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Informationen zum Dokument  BGer 5D_35/2020  Materielle Begründung
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BGer 5D_35/2020 vom 02.03.2020
 
 
5D_35/2020
 
 
Sentenza del 2 marzo 2020
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Herrmann, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ e B.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
C.________,
 
opponente.
 
Oggetto
 
rapporti di vicinato,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 gennaio 2020 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2018.50).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha, con decisione 21 agosto 2018, accolto la petizione di C.________, facendo ordine a A.________ e B.________ di consentirle il passaggio sul loro fondo (xxx di Z.________) affinché possa eseguire opere di manutenzione al muro di cinta situato sul suo mappale (yyy) mediante un indennizzo giornaliero di fr. 200.-- e precisando le modalità di esercizio di tale diritto di riposizione. Il Giudice di prime cure ha invece respinto l'azione riconvenzionale di A.________ e B.________, volta segnatamente all'eliminazione di sporgenze sul loro fondo e all'ottenimento di un risarcimento per l'illecita occupazione del loro mappale causata da sassi che si sarebbero staccati dal già citato muro di cinta.
 
Mediante sentenza 20 gennaio 2020 la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo interposto da A.________ e B.________. I Giudici cantonali hanno precisato che, per quanto concerne il diritto di riposizione, nel frattempo i lavori di manutenzione erano stati eseguiti, per cui al proposito il reclamo era privo d'oggetto. Riguardo all'azione riconvenzionale, essi hanno ritenuto che la richiesta di eliminazione di sporgenze non era sufficientemente determinata, dato che non era possibile stabilire in base agli atti (e meglio alla perizia) dove fossero situati gli sconfinamenti, mentre la richiesta di risarcimento era priva di una dimostrazione dell'ammontare dell'asserito pregiudizio.
 
2. Con ricorso 24 febbraio 2020 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento di tale sentenza e della decisione pretorile.
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
3. Il gravame all'esame è stato interposto in una causa di carattere pecuniario " con un valore litigioso inferiore a fr. 10'000.-- ", che non raggiunge pertanto quello di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile. In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).
 
Nel rimedio qui discusso i ricorrenti si oppongono in realtà soltanto al mancato accoglimento della loro richiesta volta all'eliminazione di sporgenze sul loro fondo. Laddove lamentano la violazione dell'art. 641 CC, dimenticano tuttavia che è una semplice norma di legge e non un diritto costituzionale. Nella misura in cui sembrano invece rimproverare ai Giudici cantonali una violazione degli art. 26 Cost. ("calpestano il diritto di proprietà che è garantito in Svizzera") e 9 Cost. ("valutazione manifestamente errata dei mezzi di prova" per non essersi rivolti, d'ufficio, ad un geometra revisore per far esaminare la perizia), i ricorrenti si limitano a formulare generiche argomentazioni e ad opporre la loro opinione a quella del Tribunale cantonale, e non soddisfano quindi le severe esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF.
 
4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 2 marzo 2020
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Herrmann
 
La Cancelliera: Antonini
 
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