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Informationen zum Dokument  BGer 1C_72/2020  Materielle Begründung
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BGer 1C_72/2020 vom 05.03.2020
 
 
1C_72/2020
 
 
Sentenza del 5 marzo 2020
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Chaix, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ e B.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
C.________,
 
opponente,
 
Municipio di Gravesano,
 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione,
 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.
 
Oggetto
 
Licenza edilizia,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 gennaio 2020 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.19).
 
 
Considerando:
 
che con notifica di costruzione a posteriori del 17 ottobre 2018 C.________ ha chiesto al Municipio di Gravesano il rilascio della licenza edilizia per la posa di un caminetto interno alla sua proprietà per piani;
 
che A.________ e B.________, comproprietari di un appartamento sito nel medesimo immobile, vi si sono opposti;
 
che, respinta l'opposizione, il 25 giugno 2019 il Municipio ha rilasciato il permesso edilizio, decisione confermata dal Consiglio di Stato;
 
che, adito dagli opponenti, con giudizio del 28 gennaio 2020 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, dichiarata inammissibile l'istanza di astensione/ricusa dei giudici della Corte cantonale, ha dichiarato irricevibile per carenza della capacità processuale il ricorso in quanto presentato da A.________, respingendolo in quanto ricevibile riguardo a B.________;
 
che avverso questa sentenza, il 3 febbraio 2020 A.________ e B.________ hanno presentato, con un unico allegato, una richiesta di annullamento alla Corte cantonale, che l'ha trasmessa per competenza al Tribunale federale;
 
che con scritto dell'11 febbraio 2020 inviato al Tribunale federale, i ricorrenti hanno completato il gravame, chiedendo di annullare la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo;
 
che con scritto del 2 marzo 2020 il cocuratore, prodotta la ratifica dell'Autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne, ha dichiarato di ritirare il ricorso in quanto presentato da A.________, postulando di rinunciare alla riscossione delle spese giudiziarie;
 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2);
 
che il giudice delegato ha dichiarato irricevibile per carenza di capacità processuale il ricorso in quanto interposto dal ricorrente, richiamando la decisione del 30 settembre 2019 con la quale l'Autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito in suo favore una curatela di rappresentanza (art. 394 CC), decisione confermata il 22 gennaio 2020 dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello (cfr. anche sentenza 9C_14/2020 del 28 gennaio 2020);
 
che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF), segnatamente quella del ricorrente in seguito al ritiro del gravame da parte dal cocuratore;
 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380);
 
che la ricorrente, limitandosi ad addurre d'aver presentato il ricorso dinanzi alla Corte cantonale, non dimostra del tutto perché, non trattandosi di una domanda di revisione, lo stesso non avrebbe dovuto essere, correttamente, trasmesso al Tribunale federale;
 
che le questioni di natura civile della vertenza esulano dall'oggetto della causa in esame, mentre le critiche mosse alla decisione governativa sono inammissibili, impugnabile essendo soltanto la decisione dell'ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF);
 
che il giudice delegato ha respinto le censure relative all'astensione/ricusa dei giudici cantonali;
 
che ha precisato che nella misura in cui le critiche devono essere interpretate quale istanza di intervento ai sensi della legge organica comunale del 10 marzo 1987, esse esulano dalla procedura, come quelle inerenti ai rapporti di proprietà e all'amministrazione del condominio;
 
ch'egli, accertato che i ricorrenti avevano conoscenza di tutta la documentazione, non ha ravvisato una lesione del diritto di essere sentito, comunque sanata nel corso della procedura;
 
che ha stabilito inoltre che, sebbene l'opera litigiosa non fosse stata completamente eseguita conformemente al diritto, la condizione di adeguare lo sbocco del camino la renderebbe tale, modo di procedere non contestato dalla ricorrente;
 
che quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la ricorrente è tenuta, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100);
 
che in concreto la ricorrente non si confronta, se non in maniera del tutto generica, con queste argomentazioni;
 
che del resto il ricorso si esaurisce in sostanza a riproporre generiche censure inerenti alla ricusazione di giudici e cancellieri, oltre all'immotivata richiesta di conoscere anticipatamente la composizione delle Corti, senza specificare motivi concreti di ricusazione, ragione per cui esse sono inammissibili (DTF 144 I 43 consid. 2.3.3; sentenza 1C_266/2019 del 23 maggio 2019 nei confronti dei ricorrenti);
 
che il ricorso, in quanto presentato dalla ricorrente, è quindi inammissibile poiché non sufficientemente motivato e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che, eccezionalmente, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso, in quanto presentato da A.________, è divenuto privo di oggetto e la sua causa è stralciata dai ruoli, mentre è inammissibile in quanto inoltrato da B.________.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, al cocuratore avv. Pascal Cattaneo, al Municipio di Gravesano, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 5 marzo 2020
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Chaix
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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