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Informationen zum Dokument  BGer 6B_631/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_631/2019 vom 28.04.2020
 
 
6B_631/2019
 
 
Sentenza del 28 aprile 2020
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Denys, Presidente,
 
Jacquemoud-Rossari, Muschietti,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. David Simoni,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Infrazione aggravata alla LStup; espulsione,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 3 aprile 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (17.2018.236+17.2019.30).
 
 
Fatti:
 
A. Con sentenza del 29 novembre 2018, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.________ autore colpevole di ripetuta infrazione alla legge federale sugli stranieri, nonché di ripetuta infrazione aggravata alla LStup per avere alienato, offerto rispettivamente procurato in altro modo a terzi almeno 418 grammi di cocaina (con un grado di purezza indeterminato). Lo ha condannato a una pena detentiva di 24 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, e ha ordinato la sua espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 5 anni.
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B. Adita con appello del condannato e appello incidentale del pubblico ministero, con sentenza del 3 aprile 2019 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto il primo e accolto parzialmente il secondo. In breve, constatata la crescita in giudicato della condanna per titolo di ripetuta infrazione alla legge federale sugli stranieri in assenza di impugnazione, la Corte cantonale ha condannato A.________ per titolo di ripetuta infrazione aggravata alla LStup riferita a una quantità di cocaina pari a 486 grammi (con un grado di purezza indeterminato). Gli ha inflitto una pena detentiva di 28 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, e ha confermato l'espulsione dal territorio svizzero per una durata di 5 anni.
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C. Avverso questo giudizio, A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale. Censurando un accertamento dei fatti contrario al diritto, postula la riforma della sua condanna per titolo di ripetuta infrazione aggravata alla LStup limitandola a 108 grammi di cocaina (con un grado di purezza indeterminato), una consistente riduzione della pena detentiva inflittagli, in una misura compatibile con la sospensione condizionale, la concessione di quest'ultima, nonché la rinuncia a pronunciare la sua espulsione. Chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
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Al momento di trasmettere l'incarto al Tribunale federale, la CARP ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni sul ricorso, rinviando ai considerandi della sua sentenza. Invitato a esprimersi sul gravame, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ne ha postulato la reiezione senza particolari osservazioni.
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Diritto:
 
1. Inoltrato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è proponibile e di massima ammissibile, in quanto tempestivo (art. 100 cpv. 1 unitamente all'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).
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2. Il ricorso in materia penale (art. 78 segg. LTF) può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Pur applicando d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate e non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) discusse in sede federale (DTF 145 V 304 consid. 1.1). Per quanto attiene invece all'accertamento dei fatti operato dall'istanza precedente, esso può essere censurato unicamente se è avvenuto in modo manifestamente inesatto oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
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3. La condanna del ricorrente per ripetuta infrazione aggravata alla LStup si fonda sulle dichiarazioni di 5 persone che sostengono di aver da lui acquistato, ricevuto rispettivamente di essersi procurate in altro modo per il suo tramite vari quantitativi di cocaina. Dopo aver proceduto a valutare le loro dichiarazioni e quelle dell'insorgente, la CARP ha ritenuto che quest'ultimo ha venduto 50 grammi di cocaina a B.________, 70 grammi a C.________, 96 grammi a D.________, 160 grammi a E.________, nonché alienato gratuitamente 10 grammi e procurato in altro modo 100 grammi di cocaina a F.________.
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Il ricorrente, che non si duole di alcuna violazione dell'art. 147 CPP salvo in relazione a una persona (v. infra consid. 3.4) e ancor meno pretende che le deposizioni agli atti siano inutilizzabili, censura la loro valutazione da parte della Corte cantonale che ritiene lesiva del principio in dubio pro reo.
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3.1. Con riferimento alla valutazione delle prove, la presunzione di innocenza (art. 32 cpv. 1 Cost., art. 10 CPP) e il principio 
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Secondo costante giurisprudenza, nell'ambito della valutazione delle prove e dell'accertamento dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (tra tante v. DTF 144 V 50 consid. 4.2).
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Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 143 I 310 consid. 2.2) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 143 IV 500 consid. 1.1). Le critiche di natura appellatoria non sono ammissibili (DTF 145 IV 154 consid. 1.1).
