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Informationen zum Dokument  BGer 8C_205/2020  Materielle Begründung
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BGer 8C_205/2020 vom 27.03.2020
 
 
8C_205/2020
 
 
Sentenza del 27 marzo 2020
 
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Maillard, Presidente,
 
Cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________, Italia,
 
patrocinato dall'avv. Sergio Sciuchetti,
 
ricorrente,
 
contro
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, casella postale 4358, 6002 Lucerna,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 4 febbraio 2020 (S 18 125).
 
 
Fatti:
 
A. Il 13 febbraio 2017 A.________, nato nel 1988, di impiego elettricista e assicurato presso l'INSAI, si è infortunato mentre si trovava su di un'impalcatura, riportando una frattura della gamba destra. Essa è stata trattata il medesimo giorno con osteosintesi (chiodo centro-midollare). L'esame neurologico ha messo in luce una lesione del nervo peroneo e di quello tibiale. Il 1° marzo 2017 A.________ è stato nuovamente operato. Ulteriori esami medici hanno confermato alcune lesioni e qualche deficit.
1
L'INSAI con decisione del 17 luglio 2018, confermata su opposizione il 23 agosto 2018, ha rifiutato ad A.________ una rendita di invalidità, siccome non risultava alcuna perdita economica. Tuttavia, l'assicuratore ha concesso un'indennità di menomazione all'integrità (IMI) del 15%.
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B. Il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha accolto nel senso dei considerandi il ricorso di A.________, ha annullato la decisione su opposizione e ha rinviato gli atti per ulteriori accertamenti e nuova decisione. La Corte cantonale ha concluso che rimanevano dei dubbi circa le limitazioni sulla capacità lavorativa dal punto di vista neurologico e neurofarmacologico. Analoga sorte è stata destinata alla decisione sull'IMI. Per contro, il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso sugli aspetti relativi al raffronto dei redditi.
3
C. A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo in via principale di ritenere un reddito da valido di fr. 65'000.- annui, previa verifica dell'equipollenza con l'AFC svizzero del titolo di formatore di cui è titolare l'assicurato. Egli propone poi altresì conclusioni subordinate.
4
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
5
 
Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e liberamente l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3 con riferimenti).
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1.2. Il ricorrente pretende implicitamente che si sia in presenza di una decisione parziale, poiché il Tribunale amministrativo avrebbe deciso definitivamente sul raffronto dei redditi. Sotto l'egida della vOG il ricorso di diritto amministrativo era effettivamente ammissibile quando l'autorità precedente aveva statuito definitivamente su una questione di diritto federale (DTF 133 V 477 consid. 3.1 pag. 479; 132 II 10 consid. 1 pag. 13). La LTF prevede un'altra terminologia di decisione finale, parziale e incidentale, concetti focalizzati sulla fine del procedimento (DTF 133 V 477 consid. 4.1 pag. 480).
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1.3. La decisione parziale è una variante della decisione finale. Quella contemplata all'art. 91 lett. a LTF si caratterizza per il fatto che per mezzo suo vengono decise definitivamente soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre. Indipendenti sono quelle conclusioni che avrebbero potuto fare oggetto di un procedimento autonomo, e che la decisione evade in modo definitivo, sicché non sussiste pericolo che la decisione presa possa successivamente entrare in contraddizione con la sentenza finale relativa alle rimanenti conclusioni (DTF 141 III 395 consid. 2.4 pag. 398 con riferimenti). La discriminante fra la decisione parziale e quella incidentale consiste nell'unitarietà della questione evasa: se quanto è stato giudicato rappresenta soltanto un passaggio preliminare necessario per poter decidere sul tutto, si è alla presenza di una decisione incidentale (DTF 133 V 477 consid. 4.2 e 4.3 pag. 481 seg.). Nella fattispecie il raffronto dei redditi non è manifestamente una conclusione, che può essere decisa separatamente dalle altre, ma è una componente del calcolo della rendita di invalidità, la cui decisione è stata annullata dalla Corte cantonale e rinviata per nuovo provvedimento all'assicuratore.
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1.4. Posto che non si è in presenza di una decisione incidentale relativa alla competenza o alla ricusazione, il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se esse possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). Secondo la giurisprudenza, la nozione di pregiudizio irreparabile dev'essere interpretata restrittivamente, per evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della stessa procedura (DTF 142 III 798 consid. 2.2 pag. 801; 139 IV 113 consid. 1 pag. 115 seg.). Per prassi invalsa, un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica, che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente, segnatamente con il giudizio finale (DTF 141 IV 289 consid. 1.2 pag. 291) : semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo, non rappresentano un tale danno (DTF 142 III 798 consid. 2.2 pag. 801), come neppure un rinvio per esperire ulteriori accertamenti (DTF 143 IV 175 consid. 2.3 pag. 177; 137 V 314 consid. 2.1 pag. 316). Il ricorrente non si esprime in alcun modo su questo punto decisivo.
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1.5. Il ricorso potrebbe ancora essere ammissibile se l'accoglimento del ricorso in sede federale dovesse comportare immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). Ogni complemento d'istruzione comporta necessariamente spese e un prolungamento del procedimento. Tuttavia, perché siano adempiuti i presupposti di detta norma è necessario che la procedura probatoria ancora da condurre, per la sua durata e i suoi costi, si scosti significativamente dai comuni procedimenti (in altre parole "lunga e costosa"; cfr. sentenza 4A_480/2010 del 1° dicembre 2010). Ciò può essere il caso, a determinate condizioni, ove occorra procedere all'interrogatorio di un gran numero di testimoni, all'esperimento di più perizie o ancora all'invio di commissioni rogatorie in paesi lontani (cfr. sentenza 2C_517/2015 del 30 marzo 2016 consid. 4.3.2). Il complemento istruttorio ordinato dal Tribunale amministrativo non si dimostra pertanto così incisivo da adempiere d'acchito le condizioni sopra descritte.
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1.6. Per il resto, la dimostrazione dell'esistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso, se non è manifesta, incombe a chi insorge (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 141 IV 284 consid. 2.3 in fine pag. 287; 133 II 353 consid. 1 pag. 356). In simili circostanze, non essendo possibile capire dove possano essere realizzate le condizioni dell'art. 93 LTF, al ricorso è precluso ogni esame di merito. Il ricorrente potrà in definitiva impugnare al Tribunale federale il giudizio cantonale soltanto al momento in cui sarà emessa la decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF) : vale a dire contro la nuova decisione su rinvio dell'INSAI, se dovesse avere censure rivolte esclusivamente contro il giudizio qui impugnato, o dalla notifica del testo integrale del nuovo giudizio su ricorso del Tribunale amministrativo, negli altri casi (DTF 143 III 290 consid. 1.3 pag. 294; 135 III 329 consid. 1.2.2 pag. 333; cfr. anche in un caso ticinese sentenza 6B_364/2010 del 1° giugno 2010 consid. 3.2).
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2. Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente inammissibile secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 108 LTF. Le spese giudiziarie, commisurate all'onere ridotto del caso, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF; cfr. sentenza 8C_22/2018 del 27 marzo 2018 consid. 3).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
 
Lucerna, 27 marzo 2020
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Maillard
 
Il Cancelliere: Bernasconi
 
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