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Informationen zum Dokument  BGer 5A_926/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_926/2018 vom 05.03.2020
 
 
5A_926/2018
 
 
Sentenza del 5 marzo 2020
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Herrmann, Presidente,
 
Marazzi, von Werdt,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
Comunione ereditaria fu A.________,
 
patrocinata dall'avv. Roberto Haab,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinata dall'avv. dott. Gilles Benedick,
 
opponente.
 
Oggetto
 
rigetto definitivo dell'opposizione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 ottobre 2018 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2018.52).
 
 
Fatti:
 
 
A.
 
A.a. Con sentenza 19 ottobre 1989 il Tribunale distrettuale di X.________ (Canton Zurigo) ha sciolto il matrimonio fra B.________ e A.________. La convenzione di divorzio stipulata tra le parti - omologata dal giudice e ripresa nel dispositivo n. 2.1 della sentenza di divorzio - prevede a carico dell'ex marito l'obbligo di versare all'ex moglie vita natural durante una rendita mensile di fr. 6'000.--, passivamente trasmissibile a titolo successorio e indicizzata.
1
A.b. A.________ è deceduto a Y.________ il 15 novembre 2016, lasciando quali eredi legali la seconda moglie C.________ e i figli D.________, E.________, F.________ e G.________. Questi formano la comunione ereditaria fu A.________.
2
A.c. B.________ ha escusso la comunione ereditaria fu A.________ per l'incasso di fr. 13'341.71 oltre interessi del 5 % dal 1° luglio 2012, fr. 12'955.68 oltre interessi del 5 % dal 1° luglio 2013, fr. 13'020.-- oltre interessi del 5 % dal 1° luglio 2014, fr. 12'955.68 oltre interessi del 5 % dal 1° luglio 2015, fr. 11'540.04 oltre interessi del 5 % dal 1° luglio 2016 e fr. 8'407.50 oltre interessi del 5 % dal 1° gennaio 2017. Vista l'opposizione interposta dalla comunione ereditaria contro il precetto esecutivo 1° febbraio 2017, B.________ ha adito in data 30 agosto 2017 il Pretore del Distretto di Lugano chiedendone il rigetto. Quest'ultimo ha respinto l'istanza con decisione 5 aprile 2018.
3
B. Con la decisione 10 ottobre 2018 qui impugnata, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il reclamo interposto da B.________ in data 18 aprile 2018 e rigettato in via definitiva l'opposizione della comunione ereditaria fu A.________ limitatamente a fr. 12'145.50 oltre interessi del 5 % dal 15 luglio 2012, fr. 12'864.-- oltre interessi del 5 % dal 1° luglio 2013, fr. 12'928.30 oltre interessi del 5 % dal 1° luglio 2014, fr. 12'864.-- oltre interessi del 5 % dal 1° luglio 2015, fr. 11'449.70 oltre interessi del 5 % dal 1° luglio 2016 e fr. 8'400.-- oltre interessi del 5 % dal 1° gennaio 2017. All'atto pratico, i Giudici cantonali hanno ritenuto che la comunione ereditaria non aveva alcun interesse degno di protezione a contestare l'indice di riferimento per il calcolo del rincaro a le i più favorevole, fatto peraltro valere dall'istante con il suo reclamo, e ha ricalcolato su questa base il dovuto.
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C. Contro il giudizio del Tribunale di appello insorge ora la comunione ereditaria fu A.________ (qui di seguito: ricorrente) con un ricorso in materia civile datato 12 novembre 2018. Essa postula l'annullamento della sentenza cantonale e la sua riforma nel senso che sia respinto, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo 18 aprile 2018 di B.________ (qui di seguito: opponente).
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Con decreto presidenziale del 3 dicembre 2018, al gravame è stato conferito l'effetto sospensivo.
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Invitate ad esprimersi nel merito, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, con scritto del 23 gennaio 2020, si è riconfermata nelle motivazioni e conclusioni contenute nella decisione impugnata, mentre l'opponente, con risposta 10 febbraio 2020, ha postulato l'integrale reiezione del gravame nella misura della sua ricevibilità.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Decisioni in tema di rigetto - definitivo o provvisorio - dell'opposizione sono decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF, poiché mettono fine alla relativa procedura. Possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 133 III 399 consid. 1.3), ciò che si verifica nell'evenienza concreta. La ricorrente, risultata parzialmente soccombente nella procedura cantonale di reclamo, è legittimata a ricorrere al Tribunale federale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro la sentenza di ultima istanza cantonale pronunciata su ricorso (art. 75 LTF). Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) gravame è pertanto in linea di principio ammissibile.
8
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
9
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
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1.4. Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che non ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF). Per contro, può essere ammissibile una nuova argomentazione giuridica (a sostegno di una censura già sollevata avanti all'autorità inferiore; DTF 143 III 290 consid. 1.1), a patto tuttavia che essa si fondi sugli accertamenti di fatto della decisione impugnata (DTF 135 III 49 consid. 5.1 con rinvii; 134 III 643 consid. 5.3.2 con rinvii).
11
 