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3.2. Relativamente al quantitativo di cocaina venduto a B.________, il ricorrente osserva di aver ammesso le proprie responsabilità limitatamente a 40 grammi. Trattasi di una quantità di poco inferiore a quella di 50/60 grammi indicata dallo stesso acquirente, che tuttavia non ha confermato in occasione del confronto, rifiutando di prendere posizione sulla versione fornita dall'insorgente. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla CARP, non sarebbe possibile definire circostanziate le dichiarazioni rilasciate da B.________, avendo egli stimato i quantitativi con un margine di errore di 10 grammi, per cui "anche 40 grammi (che si situa esattamente 10 grammi dal minimo indicato dall'acquirente) ci può stare". Secondo il ricorrente, le conclusioni della Corte cantonale sarebbero "molto verosimilmente inquinate" dallo stato di turbamento di B.________, che essa avrebbe attribuito alla presenza dell'insorgente al confronto, ciò che non potrebbe essere dato per scontato. In virtù del principio 
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Le critiche ricorsuali sono di stampo appellatorio. L'insorgente infatti propone una propria valutazione delle diverse versioni fornite, ma omette di illustrare i motivi per cui la CARP sarebbe incorsa nell'arbitrio. I giudici cantonali hanno definito le dichiarazioni di B.________ spontanee e senza tentennamenti, dando egli indicazioni precise e puntuali sulla qualità, sul prezzo, sulle modalità di vendita e sui luoghi di consegna. Oltre che credibili, sono state considerate disinteressate, atteso che proprio in seguito a quanto affermato è stato condannato per infrazione alla LStup. Al contrario le dichiarazioni del ricorrente sono risultate interessate e altalenanti, avendo egli mutato versione in occasione dei diversi interrogatori. Secondo la CARP, la loro inattendibilità è poi ancor più manifesta ponendo mente a quanto da lui addotto in merito alle ragioni che lo avrebbero spinto a rifornire B.________ di cocaina: il suo scopo non era, come preteso, di farselo amico per in seguito avere un lavoro come DJ, piuttosto quello di ottenere un guadagno facile. Disponeva infatti di contatti ben collaudati per procurarsi la cocaina da spacciare e non si è limitato ad avere un solo cliente. Su queste considerazioni dei giudici cantonali il ricorrente non si esprime e ancor meno ne illustra l'insostenibilità. Certo, B.________ non ha confermato le proprie dichiarazioni in occasione dell'interrogatorio di confronto, tuttavia nemmeno le ha ritrattate e nel gravame non è spiegato perché non potrebbero essere prese in considerazione. Al riguardo la CARP ha osservato che il suo silenzio avvalora la credibilità delle sue prime dichiarazioni, in quanto il fatto che non si sia allineato alla versione fornita dal ricorrente è indicativo della sua volontà di non mentire agli inquirenti. Neppure in proposito l'insorgente dimostra arbitrio alcuno. L'accertamento secondo cui egli ha venduto 50 grammi di cocaina a B.________ non è dunque lesivo del principio in dubio pro reo.
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3.3. Con riferimento alla vendita di cocaina a C.________, il ricorrente evidenzia di aver anche in questo caso ammesso le proprie responsabilità, riconoscendo di avergli procurato al massimo 20-30 grammi di stupefacente e fornendo una versione lineare in tutti gli interrogatori. Da parte sua l'acquirente avrebbe in un primo momento affermato, sulla base di una stima, di aver da lui comprato complessivamente 60-80 grammi di cocaina, di cui 30-40 grammi consegnatigli dall'allora compagna dell'insorgente, G.________, e il resto direttamente da quest'ultimo. In seguito avrebbe però parzialmente ritrattato le sue dichiarazioni, indicando di aver dedotto che la cocaina ricevuta dalla donna proveniva dal ricorrente. Trattasi dunque esclusivamente di una deduzione e non di fatti concreti. La stessa del resto avrebbe negato di aver funto loro da tramite. In virtù del principio 
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Anche in questo caso il ricorrente propone una propria valutazione delle dichiarazioni agli atti, ma non sostanzia arbitrio di sorta. La versione da lui fornita è stata definita reticente e ondivaga dalla CARP: in un primo momento ha negato di aver venduto cocaina a C.________, in seguito ha ammesso di averlo fatto per un quantitativo di 40-50 grammi, confermando il ruolo di tramite di G.________, e infine ha ritrattato, riducendo il quantitativo a 20-30 grammi e negando l'intermediazione della donna. Contrariamente a quanto preteso nel gravame, appare evidente che quanto riferito è lungi dall'essere lineare. In tutti gli interrogatori G.________ si è dichiarata estranea alla vendita di cocaina attuata dal ricorrente. I giudici cantonali hanno però rilevato che la sua condanna per complicità nelle vendite a C.________, rimasta incontestata, si scontra con tale posizione e avvalora invece la veridicità del racconto dell'acquirente. Per la CARP, quest'ultimo è spontaneo e coerente, avendo egli da subito dichiarato di aver acquistato 70-80 grammi di cocaina dall'insorgente in più occasioni e indicato che all'inizio le consegne avvenivano per il tramite di G.________ che abitava nel suo medesimo palazzo ed era compagna del ricorrente. È vero che C.________, interrogato nuovamente a due anni di distanza, ha affermato di aver dedotto che la cocaina consegnatagli dalla donna provenisse dall'insorgente. Tuttavia, oltre a non poter essere considerata una ritrattazione, sulla scorta di una serie di fatti, la Corte cantonale ha ritenuto che la sua non era una semplice deduzione, bensì una conoscenza diretta: G.________ gli aveva riferito che il suo compagno poteva vendergli della cocaina; glielo ha presentato nel giugno 2015, data che collima con l'inizio delle consegne; ad ogni consegna di stupefacente da parte della donna, l'auto del ricorrente era parcheggiata davanti al palazzo; dopo aver smesso per un periodo di acquistare la sostanza a causa della progressiva diminuzione della sua qualità, C.________ ha esposto senza sorpresa di essere stato contattato dall'insorgente per offrigli cocaina migliore. Il ricorrente prospetta una diversa lettura di tutte queste circostanze, ma non dimostra arbitrio della valutazione operata dalla CARP. Indica ad esempio di essere stato spesso presente nell'abitazione della donna con cui era legato sentimentalmente, ciò che spiegherebbe anche la presenza della sua auto. Sennonché in proposito C.________ ha spiegato che, non appena l'insorgente arrivava, poco dopo lei andava nel suo appartamento e gli consegnava lo stupefacente (v. verbale di interrogatorio di C.________ del 20 luglio 2016, pag. 3, incarto cantonale xxx atto n. 23). Non si tratta quindi di una semplice deduzione. Benché le menzionate circostanze considerate singolarmente possano forse apparire insufficienti, collegate tra loro rendono senz'altro sostenibile la conclusione della CARP, sicché la ritenuta vendita di 70 grammi di cocaina a C.________ non costituisce un accertamento arbitrario e nemmeno viola il principio in dubio pro reo.
