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Informationen zum Dokument  BGer 2C_923/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_923/2019 vom 09.04.2020
 
 
2C_923/2019
 
 
Sentenza del 9 aprile 2020
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Zünd, Giudice presidente,
 
Aubry Girardin, Hänni,
 
Cancelliere Savoldelli.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.A.________,
 
patrocinata dall'avv. Stefano Zanetti,
 
ricorrente,
 
contro
 
Sezione della popolazione,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
 
Oggetto
 
Ricongiungimento familiare,
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata l'8 ottobre 2019 dal Tribunale amministrativo
 
del Cantone Ticino (52.2018.156).
 
 
Fatti:
 
A. A.A.________, cittadina marocchina nata nel 1985, è giunta in Svizzera dall'Italia nel 2013 per sposarsi con il connazionale B.A.________, titolare di un permesso di domicilio. Celebrate le nozze, ha ottenuto un permesso di dimora per vivere nel nostro Paese con il marito.
1
Oltre alla figlia avuta nell'ottobre 2013 con il coniuge, A.A.________ ha un'altra figlia, C.A.________, nata nel 2004.
2
B. Il 2 febbraio 2016, C.A.________ ha chiesto alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino l'autorizzazione ad entrare in Svizzera e di essere posta al beneficio di un permesso di dimora per vivere con la madre.
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Nel contempo, C.A.________ ha cominciato a seguire la prima media in un istituto scolastico di X.________ (TI).
4
C. Il 26 aprile 2016, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha respinto l'istanza di ricongiungimento familiare, rilevando come i mezzi finanziari a disposizione della famiglia A.________ fossero insufficienti, di modo che vi era un rischio di dipendenza dall'aiuto sociale.
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La decisione della Sezione della popolazione è stata confermata su ricorso di A.A.________ sia dal Consiglio di Stato ticinese che dal Tribunale cantonale amministrativo, espressosi in merito con sentenza dell'8 ottobre 2019.
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D. Il 5 novembre 2019, A.A.________ si è rivolta al Tribunale federale domandando la riforma della sentenza di ultima istanza cantonale e la concessione del permesso richiesto in favore della figlia.
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Chiamato ad esprimersi, il Tribunale amministrativo si è riconfermato nel proprio giudizio. Chiedendo il rigetto dell'impugnativa, ad esso ha fatto in sostanza rinvio anche la Sezione della popolazione. Il Governo ticinese si è invece rimesso alle valutazioni di questa Corte.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Ai fini del ricongiungimento familiare con la figlia, l'insorgente si richiama innanzitutto all'art. 44 LStrI. Tale norma ha tuttavia solo carattere potestativo e non riconosce di conseguenza nessun diritto all'ottenimento di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF (DTF 139 I 330 consid. 1.2 p. 332 seg.). Dato che, in ragione del matrimonio effettivamente vissuto con una persona che dispone di un permesso di domicilio, la ricorrente ha un diritto al rinnovo del suo permesso di soggiorno in Svizzera (art. 43 cpv. 1 LStr), quindi un diritto a starvi in maniera duratura, e che la stessa fa valere nei confronti della figlia delle relazioni strette ed effettive, possibile è però il richiamo al diritto al ricongiungimento familiare garantito dall'art. 8 CEDU (DTF 139 I 330 consid. 1.2 pag. 333 e 137 I 284 consid. 1.3 pag. 287). Sapere se questo diritto sia dato riguarda il merito (DTF 139 I 330 consid. 1.1 pag. 332).
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1.2. Diretto contro una decisione finale emessa da un tribunale cantonale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF; art. 90 LTF) il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è stato presentato dalla destinataria della pronuncia contestata, con interesse ad insorgere e ottenere il permesso richiesto in favore della propria figlia (art. 89 cpv. 1 LTF). L'impugnativa è di conseguenza ammissibile quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico ex art. 82 segg. LTF. In ragione dell'effetto devolutivo dei ricorsi interposti, l'insorgente è però legittimata a presentare solo conclusioni riguardanti l'annullamento/la riforma della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo. Quelle ancora volte all'annullamento/alla riforma delle decisioni della Sezione della popolazione e del Consiglio di Stato, non sono di conseguenza ricevibili (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144).
10
 
