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Informationen zum Dokument  BGer 1B_124/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_124/2020 vom 13.03.2020
 
 
1B_124/2020
 
 
Sentenza del 13 marzo 2020
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Chaix, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino.
 
Oggetto
 
Procedura penale; difensore d'ufficio,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 gennaio 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino (60.2019.308).
 
 
Considerando:
 
che mediante decreto d'accusa del 14 gennaio 2019, il Procuratore generale (PG) ha messo in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale A.________, ritenendolo colpevole di falsità in documenti, proponendone la condanna alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente, di 15 aliquote giornaliere;
 
che l'allora difensore d'ufficio dell'interessato ha interposto opposizione e che, il 12 giugno 2019, il PG ha confermato il decreto d'accusa;
 
che in seguito il difensore d'ufficio, rilevato il deterioramento del rapporto di fiducia, ha chiesto la revoca della sua nomina, proponendo che nella difesa subentri l'avv. Anne Schweikert;
 
che il 21 agosto 2019 il presidente della Pretura penale ha revocato la nomina del difensore d'ufficio, accertando la non necessità di nominarne un altro, trattandosi di un caso bagatellare;
 
ch'egli, il 17 settembre 2019, ha poi annullato il decreto d'accusa e ritornato la causa al PG affinché chiarisca ulteriormente i fatti;
 
che con istanza del 3 ottobre 2019 A.________ ha chiesto di poter beneficiare di una difesa d'ufficio, richiesta rifiutata dal PG;
 
che, adito dall'istante, con giudizio del 27 gennaio 2020, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello ne ha respinto il reclamo;
 
che avverso questa sentenza A.________ ha presentato un ricorso al Tribunale federale amministrativo, che l'ha trasmesso, per competenza, al Tribunale federale;
 
che non sono state chieste osservazioni al ricorso;
 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2);
 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380);
 
che la Corte cantonale, richiamato l'art. 132 cpv. 2 e 3 CPP e tenuto conto della pena effettivamente prevedibile, ha compiutamente spiegato perché si sarebbe in presenza di un caso bagatellare, trattandosi unicamente del prospettato reato di falsità in documenti per il quale si propone una condanna di 15 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente, causa che non presenta, sotto il profilo fattuale e giuridico, particolari difficoltà anche per una persona non giurista, ritenuto che il PG dovrà procedere, d'ufficio, soltanto a un ulteriore, semplice accertamento dei fatti;
 
ch'essa ha aggiunto che qualora nel prosieguo della procedura dovessero emergere particolari difficoltà, il PG o il giudice del merito, datene le condizioni, potranno comunque se del caso designare un difensore d'ufficio;
 
che il ricorrente, limitandosi a esporre la cronistoria del procedimento e ad accennare all'art. 10 cpv. 3 Cost./TI, secondo cui ognuno ha il diritto all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti, disattendendo il suo obbligo di motivazione non si confronta del tutto con detti argomenti, né tenta di dimostrare perché l'art. 132 CPP sarebbe stato applicato in maniera lesiva del diritto federale;
 
che quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100);
 
che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
 
che l'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto l'implicita domanda d'effetto sospensivo e di fissare un'udienza;
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e, per conoscenza, all'avv. Anne Schweikert, Lugano.
 
Losanna, 13 marzo 2020
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Chaix
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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