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3.4. Per quanto concerne la cocaina venduta a D.________, il ricorrente evidenzia che l'acquirente, se nel suo primo interrogatorio avrebbe stimato il quantitativo a complessivi 96 grammi di cocaina, in quello di confronto avrebbe ritrattato, ancor prima di conoscere la posizione dell'insorgente, e ridotto la stima a poco meno di una cinquantina. Quest'ultimo quantitativo sarebbe del resto stato confermato dallo stesso ricorrente, la cui versione al riguardo sarebbe stata lineare e genuina nel corso di tutto il procedimento. In virtù del principio 
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3.4.1. Nella fattispecie l'accenno ricorsuale al diritto al contraddittorio va collegato al diritto di partecipare all'assunzione delle prove giusta l'art. 147 CPP. Quest'ultimo è rispettato nella misura in cui, in occasione del contraddittorio, la persona interrogata si esprime nuovamente sul merito della vicenda, in modo da permettere all'imputato di esercitare effettivamente il suo diritto di interrogare e di poter mettere in dubbio l'attendibilità delle dichiarazioni. Se un tale confronto ha luogo, nell'ambito di una valutazione complessiva dei mezzi di prova raccolti è possibile fare riferimento anche alle risultanze di precedenti assunzioni di prove, e quindi alle dichiarazioni rilasciate nel corso di interrogatori a cui l'imputato non ha assistito. Eventuali contraddizioni o vuoti di memoria della persona interrogata rispetto a quanto riferito in assenza dell'imputato attengono alla valutazione delle prove (v. sentenza 6B_1133/2019 del 18 dicembre 2019 consid. 1.3.2 con rinvii).
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3.4.2. In concreto vi è stato un contraddittorio tra il ricorrente e D.________, in occasione del quale quest'ultimo si è espresso sui suoi acquisti di cocaina, ciò che del resto non è contestato nel gravame. Nessuna violazione del diritto di partecipare all'assunzione delle prove e del diritto al contraddittorio è pertanto ravvisabile. Di conseguenza la CARP poteva prendere in considerazione anche le dichiarazioni rilasciate in precedenza dall'acquirente. Trattasi quindi unicamente di esaminare se la valutazione delle prove operata dall'autorità cantonale sia arbitraria.
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La CARP ha rilevato che nel suo primo interrogatorio D.________, dichiarando subito la sua piena intenzione di collaborare, ha quantificato i suoi acquisti a 96 grammi, ossia una media di 8 grammi al mese per un anno, e ha fornito diversi dettagli che non possono essere frutto d'invenzione. In occasione del confronto, avvenuto due anni dopo, ritrattando la sua precedente versione, a suo dire pesantemente influenzata dagli interroganti, egli ha sostenuto di aver comprato unicamente 48 grammi di cocaina. Ritrattazione che non è tuttavia stata ritenuta credibile. Secondo il ricorrente a torto. Sennonché, egli non dimostra l'insostenibilità delle ragioni addotte al riguardo nella sentenza impugnata, ma si limita a fornire spiegazioni alternative, ciò che non è sufficiente a sostanziare arbitrio. Per l'autorità cantonale, è innanzitutto la motivazione della ritrattazione a non essere credibile. Oltre a evidenziare che la versione originaria era supportata sia da un ragionamento fondato su un consumo medio mensile, sia dallo stupore unito a pentimento per la somma globalmente pagata all'insorgente per lo stupefacente procutatogli quell'anno, la CARP ha osservato che, per ammissione dello stesso D.________, il suo consumo nel periodo in esame è stato superiore a quello dell'anno precedente da lui quantificato in 60 grammi, quando si riforniva da persone incontrate casualmente in vari locali che gli capitava di frequentare. Ciò si scontra, continuano i giudici cantonali, con la sua ritrattazione e l'indicazione di un quantitativo addirittura inferiore al suo consumo passato. Infine egli è stato condannato in via definitiva per aver consumato 156 grammi di cocaina, di cui 96 grammi acquistati dal ricorrente. A questa argomentazione il ricorrente si limita a obiettare che il calcolo basato su una media mensile potrebbe essere falsato da periodi più o meno prolungati di basso consumo, quest'ultimo potrebbe peraltro essere "alto" anche a fronte di una media di 4 grammi mensili invece degli 8 inizialmente dichiarati, e lo stupore per l'importo globale pagato potrebbe sorgere anche per un importo dimezzato. Trattasi chiaramente di una motivazione di stampo appellatorio che riguarda peraltro unicamente alcuni punti avanzati dalla CARP, omettendone altri quali la condanna definitiva dell'acquirente o l'inconciliabilità della nuova versione con i quantitativi del suo precedente consumo, quando ancora non aveva un fornitore fisso. Il ricorrente trascura poi di misurarsi con la valutazione delle proprie dichiarazioni ritenute poco convincenti dai giudici cantonali. In simili circostanze, l'accertamento secondo cui il ricorrente ha venduto a D.________ 96 grammi di cocaina resiste alle critiche ricorsuali.