Erwägung 2
 
2.1. In prima sede, il Pretore aveva respinto l'istanza di rigetto dell'opposizione a motivo che l'indicizzazione del contributo alimentare stabilita nella sentenza di divorzio non era chiara: quale base di calcolo era indicato l'indice di fine settembre 1988, con 111.9 punti, ma in realtà l'indice a fine settembre era di 112.0 punti; quello di 111.9 punti era quello di fine agosto 1988. Su questo aspetto contraddittoria, la sentenza di divorzio non valeva titolo di rigetto definitivo dell'opposizione. Peraltro, essa non era esecutiva per il periodo successivo al decesso dell'ex marito: solo quest'ultimo si era addossato l'obbligo di versare una rendita all'ex moglie, mentre l'espressione "passiv vererb liche Rente " della sentenza in oggetto non era assimilabile a una condanna a una prestazione a carico degli eredi.
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2.2. Il Tribunale di appello, evase preliminarmente alcune censure di natura formale sollevate dall'allora opponente (e qui ricorrente) - sulle quali si dovrà tornare più avanti nella misura in cui tali censure sono riproposte in sede federale -, è giunto alla soluzione opposta.
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2.2.1. Premesso il passaggio agli eredi dell'obbligo di versare la parte scoperta dei contributi maturati fino al decesso dell'ex marito, i Giudici cantonali hanno risolto la contraddittorietà della sentenza in punto all'indice di riferimento per il rincaro adottando quello di 112.0 punti, ossia quello più favorevole alla comunione ricorrente: questa non avrebbe "alcun interesse degno di protezione a contestare l'applicazione dell'indice a lei più favorevole". Ciò fatto, essi hanno ricalcolato aritmeticamente le rendite dovute per gli anni dal 2012 al 2016, deducendo altresì quanto già versato ed estendendo il rigetto dell'opposizione agli interessi di mora al tasso legale del 5 %.
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2.2.2. Per quanto concerne la pretesa per gli alimenti di gennaio 2017, il Tribunale di appello ha ritenuto che in applicazione del diritto del divorzio previgente sussisteva la possibilità di prevedere nella convenzione di divorzio l'ereditarietà passiva dell'obbligo di corrispondere la rendita dovuta giusta il vecchio art. 151 CC. La sentenza di divorzio all'esame, che prevedeva una clausola di trasferibilità passiva di tale rendita, costituiva quindi un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione anche nei confronti degli eredi del debitore alimentare. Ha negato in proposito che tale clausola potesse essere nulla, come preteso dalla qui ricorrente, bastando - secondo la dottrina e la giurisprudenza attuali sotto l'egida del vecchio diritto - l'omologazione della convenzione da parte del giudice, non necessitando dunque la forma di disposizione testamentaria. Il Tribunale di appello ha quindi rigettato l'opposizione anche per il contributo di gennaio 2017 (ricalcolato sulla base dell'indice di 112.0 punti), oltre agli interessi di mora del 5 %.
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2.2.3. A ragione, secondo i Giudici cantonali, l'esecuzione sarebbe poi stata diretta contro l'eredità indivisa (art. 49 LEF; DTF 116 III 4 consid. 2a), sia per quanto riguarda i debiti sorti prima della morte dell'ex marito (debiti del defunto) sia per i debiti sorti dopo (debiti della successione).
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2.2.4. Infine, poste le esigenze per le eccezioni opponibili alla domanda di rigetto definitivo dell'opposizione giusta l'art. 81 LEF, secondo il Tribunale di appello in quest'ultima sede non sarebbe ammissibile esaminare l'agire della creditrice qui opponente sotto il profilo della buona fede, né sarebbe dimostrata un'esplicita, chiara e documentata rinuncia dell'opponente all'adeguamento dei contributi di mantenimento al rincaro.
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3. Parte ricorrente solleva anche avanti al Tribunale federale - come già in istanza cantonale - numerose censure di natura formale, che appare opportuno risolvere preliminarmente.
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3.1. Parte ricorrente critica l'opinione del Tribunale di appello, giusta la quale la mancata indicazione nel precetto esecutivo della mensilità di gennaio 2018 [ 
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3.2. La critica ricorsuale di insufficiente motivazione del reclamo cantonale non convince. Vero è che la DTF 140 III 372 tratta un caso di successione attiva (ovvero della posizione del cessionario del credito posto in esecuzione). Tuttavia, la sentenza impugnata indica che la qui opponente ha motivato la vincolatività della sentenza di divorzio per gli eredi non solo riferendosi a detta sentenza, ma anche richiamandosi all'art. 560 cpv. 2 CC.
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3.3. Parte ricorrente medesima ammette che la risposta dei Giudici cantonali alle critiche contro l'ammissibilità della replica spontanea in prima sede è in realtà priva di effetti pratici. È allora superfluo attardarvisi.
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3.4. Come già rilevato per il precetto esecutivo ( 
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3.5. Parte ricorrente censura poi l'ammissione, da parte del Tribunale di appello, di un nuovo indice del rincaro in sede di reclamo e, derivato da quest'ultimo, di nuovi calcoli. Questa censura, che si riferisce all'ammissibilità di queste nuove allegazioni, va opportunamente trattata più avanti con la censura di merito ( 
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3.6. Si può infine evadere - respingendola - anche la censura ricorsuale che vorrebbe dedurre in dubbio la possibilità, per il giudice del rigetto, di pronunciare il rigetto provvisorio in luogo di quello definitivo, chiesto dall'istante, o viceversa. La giurisprudenza in tema richiamata dal Tribunale di appello (DTF 140 III 372 consid. 3.5) è chiara, e la generica affermazione per cui il Tribunale federale non si sarebbe mai espresso " sulla questione nella costellazione di fatto che qui ci occupa " lascia il tempo che trova, non precisando parte ricorrente a quale particolarità essa si riferisca, e perché tale particolarità sia rilevante.
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4. Nel merito si pone la questione della validità della sentenza di divorzio, imprecisa circa l'indice del rincaro applicabile, quale titolo per il rigetto dell'opposizione (v. infra consid. 4.1). Si aggiungono le obiezioni sollevate contro la validità della clausola di trasmissione per eredità (dall'ex marito agli eredi) della pretesa alimentare dell'opponente per il mese di gennaio 2017 e contro la liceità dell'avvio dell'esecuzione nei confronti della comunione ereditaria, nonché il rimprovero all'opponente di comportamento costitutivo di abuso del diritto (v.  infra consid. 4.2).
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Erwägung 4.1
 
