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Informationen zum Dokument  BGer 5A_338/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_338/2020 vom 12.05.2020
 
 
5A_338/2020
 
 
Sentenza del 12 maggio 2020
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio dei fallimenti di Lugano.
 
Oggetto
 
fallimento, assegnazione di un termine ai creditori
 
per chiedere la cessione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 marzo 2020 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2019.111).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. In data 5 giugno 2019 l'Ufficio dei fallimenti di Lugano (UF) ha aggiornato l'inventario nella procedura di fallimento nei confronti di A.________ per inserirvi le pretese spettanti al fallito nella comunione ereditaria del padre B.________, deceduto il 4 aprile 2019.
 
Dato che A.________ non ha formulato, entro i termini assegnati, alcuna proposta di scioglimento della comunione ereditaria in via amichevole con i coeredi, con una circolare 19 novembre 2019 l'UF ha proposto ai creditori la rinuncia della massa a far valere in proprio le pretese ereditarie del fallito, li ha avvertiti che la rinuncia sarebbe stata data per acquisita se la maggioranza di loro non avesse espresso un avviso contrario entro dieci giorni e li ha informati della facoltà di chiedere la cessione di tali pretese entro venti giorni (art. 260 LEF).
 
Mediante ricorso 29 novembre 2019 l'avv. C.________ ha censurato il fatto che l'UF non avesse portato a sua conoscenza gli atti indirizzati direttamente al suo cliente A.________ in relazione alla liquidazione dell'interessenza di quest'ultimo nella successione del padre.
 
Nelle osservazioni 19 dicembre 2019 l'UF ha rilevato che il fallito aveva chiesto di ricevere personalmente gli atti in luogo del suo patrocinatore.
 
Con sentenza 24 marzo 2020 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha osservato che il fallito non aveva contestato le predette allegazioni dell'UF e che l'avv. C.________ non era comunque rimasto all'oscuro delle discussioni tra l'UF e il fallito, dato che gli erano state trasmesse per conoscenza delle e-mail del 9 e 10 ottobre 2019. L'autorità di vigilanza ha però lasciato aperta tale questione, ritenendo il ricorso in ogni modo irricevibile per il motivo che la circolare impugnata non era un provvedimento, ma una semplice proposta ai creditori sprovvista di effetti vincolanti per la massa, per cui la via del ricorso ex art. 17 LEF non era aperta (perlomeno non al fallito).
 
2. Con ricorso in materia civile 4 maggio 2020 inoltrato personalmente da A.________, quest'ultimo ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di fare ordine all'UF " di riprendere ex-novo tutte le discussioni, comunicazioni e decisioni concernenti la realizzazione delle pretese ereditarie del ricorrente nella successione di [...] B.________ " e di darne comunicazione diretta all'avv. C.________.
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
 
3.
 
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
 
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
 
Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
 
3.2. Il ricorrente considera irrilevante il fatto che la circolare dell'UF non sarebbe, per il fallito, un provvedimento suscettibile di un ricorso giusta l'art. 17 LEF. A suo dire, " ciò che conta è il fatto che è stato violato un diritto costituzionale [...] consistente nel diritto di [...] essere sentito ", il quale " contempla anche il [...] diritto a essere patrocinato in ogni occasione nell'ambito della procedura di liquidazione fallimentare ". La sua richiesta all'UF di essere tenuto anche personalmente informato " per motivi di praticità " non poteva essere intesa da tale ufficio come una volontà di esautorare dal mandato il patrocinatore ed un invito a sospendere le comunicazioni allo stesso, "l'unico in grado di valutare [...] non solo la legalità ma anche l'opportunità di certe decisioni o iniziative dell'UF ". Inoltre, il fatto che il legale avrebbe comunque ricevuto delle "erratiche e frammentarie" comunicazioni da parte dell'UF - in particolare in relazione alle modalità di realizzazione delle sue pretese ereditarie - non poteva sanare la violazione del suo diritto di essere sentito.
 
3.3. L'argomentazione ricorsuale si rivela inammissibile già per il fatto che si fonda su circostanze che non emergono dagli accertamenti contenuti nell'impugnata sentenza (come il fatto che le comunicazioni trasmesse dall'UF all'avv. C.________ sarebbero state incomplete), rispettivamente che li contraddicono (come il fatto che il ricorrente non avrebbe chiesto di ricevere le comunicazioni dell'UF al posto del legale, bensì in aggiunta allo stesso), senza che sia preteso che le condizioni che permettono al Tribunale federale di tenere conto di una fattispecie diversa da quella stabilita dall'autorità inferiore sarebbero soddisfatte (v. art. 97 cpv. 1 e 99 cpv. 1 LTF). Il ricorso, pertanto, non adempie le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
 
4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio dei fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 12 maggio 2020
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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