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3.5. In relazione a E.________, l'insorgente sostiene che le sue dichiarazioni non brillerebbero per credibilità. Benché condannata in relazione a complessivi 160 grammi di cocaina, la sua versione, da lui integralmente contestata, non potrebbe fondare un giudizio di colpevolezza per quanto lo concernerebbe. Contrariamente a quanto asserito dalla CARP, le dichiarazioni della donna non sarebbero spontanee, lineari e circostanziate, presentando invero incongruenze con riguardo in particolare ai luoghi e alle modalità di consegna. Mancherebbero di logica e quindi di credibilità, non si capirebbe infatti perché, visto che i due erano legati sentimentalmente, le consegne dovessero avvenire sulla via pubblica invece che in casa. In virtù del principio 
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Nuovamente le argomentazioni ricorsuali si rivelano di stampo puramente appellatorio. L'insorgente si spinge in semplici congetture connesse a un possibile risentimento di E.________ per una relazione sentimentale o "amicizia con privilegi" non decollata. Non si confronta tuttavia con la sentenza impugnata, scambiando questo Tribunale per un'autorità d'appello. Oltre a non aver accertato alcun rapporto "amoroso" o "con privilegi" con la donna, senza che al riguardo sia invocato arbitrio di sorta, la CARP ha rilevato che non sarebbe, comunque sia, ragionevolmente sostenibile che, al solo fine di vendicarsi, ella abbia deciso di incolparsi dell'acquisto di 160 grammi di cocaina e della loro parziale rivendita, osservando viepiù che dalle sue dichiarazioni non traspare animosità alcuna. E.________ ha peraltro precisato che in quel periodo il ricorrente intratteneva una relazione con un'altra donna, circostanza rivelatasi vera, concorrendo ad avvalorare ulteriormente la sua versione. Ciò posto, cadono nel vuoto le pretese illogicità o l'asserita non credibilità del suo racconto avanzate nel gravame, con interrogativi sulle ragioni di effettuare uno scambio in auto invece che in casa lontano da sguardi indiscreti. Di transenna si rileva comunque unicamente che E.________ ha ammesso di aver acquistato cocaina regolarmente, mentre il ricorrente ha sostenuto di essere "andati a letto assieme" in "alcune occasioni". Quanto alle sostenute incongruenze del racconto, non sono tali. Come osservato dalla CARP, in occasione del verbale di confronto la donna è stata invece lineare, aggiungendo in modo spontaneo dettagli su come avvenivano le vendite di stupefacente. Così ad esempio il fatto che abbia dichiarato in un primo tempo che si incontravano "per strada" per poi successivamente affermare che gli scambi avvenivano "in auto" non costituisce un'incongruenza, ma una semplice specificazione, lo stesso dicasi con riguardo ai luoghi. Per il resto l'insorgente non si misura con la valutazione effettuata dall'autorità cantonale. Quest'ultima ha ritenuto credibili le dichiarazioni di E.________, avendo ella fornito dettagli che collimano con quelli dei racconti di altri acquirenti e indicato le ragioni che l'hanno indotta prima a cominciare a far capo all'insorgente e poi a cessare. Sono pure state definite spontanee, lineari, anche a confronto, nonché disinteressate, atteso che a seguito di tali dichiarazioni E.________ è stata condannata con rito abbreviato per avere, tra l'altro, venduto 112 grammi di cocaina e averne consumati 48, stupefacente acquistato dall'insorgente. Quanto alla versione di quest'ultimo la CARP l'ha considerata tutt'altro che convincente. Non avendo dimostrato arbitrio nella valutazione delle diverse dichiarazioni, non si scorge alcuna violazione del principio in dubio pro reo. Resiste pertanto alle critiche ricorsuali l'accertamento per cui il ricorrente ha venduto a E.________ 160 grammi di cocaina, in un periodo posteriore alla sua scarcerazione.
