offese lievi della reputazione professionale, economica o sociale di una persona giustificano una riparazione. Il riconoscimento di un'indennità a titolo di riparazione morale fondata sull'art. 49 cpv. 1 CO presuppone che la lesione alla personalità sia oggettivamente di una certa gravità e sia soggettivamente percepita dal danneggiato come sufficientemente grave da fare apparire legittimo che una persona, in simili circostanze, si rivolga al giudice per ottenere un risarcimento (v. sentenza 6B_588/2018 del 5 ottobre 2018 consid. 2.1 e rinvii).
 
In assenza di qualsiasi spiegazione in merito a eventuali pretese civili, all'insorgente non può essere riconosciuta la legittimazione a impugnare nel merito il giudizio della CRP sulla base dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. Risultano così d'acchito inammissibili le censure relative all'accertamento dei fatti e all'errata applicazione degli art. 173, 174 e 177 CP nonché dell'art. 23 LCSl, come pure alla violazione del principio  in dubio pro duriore. Lo stesso dicasi per le ulteriori censure, segnatamente quelle di violazione del diritto di essere sentito con riguardo alla mancata assunzione delle prove richieste e alla loro valutazione anticipata, trattandosi di questioni strettamente connesse con il giudizio di merito che la ricorrente non è legittimata a contestare.
 
4.3. La legittimazione a ricorrere non può essere riconosciuta neppure sulla base dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 6 LTF, non essendo in discussione il diritto di querela come tale.
 
5. Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono pertanto poste a carico dell'insorgente.
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 12 maggio 2020
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).