4.1.1. A proposito dell'indicizzazione della rendita il Tribunale di appello - e prima di esso già il Pretore - ha preliminarmente constatato che la sentenza di divorzio contiene una contraddizione: il dato di partenza per il calcolo dell'indicizzazione - l'indice dei prezzi al consumo, stato fine settembre 1988 - è indicato a dispositivo con il valore di 111.9 punti, mentre esso era in realtà di 112.0 punti (il valore di 111.9 punti corrisponde a quello del mese di agosto 1988). Per risolvere la contraddizione, il Tribunale di appello ha ritenuto l'indice di 112.0 punti, con l'argomento che " la comunione escussa non ha alcun interesse degno di protezione a contestare l'applicazione dell'indice a lei più favorevole [...] fatto valere dall'istante 
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4.1.2. Parte ricorrente contesta la tesi dei Giudici cantonali secondo la quale l'adozione dell'indice di 112.0 punti da parte dell'opponente in sede di reclamo costituisca una parziale desistenza e non una mutazione dell'azione, inammissibile in seconda istanza perché contraria all'art. 326 CPC. Eccepisce poi - e questa è l'obiezione principale - che tale ragionamento non sia proponibile in sede di rigetto dell'opposizione: posto che " il rigetto definitivo presuppone una sentenza chiara e precisa, non soggetta ad interpretazione. Questo vale anche per le convenzioni di divorzio omologate. [...] Il giudice del rigetto non ha da stabilire se materialmente sussista un credito del creditore nei confronti del debitore, bensì se il titolo di rigetto definitivo invocato sia esecutivo e combaci 
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4.1.3. In dottrina e giurisprudenza è acquisito il principio che nell'ambito del rigetto definitivo dell'opposizione, il potere d'esame del giudice del rigetto è limitato all'aspetto esecutivo del credito dedotto in esecuzione. Un esame di merito del fondamento creditorio è escluso, così come esclusa è un'interpretazione del titolo esecutivo (DTF 143 III 564 consid. 4.3.1 e 4.3.2; sentenza 5A_261/2018 del 4 febbraio 2019 consid. 3.1). Un tale compito resta di sola pertinenza del giudice del merito (DTF 135 III 315 consid. 2.3; sentenza 5A_261/2018 cit. loc. cit.).
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La soluzione del Tribunale di appello non appare conforme a questa giurisprudenza. In presenza di un testo contraddittorio, suscettibile di essere interpretato in due modi, adottare la soluzione più favorevole al debitore, argomentando che quest'ultimo non abbia alcun interesse degno di protezione a contestare tale soluzione, equivale a scegliere fra due letture del titolo esecutivo egualmente difendibili (o, se si preferisce, insostenibili). È, quello intrapreso dai Giudici cantonali, a non dubitarne un esame di merito del fondamento creditorio. Lo comprova la domanda alla quale essi hanno risposto: non quella a sapere se il testo della sentenza di divorzio sia chiaro e univoco, bensì quella a sapere  quale, fra più letture possibili, sia più adeguata. Aggiungasi che il criterio sul quale si sono fondati i Giudici cantonali - l'interesse legittimo del debitore a contestare una o l'altra lettura del titolo esecutivo - nemmeno rientra fra quelli da adottarsi per l'interpretazione di una sentenza. Né è di suffragio l'osservazione dell'opponente, secondo la quale l'ex marito medesimo aveva a suo tempo utilizzato l'indice di settembre 1988 (pari a 