Erwägung 2
 
2.1. Con ricorso in materia di diritto pubblico è tra l'altro possibile lamentare la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). In via generale, confrontato con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali, che è esaminata solo se formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).
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2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.2). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, il Tribunale federale non tiene inoltre conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere posteriori al giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).
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2.3. Visto che l'insorgente non sostiene rispettivamente dimostra che siano stati accertati violando il diritto e, in particolare, il divieto d'arbitrio, i fatti che emergono dal giudizio impugnato vincolano il Tribunale federale anche nel caso concreto (art. 105 cpv. 1 LTF). Nel contempo, questa Corte non considererà neppure i documenti nuovi acclusi al ricorso, che portano date in parte precedenti, in parte successive al giudizio impugnato. Quelli con date successive violano infatti il divieto di presentare nova in senso proprio (cosiddetti "echte nova"; art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343). Quelli con date precedenti non possono invece essere ammessi, siccome riguardano aspetti - quali la situazione finanziaria della famiglia - che alla luce del diritto applicabile e della giurisprudenza ad esso relativa concernevano il litigio fin dall'inizio e non possono quindi essere prodotti per la prima volta davanti all'ultima istanza di ricorso (DTF 136 III 123 consid. 4.4.3 pag. 129; sentenza 2C_976/2017 dell'8 febbraio 2018 consid. 2.3).
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3. Il Tribunale amministrativo ticinese ha presentato le condizioni per un ricongiungimento familiare in base all'art. 8 CEDU e alla giurisprudenza in maniera corretta (cfr. DTF 137 I 284). A tale esposizione può essere quindi fatto riferimento.
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In questo contesto, ha in particolare anche rilevato che - conformemente a quanto richiesto dal diritto interno e, segnatamente, dal menzionato art. 44 LStrI - per riconoscere il diritto al ricongiungimento familiare in casi come quello che ci occupa è tra l'altro necessario che non vi sia dipendenza dall'aiuto sociale (sentenze 2C_1070/2018 del 3 febbraio 2020 consid. 3.2; 2C_835/2018 dell'8 aprile 2019 consid. 4.2 e 2C_426/2016 del 3 ottobre 2016 consid. 3.3 con ulteriori rinvii).
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Preso atto del fatto che l'esito della causa dipendeva proprio dalla possibilità di escludere che la famiglia dovesse far capo dall'aiuto sociale, la Corte cantonale ha quindi esaminato la questione e concluso che, mancando la prova dell'esistenza di mezzi finanziari sufficienti, il diniego del diritto al ricongiungimento pronunciato dalla Sezione della popolazione e avallato dal Consiglio di Stato andasse confermato.
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Erwägung 4
 
4.1. In base ai fatti constatati dal Tribunale amministrativo, che vincolano anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), al momento della sua pronuncia (21 febbraio 2018) il Consiglio di Stato ticinese ha rilevato: (a) che la ricorrente beneficiava di indennità di disoccupazione nella misura di fr. 2'249.60 mensili, ma il diritto alle stesse si sarebbe estinto un mese più tardi; (b) che il di lei marito era senza lavoro e il nuovo impiego - per un salario mensile di fr. 3'900.-- - non era stato documentato; (c) che anche tenendo conto di questa nuova attività, il fabbisogno mensile della famiglia non era coperto.
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Sempre secondo gli accertamenti che risultano dalla querelata sentenza, davanti alla Corte cantonale la ricorrente ha invece indicato che suo marito aveva ripreso a lavorare e che lei stessa era alla ricerca di un impiego. Dall'istruttoria esperita direttamente dai Giudici ticinesi il 26 luglio 2019, interpellando l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, è inoltre emerso che la famiglia A.________ non ha mai fatto capo all'aiuto sociale.
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4.2. Considerato che la ricorrente aveva prodotto in sede di appello solo il contratto di lavoro del marito rispettivamente la copia dei conteggi degli stipendi di marzo e maggio 2018, e giudicato che questa documentazione non fosse sufficiente, in corso di procedura il Tribunale amministrativo ticinese ha invitato la ricorrente a produrre ulteriori atti (conteggi mensili dal febbraio 2018 al luglio 2019 relativi alle attività di entrambi i coniugi, giustificativi di eventuali altre entrate e delle uscite).
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Tuttavia, sia il primo che il secondo invio raccomandato indirizzato alla ricorrente non sono stati ritirati e, preso atto del fatto che il dovere di collaborazione previsto dall'art. 90 LStrI era stato violato, la Corte cantonale ha quindi respinto il ricorso, in quanto l'esistenza di mezzi finanziari sufficienti a permettere di mantenere la figlia senza dover correre il rischio di dipendere dall'aiuto sociale non era stata dimostrata nemmeno davanti alla seconda istanza di ricorso.
20
 