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3.6. Infine l'insorgente sostiene che nemmeno le dichiarazioni di F.________ brillerebbero per credibilità. Sarebbero da lui integralmente contestate e non potrebbero fondare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti, malgrado F.________ sia stato condannato per i quantitativi indicati. Secondo quest'ultimo, il ricorrente gli avrebbe offerto gratuitamente complessivi 10 grammi di cocaina e gli avrebbe inoltre presentato qualcuno, rimasto ignoto, da cui avrebbe poi acquistato 100 grammi di cocaina. F.________ avrebbe peraltro affermato che l'insorgente vendeva cocaina, seppur non l'abbia mai visto spacciare, per bisogno, non avendo un lavoro e quindi entrate finanziarie. Circostanza che però non si concilierebbe affatto con un preteso regalo di un quantitativo di stupefacente di un valore di mercato pari a fr. 600.--. La sua versione sarebbe assurda anche per quanto riferita ai 100 grammi. Infatti, disponendo F.________ già di una serie di fornitori, non si capirebbe per quale motivo avrebbe chiesto all'insorgente di procurargliene un ulteriore, unico a rimanere ignoto. Il ricorrente non solo glielo avrebbe indicato, ma l'avrebbe addirittura accompagnato all'incontro e tutto ciò gratuitamente, nonostante i suoi noti problemi finanziari. In assenza di ulteriori indizi o prove oggettive e in virtù del principio 
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Benché di primo acchito non prive di una certa logica, le argomentazioni ricorsuali omettono un compiuto confronto con la sentenza impugnata, risultando ancora una volta di stampo appellatorio. Nel gravame viene proposta una valutazione delle diverse versioni dei fatti, ma non è sollevata alcuna censura di arbitrio in relazione a quella effettuata dall'autorità cantonale, ricordato che in quest'ambito l'invocato principio in dubio pro reo non ha una portata che travalica quella del divieto dell'arbitrio (v. supra consid. 3.1). La CARP ha osservato in particolare che F.________ non era un acquirente qualsiasi, bensì un buon amico dell'insorgente, circostanza questa che ragionevolmente può giustificare sia l'offerta di 10 grammi di cocaina sia la condivisione di un contatto per l'acquisto di stupefacente. Al riguardo il ricorrente nulla eccepisce e nemmeno contesta gli ulteriori elementi evidenziati dalla Corte cantonale sulle dichiarazioni di F.________, segnatamente la loro spontaneità, linearità e il loro carattere circostanziato nonché disinteressato, tenuto conto della sua condanna con rito abbreviato riferita, tra l'altro, ai quantitativi offertigli, rispettivamente procuratigli in altro modo dall'insorgente. Sfuggendo alle critiche ricorsuali, l'accertamento secondo cui il ricorrente ha alienato gratuitamente 10 grammi e procurato in altro modo 100 grammi di cocaina a F.________ non viola il diritto federale, in particolare il divieto dell'arbitrio e quindi nemmeno il principio  in dubio pro reo.
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3.7. In sintesi, l'accertamento dei fatti effettuato dalla CARP non procede da una valutazione arbitraria delle prove e di riflesso non è lesivo del principio Sulla base dei fatti così accertati, la condanna per titolo di ripetuta infrazione aggravata alla LStup, in quanto riferita a complessivi 486 grammi di cocaina, non presta il fianco a critiche. Del resto, neanche il ricorrente si duole di una violazione dell'art. 19 cpv. 1 e 2 lett. a LStup.
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4. Con riguardo alla commisurazione della pena, l'insorgente sostiene che l'autorità cantonale non avrebbe debitamente considerato una serie di attenuanti generiche e specifiche. Tra queste menziona la sua collaborazione e le sue ammissioni, piene per l'infrazione alla LStr e parziali per quella alla LStup, la sua buona condotta nel corso del procedimento penale nonché il carcere preventivo sofferto. Il suo sarebbe inoltre stato uno spaccio "occasionale" con un potenziale guadagno di fr. 30'000.-- per il periodo in giudizio, corrispondente a circa fr. 1'150.-- mensili, importo insufficiente al proprio sostentamento. Evidenzia anche le sue difficili condizioni personali, soprattutto finanziarie non riuscendo a trovare lavoro e pesando sui suoi familiari, condizioni che lo avrebbero spinto a chiedere favori in cambio di stupefacente, quali la possibilità di allenarsi gratuitamente in palestra, di lavorare come DJ o ancora di ottenere un appartamento a condizioni favorevoli. Rileva infine anche l'effetto che la pena avrà sulla sua vita, soprattutto il rischio di dover con ogni verosimiglianza lasciare la Svizzera, la sua famiglia e i suoi figli. Secondo il ricorrente, tutti questi elementi imporrebbero una consistente riduzione della pena inflittagli dalla CARP, quanto meno in una misura compatibile con la sospensione condizionale.
