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Informationen zum Dokument  BGer 5A_115/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_115/2020 vom 11.05.2020
 
 
5A_115/2020
 
 
Sentenza dell'11 maggio 2020
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
 
Marazzi, Schöbi,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Mattia Pontarolo,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________S.p.A.,
 
patrocinata dagli avv. Ivan Paparelli e Jonathan Bernasconi,
 
opponente.
 
Oggetto
 
rivendicazione di beni pignorati, cauzione processuale,
 
ricorso contro la decisione emanata il 7 gennaio 2020 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2019.88).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Con decisione 14 dicembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano ha decretato in favore della B.________S.p.A., a concorrenza di fr. 145'398'000.--, il sequestro di diversi averi bancari di cui C.________ risulta proprietario, tra cui una relazione bancaria intestata alla Fondazione D.________ presso la Banca E.________SA di X.________. Il sequestro è stato eseguito quello stesso giorno su attivi stimati in fr. 9'249'871.--.
 
Mediante sentenza 5A_879/2018 del 16 marzo 2020 il Tribunale federale ha confermato il rigetto dell'opposizione al sequestro presentata da A.________, moglie di C.________, la quale si professa beneficiaria della relazione bancaria intestata alla Fondazione D.________.
 
2. Il predetto sequestro è stato convalidato dalla sequestrante il 19 dicembre 2012 con un'esecuzione volta all'incasso di fr. 144'840'000.--.
 
Il 28 marzo 2019 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto la petizione che A.________ ha introdotto nei confronti della B.________S.p.A. per sottrarre i valori patrimoniali depositati sulla relazione bancaria intestata alla Fondazione D.________ al pignoramento eseguito a convalida del sequestro.
 
Con appello 9 maggio 2019 A.________ ha impugnato il giudizio pretorile.
 
Mediante decisione 7 gennaio 2020 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto un'istanza introdotta dalla B.________S.p.A., obbligando A.________ a prestare entro il 10 febbraio 2020 una cauzione di fr. 60'000.-- a titolo di garanzia per eventuali ripetibili a favore della controparte per la procedura d'appello. La Corte cantonale ha ritenuto adempiuta la condizione di cui all'art. 99 cpv. 1 lett. d CPC: A.________ ha ammesso di dover sempre fare affidamento a terzi per versare gli acconti richiesti e le ripetibili dovute, per cui - se ella non dovesse rifondere volontariamente le eventuali ripetibili riconosciute alla controparte al termine della procedura di appello - il loro incasso risulterebbe seriamente compromesso dal momento che la B.________S.p.A. non avrebbe la possibilità di escutere né A.________ - per sua ammissione senza risorse proprie - né i non meglio precisati terzi, verso i quali ella non pretende di vantare diritti. Secondo il Tribunale d'appello, tenuto conto dell'importanza e delle difficoltà della lite, dell'ampiezza del dispendio lavorativo e dello svolgimento del patrocinio, una cauzione di fr. 60'000.-- appare adeguata.
 
3. Con ricorso in materia civile 7 febbraio 2020 A.________ ha impugnato la decisione 7 gennaio 2020 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo in via principale di respingere l'istanza di prestazione di cauzione e in via subordinata di essere obbligata a versare una cauzione pari a soli fr. 25'000.--.
 
Con decreto 4 marzo 2020 al ricorso è stato conferito il postulato effetto sospensivo (già concesso in via supercautelare con decreto 10 febbraio 2020). Non sono state chieste determinazioni nel merito.
 
 
4.
 
4.1. La decisione con cui viene chiesto un anticipo per le spese presunte del processo o una cauzione per spese ripetibili è una decisione incidentale, che può essere immediatamente impugnata al Tribunale federale unicamente se può causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, ossia un pregiudizio di natura giuridica (v. DTF 142 III 798 consid. 2.1 e 2.2). Non incorre in un tale pregiudizio colui che possiede i mezzi finanziari per pagare l'anticipo o la cauzione. La parte ricorrente deve pertanto dimostrare, nella motivazione, di non essere economicamente in grado di fornire l'anticipo o la cauzione (DTF 142 III 798 consid. 2.3.4).
 
4.2. La ricorrente ritiene che la condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF sarebbe in concreto soddisfatta. Afferma di essere una casalinga a carico del marito. La ricorrente allega le dichiarazioni dei redditi italiane di C.________ per gli anni 2017 e 2018, dalle quali emergerebbe che egli ha un reddito annuo lordo di lavoro dipendente di EUR 75'000.--, che i redditi di cinque fabbricati di sua proprietà ammontano a complessivi EUR 6'180.-- (fabbricati che non potrebbero essere né ulteriormente gravati né immediatamente realizzati) e che i coniugi non hanno né redditi in capitale né sostanza mobiliare rilevante. La ricorrente sottolinea di essere recentemente stata confrontata con il pagamento di importanti spese processuali (complessivi fr. 90'000.--) e ripetibili (complessivi fr. 35'000.--) per le procedure giudiziarie che la oppongono alla controparte, e ricorda di dover inoltre far fronte anche agli onorari del proprio patrocinatore.
 
4.3. Con la sua argomentazione la ricorrente non riesce a dimostrare di non essere economicamente in grado di pagare la cauzione. La documentazione prodotta attesta infatti unicamente i redditi dichiarati dal marito nel 2017 e 2018 e nulla si conosce circa il patrimonio complessivo dei coniugi. La situazione finanziaria, in altre parole, non è stata esibita in modo sufficiente, anche alla luce del fatto che, nel merito, la ricorrente si professa beneficiaria di una relazione bancaria pari a quasi fr. 10 milioni. Ella inoltre nemmeno pretende di non potere più, come in passato, far capo a terzi per ottenere le risorse necessarie, ma ammette al contrario di poter contare, oltre al "sostegno di suo marito", "su quello di terze persone disposte ad aiutarla in questa annosa vicenda che la vede opposta a B.________S.p.A.". La condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF per un ricorso immediato al Tribunale federale non può pertanto essere ritenuta adempiuta.
 
5. Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato inammissibile.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili all'opponente, dato che si è unicamente dovuta pronunciare sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, risultando soccombente (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 11 maggio 2020
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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