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Informationen zum Dokument  BGer 5A_259/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_259/2020 vom 16.04.2020
 
 
5A_259/2020
 
 
Sentenza del 16 aprile 2020
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Herrmann, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinata dall'avv. Francesca Balerna Gianotti,
 
opponente,
 
Autorità regionale di protezione 11 sede di Losone.
 
Oggetto
 
privazione del diritto di determinare il luogo di dimora
 
del figlio (misure supercautelari),
 
ricorso contro la sentenza emanata il 31 marzo 2020
 
dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2020.34).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. I coniugi A.________ e B.________ sono i genitori di C.________ (nato nel 2013).
 
Con decisione supercautelare 28 febbraio 2020, immediatamente esecutiva, l'Autorità regionale di protezione 11 sede di Losone ha tra l'altro provvisoriamente privato A.________ del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio, fatto divieto a B.________ di allontare il figlio dalla Svizzera e sospeso il diritto di visita del padre (sostituendolo con contatti telefonici). L'autorità di protezione ha inoltre convocato i genitori a un'udienza del 26 marzo 2020 per discutere in merito alla conferma, alla modifica o alla revoca del provvedimento.
 
Mediante sentenza 31 marzo 2020 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo 27 marzo 2020 introdotto da A.________ avverso la decisione emanata inaudita parte dall'autorità di protezione, sottolineando in particolare la natura supercautelare - e quindi non impugnabile - del contestato giudizio (v. art. 314 cpv. 1 combinato con l'art. 445 cpv. 2 CC; DTF 140 III 289 consid. 2). Il Presidente ha inoltre sottolineato che la decisione supercautelare era in parte stata superata da una decisione cautelare emanata dall'autorità di protezione in data 26/27 marzo 2020.
 
2. Con scritto datato 4 aprile 2020 A.________ si è aggravato dinanzi al Tribunale federale. Il ricorrente chiede di ottenere da subito la custodia sul figlio e di essere sentito dalle autorità ticinesi, ritenendo che la decisione supercautelare 28 febbraio 2020 sia sproporzionata e appunto lesiva del suo diritto di essere sentito. Egli chiede anche di sottoporre B.________ a un esame psicologico e a cure.
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
3. Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF).
 
4. Le decisioni in materia di provvedimenti supercautelari nell'ambito della protezione degli adulti e dei minori non sono, in linea di principio, impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale: il contraddittorio costituisce infatti un rimedio giuridico che dev'essere stato esperito affinché il corso delle istanze cantonali possa essere ritenuto esaurito (v. art. 75 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 289 consid. 1.1). Nel caso concreto non si ravvisano eccezioni al suddetto principio. Il ricorrente, segnatamente, non lamenta alcun diniego di giustizia da parte della Camera di protezione del Tribunale d'appello per non essere entrata nel merito del suo reclamo (v. DTF 140 III 289 consid. 1.1; sentenza 5A_828/2018 del 12 ottobre 2018 consid. 4). A ben guardare, infatti, le sue critiche sono unicamente dirette contro il provvedimento supercautelare dell'autorità di protezione.
 
5. La richiesta di sottoporre l'opponente a visite mediche e a cure risulta irricevibile, dato che esula dall'oggetto del presente litigio.
 
6. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
 
Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, all'Autorità regionale di protezione 11 sede di Losone e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 16 aprile 2020
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Herrmann
 
La Cancelliera: Antonini
 
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