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4.1. Appare opportuno rammentare che, nell'ambito della commisurazione della pena, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento. Il Tribunale federale interviene solo quando il giudice cade nell'eccesso o nell'abuso di questo potere, ossia laddove la pena esca dal quadro edittale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 47 CP o appaia eccessivamente severa o clemente. Il controllo della pena suppone che nella sua decisione il giudice esponga gli elementi essenziali afferenti il reato e l'autore di cui tiene conto, di modo che sia possibile verificare che tutti i fattori pertinenti sono stati presi in considerazione e come sono stati ponderati, se in senso attenuante o aggravante (art. 50 CP). La motivazione deve giustificare la pena pronunciata e permettere di seguire il ragionamento che ne è alla base, il giudice non è tuttavia tenuto a esprimere in cifre o in percentuali l'importanza accordata ai diversi elementi determinanti per la sanzione (DTF 144 IV 313 consid. 1.2 e rinvii).
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4.2. Non occorre qui riassumere la compiuta motivazione che ha condotto la CARP a pronunciare una pena detentiva di 28 mesi. Basti rilevare che gli elementi elencati nel gravame sono stati valutati dall'autorità cantonale e correttamente ponderati. Innanzitutto il carcere preventivo sofferto non costituisce un elemento di attenuazione o di riduzione della pena, salvo se le relative condizioni di detenzione siano contrarie all'art. 3 CEDU (v. DTF 140 I 125 consid. 2.1), ciò che nella fattispecie non risulta essere il caso e nemmeno è preteso dal ricorrente. A norma dell'art. 51 CP, esso deve invece essere computato nella pena, computo in concreto avvenuto. Quanto all'addotta collaborazione e al comportamento durante il procedimento, non si scorge come possano costituire degli elementi di mitigazione, tenuto conto di quanto stabilito dai giudici cantonali. Al riguardo infatti hanno constatato che l'insorgente non ha mostrato alcuna collaborazione, limitandosi ad ammettere a piccole dosi solo lo stretto necessario, che peraltro emergeva con evidenza dagli atti, rispettivamente contraddicendosi di continuo, e hanno definito la sua condotta "a dir poco reticente". Senza contare che, dopo poco più di un anno dalla sua scarcerazione nell'ambito del primo filone d'inchiesta, non ha esitato a riprendere l'attività di spaccio. Trattasi di elementi che non possono certo essere considerati in senso attenuante. Lo stesso dicasi in relazione al carattere "occasionale" del suo spaccio. In proposito la CARP ha accertato che il ricorrente ha agito spinto dalla voglia di soldi facili, per puro e semplice lucro, per fini egoistici, e ciò anche volendo ammettere intendesse ottenere favori in cambio della cocaina, quali il reperimento di un lavoro come DJ o di un appartamento a condizioni vantaggiose. Di transenna è appena il caso di osservare che un'attività di spaccio più sostenuta avrebbe semmai giustificato l'ulteriore aggravante del mestiere secondo l'art. 19 cpv. 2 lett. c LStup. Riguardo infine al rischio di dover lasciare la Svizzera, esso non è connesso direttamente alla pena detentiva inflittagli, ma è da ricondurre piuttosto alla revoca del suo permesso di dimora, contro cui è ancora pendente un ricorso. In sintesi i fattori elencati nell'impugnativa non giustificano alcuna attenuazione della pena, che si situa del resto nel quadro edittale e non risulta eccessivamente severa.
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5. L'insorgente si duole della mancata concessione della sospensione condizionale, anche solo parziale, della pena. La CARP avrebbe accordato un'importanza smisurata alla ripresa dello spaccio dopo la sua scarcerazione nel corso del primo filone di inchiesta. Non avrebbe però considerato a suo favore una serie di elementi. Innanzitutto egli avrebbe riconosciuto le vendite di cocaina oggetto di suddetto filone, pur contestando di aver nuovamente delinquito una volta posto in libertà. Rileva poi il carattere comunque occasionale di tali vendite, ben diverso da quello di un traffico di droga ad ampio raggio, duraturo nel tempo e con numerosi acquirenti. Ricorda in seguito che, a causa del venir meno del suo permesso di soggiorno, non avrebbe potuto lavorare, evidenziando comunque che negli anni trascorsi in Svizzera non si sarebbe mai risparmiato nel reperimento di un lavoro. Infine il ricorrente è padre e i suoi figli lo attenderebbero.
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5.1. Atteso che il ricorrente è stato condannato a una pena detentiva di 28 mesi, pena superiore ai limiti posti dall'art. 42 CP per poter concedere l'integrale sospensione condizionale, solo una sospensione condizionale parziale ai sensi dell'art. 43 CP può entrare in considerazione nella fattispecie.
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Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4).
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Qualora la prognosi sul comportamento futuro dell'autore non sia sfavorevole, la legge impone una sospensione almeno parziale dell'esecuzione della pena. Per contro, una prognosi negativa esclude la sospensione condizionale parziale. Se infatti non sussiste alcuna prospettiva che la sospensione condizionale totale o parziale possa avere una qualche influenza sull'autore, la pena dev'essere eseguita nella sua integralità (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
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Per formulare una prognosi sul comportamento futuro dell'autore, il giudice deve procedere a una valutazione globale che tenga conto delle circostanze dell'infrazione, della vita anteriore dell'autore, della sua reputazione e della sua situazione personale al momento dell'emanazione della sentenza. Deve prendere in considerazione tutti gli elementi atti a determinare il carattere dell'autore e le sue prospettive di emendamento (DTF 135 IV 180 consid. 2.1).
