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Informationen zum Dokument  BGer 6B_285/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_285/2020 vom 07.05.2020
 
 
6B_285/2020
 
 
Sentenza del 7 maggio 2020
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Presidente,
 
Cancelliere Moses.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Angelo Zacchino,
 
ricorrente,
 
contro
 
Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Tempestività del reclamo,
 
ricorso contro la decisione emanata il 9 gennaio 2020 dal Tribunale di appello del Cantone di Basilea-Città (BES.2019.257).
 
 
Fatti:
 
A. In data 7 febbraio 2019 la polizia cantonale di Basilea-Città ha inviato a A.________ un avviso di contravvenzione, al quale è seguito, il 28 marzo 2019, un richiamo di pagamento.
1
B. Con decreto d'accusa del 19 luglio 2019 il Ministero pubblico (Staatsanwaltschaft) ha ritenuto A.________ colpevole di violazione delle norme della circolazione stradale e ne ha proposto la condanna a una multa di fr. 120.--. Inoltre, il Ministero pubblico ha messo a carico di A.________ le spese del procedimento, di complessivi fr. 208.60. A.________ ha presentato opposizione al decreto d'accusa, contestando l'addossamento delle spese.
2
C. In data 26 agosto 2019 il tribunale di prima istanza (Strafgericht Basel-Stadt) ha confermato la condanna di A.________ al pagamento delle spese per la procedura dinnanzi al Ministero pubblico.
3
D. Statuendo in data 9 gennaio 2020, il Tribunale di appello del Cantone di Basilea-Città (Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt) ha dichiarato inammissibile, poiché tardivo, il reclamo presentato da A.________ avverso la decisione del tribunale di prima istanza.
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E. A.________ insorge dinnanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, chiedendo l'annullamento dell'avviso di contravvenzione, del decreto di accusa come anche delle decisioni di prima e seconda istanza.
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Diritto:
 
1. Il procedimento dinnanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua (art. 54 cpv. 1 LTF).
6
A norma dell'art. 52 della Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen (Gazzetta ufficiale dell'UE n. L 239 del 22 settembre 2000 pag. 19 segg.) ciascuna Parte contraente può inviare gli atti del procedimento direttamente a mezzo posta alle persone che si trovano nel territorio di un'altra Parte contraente (cpv. 1). Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l'atto è redatto, quest'ultimo - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto nella o nelle lingue della Parte contraente nel cui territorio si trova il destinatario. Se l'autorità che invia l'atto sa che il destinatario conosce soltanto un'altra lingua, l'atto - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto in quest'altra lingua (cpv. 2).
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La ricorrente come anche il suo patrocinatore risiedono in Italia. Si giustifica pertanto di emanare la presente sentenza in italiano.
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2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF).
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L'autorità inferiore ha ritenuto inammissibile il reclamo della ricorrente, poiché presentato dopo la scadenza del termine di 10 giorni previsto dall'art. 396 cpv. 1 CPP. La ricorrente non si confronta con tale motivazione, limitandosi a esporre dinnanzi al Tribunale federale delle ragioni relative al merito della vertenza.
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3. Il ricorso, manifestamente inammissibile poiché carente di motivazione, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
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Nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).
12
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti e al Tribunale di appello del Cantone di Basilea-Città.
 
Losanna, 7 maggio 2020
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Moses
 
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