112.0 punti) per calcolare il contributo effettivamente versato fino al proprio decesso: pure questo è un criterio semmai utile per l'esame nel merito del credito, ma non della chiarezza del titolo esecutivo. Nelle presenti circostanze, di fronte a una sentenza oggettivamente ambigua su una questione di importanza fondamentale per il suo impiego quale titolo esecutivo, la parte che intende prevalersene deve adire il giudice di merito e chiederne l'interpretazione ai sensi dei §§ 162 segg. del Gerichtsverfassungsgesetz del Canton Zurigo del 13 giugno 1976, applicabili  ratione temporis (DTF 139 III 379 consid. 2.3), avendo cura di precisare che la richiesta non è vincolata ad alcun termine (v. Hauser/Schweri, Kommentar zum zürcherischen Gerichtsverfassungsgesetz vom 13. Juni 1976, 2002, n. 2 ad § 163; la medesima regola vale per l'art. 334 CPC, DTF 139 III 379 consid. 2.1).
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Discende da quanto appena detto che i calcoli effettuati dal Tribunale di appello e fondati sull'indice del rincaro di 112.0 punti, che esulano dal testo della sentenza di divorzio e nemmeno si possono dedurre con chiarezza dalla medesima, cadono nel vuoto. Questa constatazione suggella l'esito del ricorso.
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4.2. Ci si può pertanto esimere dall'evadere le ulteriori censure di merito della parte ricorrente (segnatamente contro la validità della clausola "passiv vererblich" e la liceità dell'avvio dell'esecuzione contro la comunione ereditaria, nonché il rimprovero di abuso di diritto a carico dell'opponente), salvo rilevare - per scrupolo di completezza - che pure la fissazione della data di decorrenza degli interessi di mora ritenuta dai Giudici cantonali, ossia "la data media del periodo in questione (15 luglio per il 2012 e 1° luglio per gli anni dal 2013 al 2016) " e il "1° gennaio 2017" per il contributo di gennaio 2017, non corrisponde a quanto la giurisprudenza del Tribunale federale ha precisato di recente (giorno dell'introduzione dell'esecuzione, DTF 145 III 345 consid. 4).
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5. In conclusione, il ricorso in materia civile merita accoglimento. Conformemente alle conclusioni ricorsuali, il giudizio impugnato va annullato e riformato nel senso che il reclamo di B.________ del 18 aprile 2018 è respint o nella misura in cui è ricevibile.
32
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Parte opponente verserà altresì a parte ricorrente adeguate ripetibili per la sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF).
33
L'incarto è infine ritornato al Tribunale di appello per nuovo giudizio sulle spese e ripetibili della procedura precedente (art. 67 e 68 cpv. 5 seconda frase LTF).
34
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è annullata e riformata nel senso che il reclamo di B.________ del 18 aprile 2018 è respinto nella misura in cui è ricevibile. La causa è rinviata alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per nuova decisione sulle spese giudiziarie e sulle ripetibili nella procedura precedente.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a cari co dell'opponente, la quale verserà alla ricorrente la somma di fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 5 marzo 2020
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Herrmann
 
La Cancelliera: Antonini
 
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