Erwägung 5
 
5.1. Come rammentato dai Giudici ticinesi, l'art. 90 LStr, impone allo straniero di collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per l'applicazione della legge e, in questo contesto: (a) di fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la regolamentazione del soggiorno; (b) di fornire senza indugio i mezzi di prova necessari o adoperarsi per presentarli entro un congruo termine; (c) di procurarsi documenti di legittimazione o collaborare a tal fine con le autorità (sentenze 2C_732/2017 del 19 settembre 2017 consid. 3.2.2; 2C_104/2016 del 28 novembre 2016 consid. 5.2; 2C_27/2016 del 17 novembre 2016 consid. 2.3.2 e 2C_777/2015 del 26 maggio 2016 consid. 3.3, non pubblicato in DTF 142 I 152).
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Altrettanto vero è che al momento in cui la Corte cantonale ha invitato la ricorrente a produrre ulteriore documentazione, cioè il 6 agosto e il 4 settembre 2019, quest'ultima non era più rappresentata e doveva quindi anche attendersi che - in relazione alla procedura aperta davanti al Tribunale cantonale amministrativo - avrebbe potuto ricevere posta (DTF 138 III 225 consid. 3.1 pag. 227 seg.; 130 III 396 consid. 1.2.3 pag. 399; sentenze 2C_610/2016 del 6 settembre 2016 consid. 3.1; 2C_102/2016 del 5 febbraio 2016 consid. 3.1 e 2C_832/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 4.3.2).
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5.2. A prescindere da ciò, va tuttavia rilevato che la prova necessaria per ammettere il rispetto della condizione litigiosa ai fini del riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare risulta qui comunque data e che il permesso richiesto va quindi concesso.
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5.2.1. In effetti, per ammettere il ricongiungimento familiare, in particolare in relazione a dei bambini, l'assenza di percezione dell'aiuto sociale non è di regola sufficiente, in quanto bisogna considerare che in questi casi l'arrivo in Svizzera di un altro membro della famiglia creerà alla stessa dei costi senza generare delle entrate supplementari (sentenza 2C_835/2018 dell'8 aprile 2019 consid. 4.3).
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Sempre di regola, è quindi importante verificare che il nuovo arrivo sia economicamente sopportabile, ciò che richiede normalmente un pronostico su un più lungo periodo, che l'autorità adita è chiamata a svolgere in collaborazione con le persone interessate (art. 90 LStrI; sentenze 2C_835/2018 dell'8 aprile 2019 consid. 5 e 2C_1075/2015 del 28 aprile 2016 consid. 3.2).
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5.2.2. Nella fattispecie, occorre però osservare che C.A.________ ha raggiunto la madre in Svizzera già dal 2016 ed è quindi integrata nel nucleo familiare - anche da un punto di vista economico - oramai da diversi anni.
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Proprio perché la situazione si presenta in questi termini, pure l'attestazione dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento - chiesta e ottenuta direttamente dai Giudici ticinesi e secondo cui fino al 26 luglio 2019 la famiglia non aveva mai fatto capo all'aiuto sociale - assume quindi portata più ampia. Ad oltre tre anni dall'entrata in Svizzera di C.A.________, questo documento attesta infatti già da solo che l'impatto della stessa sul bilancio economico della famiglia ha potuto essere assorbito rispettivamente che l'arrivo nel nostro Paese della figlia della ricorrente non ha in definitiva causato costi che lo Stato sia chiamato direttamente a sopportare.
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Erwägung 6
 
6.1. Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere accolto, la sentenza dell'8 ottobre 2019 del Tribunale cantonale amministrativo annullata e la causa rinviata alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, affinché rilasci un'autorizzazione di soggiorno a C.A.________.
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6.2. Da parte sua, il Tribunale amministrativo dovrà di nuovo esprimersi su spese e ripetibili della sede cantonale (art. 68 cpv. 5 e art. 107 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_426/2016 del 3 ottobre 2016 consid. 7.2).
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6.3. Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Esso dovrà però corrispondere alla ricorrente, assistita da un avvocato, un'indennità per ripetibili per la sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).
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 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto e la sentenza dell'8 ottobre 2019 del Tribunale cantonale amministrativo è annullata. La causa è rinviata alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, affinché rilasci un'autorizzazione di soggiorno a C.A.________.
 
2. Non vengono prelevate spese.
 
3. Lo Stato del Cantone Ticino verserà alla ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili per la sede federale.
 
4. La causa è nel contempo rinviata al Tribunale cantonale amministrativo per nuova decisione su spese e ripetibili per la sede cantonale.
 
5. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
Losanna, 9 aprile 2020
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice presidente: Zünd
 
Il Cancelliere: Savoldelli
 
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