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Nella formulazione della prognosi il giudice dispone di un ampio potere d'apprezzamento. Il Tribunale federale interviene pertanto unicamente in caso di abuso o eccesso di tale potere (DTF 134 IV 140 consid. 4.2).
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5.2. La CARP ha formulato una prognosi negativa sul comportamento futuro del ricorrente. Egli ha infatti dimostrato una risoluta volontà a delinquere, non esitando a recidivare nello spaccio di cocaina poco più di un anno dopo essere stato scarcerato nell'ambito della prima inchiesta a suo carico. Particolarmente preoccupante è apparso anche, continuano i giudici cantonali, il suo comportamento processuale: ancora in occasione del dibattimento d'appello l'insorgente ha dimostrato di non avere imparato la lezione, continuando a gettare la colpa delle proprie azioni sugli altri. Quanto ai suoi progetti futuri, la CARP non li ha considerati tali da costituire una prospettiva di lavoro sicuro e regolare.
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5.3. Quello che emerge dalla sentenza impugnata è una chiara mancata presa di coscienza di quanto commesso, rilevabile peraltro anche nell'impugnativa che definisce "occasionale" lo spaccio di cocaina, malgrado concerna una quantità di stupefacente tale da poter mettere in pericolo la salute di molte persone. Come già rilevato nell'ambito della commisurazione della pena, è accertato che il ricorrente ha agito spinto dalla voglia di soldi facili. Significativo appare poi che, nonostante abbia trascorso 56 giorni in carcere preventivo nel contesto della prima inchiesta a suo carico, ha nuovamente delinquito sempre in relazione alla cocaina benché fosse ancora pendente un procedimento penale per infrazione alla LStup, non traendone dunque alcun insegnamento né maturando ravvedimento. Del resto, secondo gli accertamenti cantonali, il riconoscimento delle sue responsabilità, limitato al primo filone dell'inchiesta, è stato centellinato con ammissioni a piccole dosi dello stretto necessario. Quand'anche l'insorgente sostenga di non essersi mai risparmiato nel reperimento di un lavoro, non risultano prospettive di lavoro concrete atte a distoglierlo da un guadagno facile, tanto più che non dispone attualmente di un valido titolo di soggiorno. Neanche la presenza dei suoi figli può soccorrere alla formulazione di una prognosi non sfavorevole, nella misura in cui non gli ha impedito di delinquere, i fatti qui in giudizio essendo stati commessi quando il ricorrente era già padre da anni.
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Ne segue che la prognosi negativa formulata dalla CARP e il suo conseguente rifiuto di concedere all'insorgente il beneficio della sospensione condizionale parziale della pena non risultano contrari al diritto federale.
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6. Richiamando l'art. 66a cpv. 2 CP, il ricorrente chiede di rinunciare a pronunciare la sua espulsione. Evidenzia di essere giunto in Svizzera nel 1993, ancora minorenne, ottenendo un permesso di soggiorno regolarmente rinnovato fino al 2015. Per più di 20 anni, si sarebbe sempre dato da fare, reperendo ogni attività lavorativa possibile senza pesare sulla società. La conclusione della CARP, secondo cui non si sarebbe mai integrato professionalmente, sarebbe dunque inveritiera. Infatti, dopo il 2015 non sarebbe riuscito più a lavorare perché non più titolare di un valido permesso di soggiorno, contro il cui mancato rinnovo sarebbe del resto pendente un ricorso. L'insorgente è inoltre padre di tre figli in età scolastica che necessiterebbero della presenza di entrambi i genitori. L'espulsione costituirebbe dunque una misura estremamente dura, senza contare che da moltissimi anni non ha più contatti con il suo Paese d'origine.
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6.1. Il giudice espelle dal territorio svizzero per un periodo da cinque a quindici anni lo straniero condannato segnatamente per infrazione all'art. 19 cpv. 2 LStup, a prescindere dall'entità della pena inflitta (art. 66a cpv. 1 lett. o CP). Eccezionalmente può rinunciare a pronunciare l'espulsione se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l'interesse pubblico all'espulsione non prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera; tiene in ogni modo conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera (art. 66a cpv. 2 CP). Il giudice deve fare uso del potere di apprezzamento conferitogli dall'art. 66a cpv. 2 CP nel rispetto dei principi costituzionali. Se le condizioni cumulative poste da tale disposizione sono realizzate, il principio della proporzionalità ancorato nell'art. 5 cpv. 2 Cost. impone di rinunciare all'espulsione (DTF 144 IV 332 consid. 3.3).
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L'esistenza di un caso di rigore non si determina fondandosi su rigide norme di età e neppure può essere automaticamente riconosciuta in base a un determinato periodo di presenza in Svizzera. L'esame del caso di rigore dev'essere effettuato, in ogni singolo caso, sulla scorta dei consueti criteri di integrazione (sentenza 6B_690/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 3.4.4 destinata alla pubblicazione). Analogamente a quanto previsto nel diritto migratorio per i casi personali particolarmente gravi (v. art. 31 cpv. 1 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA; RS 142.201]), occorre valutare l'integrazione dello straniero, la sua situazione familiare e finanziaria, la durata della sua presenza in Svizzera, lo stato di salute, oltre alle possibilità di un reinserimento sociale nel suo Paese di origine (sentenza 6B_1474/2019 del 23 marzo 2020 consid. 1.2). La situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera è presa in considerazione in quanto un soggiorno prolungato unitamente a una buona integrazione costituiscono di regola forti indizi di un importante interesse alla permanenza in Svizzera e quindi dell'esistenza di un caso di rigore (sentenza 6B_690/2019 citata consid. 3.4.4). Di regola si può ammettere la sussistenza di un grave caso di rigore personale quando la prospettata espulsione costituisce per lo straniero un'ingerenza, di una certa portata, nel suo diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dalla Costituzione (art. 13 Cost.) e dal diritto internazionale (in particolare art. 8 CEDU; sentenza 6B_1024/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 1.3.2).
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6.2. Nella fattispecie è pacifica la realizzazione dei presupposti dell'art. 66a cpv. 1 CP. Il ricorrente, cittadino domenicano, è stato infatti condannato, tra l'altro, per titolo di ripetuta infrazione aggravata alla LStup (art. 66 cpv. 1 lett. o CP). Alla luce di questa condanna, nei suoi confronti deve quindi essere pronunciata l'espulsione. Resta da esaminare se siano dati gli estremi per rinunciare eccezionalmente a questa misura in applicazione dell'art. 66a cpv. 2 CP.
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6.3. Dagli accertamenti cantonali risulta che l'insorgente, classe 1976, ha raggiunto la madre in Svizzera nel 1992, lasciando il padre a Santo Domingo. Nonostante gli anni trascorsi in Svizzera, non ha terminato alcun apprendistato e non si è mai integrato professionalmente, avendo svolto una moltitudine di lavori sporadici e per lo più limitati nel tempo, da cui in ogni caso non ha saputo trarre un'occasione di reale inserimento nel nostro contesto sociale. Versa anche in una situazione finanziaria preoccupante, avendo egli accumulato venti attestati di carenza beni per un importo superiore a fr. 100'000.-- e ulteriori due domande d'esecuzione per oltre fr. 2'000.--. Nonostante sia in Svizzera da decenni, non padroneggia correttamente l'italiano, i suoi interrogatori si sono svolti alla presenza di un interprete di lingua spagnola. È padre di tre figli che risiedono con la madre in Italia. I legami familiari in Svizzera sono limitati alla madre del ricorrente e a quattro dei suoi cinque fratelli. Egli non soffre di alcun problema di salute e non è stato ritenuto sussistere problemi di reinserimento nel suo Paese d'origine, dove vivono altri suoi parenti e cugini con cui ha mantenuto i contatti.
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6.4. Questi accertamenti non sono censurati, salvo per quanto riferiti alla ritenuta mancata integrazione professionale del ricorrente definita inveritiera. La CARP tuttavia non ha negato che egli ha svolto vari lavori, ma ne ha evidenziato il carattere sporadico e limitato nel tempo, ciò che l'insorgente non contesta. Se, come sostiene, dal 2015 non è più riuscito a lavorare a causa del mancato rilascio di un permesso di soggiorno, si osserva che vari attestati di carenza beni sono antecedenti a tale periodo.
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Malgrado la sua lunga presenza in Svizzera, dagli elementi appena esposti non traspare una particolare integrazione dell'insorgente. Non si riscontrano poi né problemi di salute né ostacoli al suo reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Poiché i suoi figli vivono con la madre all'estero, l'espulsione dal territorio svizzero non costituisce un'ingerenza nel suo diritto alla vita familiare. Analoga conclusione s'impone anche con riguardo ai familiari che vivono in Svizzera in assenza di un particolare rapporto di dipendenza. In simili circostanze, non si può ritenere sussistere un grave caso di rigore personale ai sensi dell'art. 66a cpv. 2 CP. Non essendo adempiuta la prima condizione prevista da tale norma, appare superfluo procedere alla ponderazione degli interessi. Si rileva in ogni caso che la misura, oltre a risponde all'interesse pubblico di garantire la sicurezza e l'ordine pubblici, è pronunciata per la durata corrispondente al minimo legale previsto dall'art. 66a cpv. 1 CP.
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Nell'ordinare l'espulsione del ricorrente, la CARP non ha violato il diritto federale.
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7. Ne segue che, per quanto ammissibile, il ricorso si rivela infondato e va pertanto respinto.
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La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, le conclusioni ricorsuali apparendo d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 LTF) tenuto conto della natura ampiamente appellatoria del gravame.
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Le spese giudiziarie sono dunque poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Il loro importo è comunque stabilito in funzione della sua precaria situazione finanziaria (art. 65 cpv. 2 LTF).
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Non si accordano ripetibili all'opponente incaricato di compiti di diritto pubblico (art. 68 cpv. 3 LTF).
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 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Losanna, 28 aprile 2020
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy
 
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