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Informationen zum Dokument  BGer 5A_37/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_37/2020 vom 21.02.2020
 
 
5A_37/2020
 
 
Sentenza del 21 febbraio 2020
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio di esecuzione di Lugano.
 
Oggetto
 
sospensione dei pignoramenti,
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 dicembre 2019 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2019.76).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. L'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE) ha pignorato la rendita d'invalidità LAINF spettante a A.________ presso la B.________SA eccedente il suo minimo esistenziale, in favore del gruppo n. 1 (composto di 8 esecuzioni), del gruppo n. 2 (composto di 13 esecuzioni) e del gruppo n. 3 (composto di 7 esecuzioni).
 
L'UE ha, mediante decisione 10 settembre 2019, respinto l'istanza 5 settembre 2019 con cui A.________ aveva chiesto di sospendere ogni pignoramento della sua rendita presso la B.________SA e la distribuzione dei ricavi in favore del gruppo n. 2, autorizzandola tuttavia ad accedere al proprio fascicolo di pignoramento.
 
2. Con sentenza 11 dicembre 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto (nella misura della sua ammissibilità) il ricorso inoltrato da A.________ avverso la decisione dell'UE del 10 settembre 2019.
 
La Corte cantonale ha spiegato di essersi già pronunciata sulla questione dell'asserita incompetenza territoriale dell'UE per effetto del trasferimento all'estero della ricorrente (a dire di quest'ultima avvenuto già il 31 dicembre 2017, come certificherebbe il controllo abitanti di Lugano) con decisione 3 dicembre 2018 cresciuta in giudicato, per cui, d'indole procedurale, la questione non può più essere rimessa in discussione. Il registro del controllo abitanti attesterebbe del resto tuttalpiù il domicilio secondo il diritto amministrativo, che non corrisponde necessariamente al domicilio esecutivo dell'art. 46 cpv. 1 LEF.
 
I Giudici cantonali hanno poi indicato che la censura contro la decisione dell'UE di limitare il pignoramento del reddito in favore del gruppo n. 1 a sole 6 mensilità invece che 12, rispettivamente di eseguire il pignoramento in favore del gruppo n. 2 in 12 mensilità, era tardiva e comunque tale decisione non era nulla: nullo è soltanto il pignoramento che dura più di un anno (art. 93 cpv. 2 LEF). In ogni modo, l'accoglimento della tesi ricorsuale secondo cui il gruppo n. 2 sarebbe stato favorito rispetto al gruppo n. 1 condurrebbe semmai al versamento delle mensilità percepite in troppo dai creditori del gruppo n. 2 a quelli del gruppo n. 1, e non all'escussa.
 
La Corte cantonale ha infine precisato che, trattandosi in concreto di un pignoramento di un avere trasformatosi in denaro in seguito al pagamento fatto dal terzo debitore, la domanda di realizzazione (ovvero di trasformazione in denaro) da parte dei creditori era superflua.
 
3. Con ricorso in materia civile 13 gennaio 2020 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulandone l'annullamento.
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
4. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
 
In concreto la ricorrente lamenta la violazione degli art. 22 cpv. 1, 53, 93, 97 cpv. 2, 110, 115, 116 cpv. 1, 121, 116-121 e 144-150 LEF, nonché degli art. 5, 9 e 29 Cost. Il suo rimedio non soddisfa tuttavia le predette esigenze di motivazione. Innanzitutto laddove le sue censure sono rivolte contro l'operato dell'UE (che non è un'ultima istanza cantonale; v. art. 75 cpv. 1 LTF). Nella misura in cui le sue censure sono invece rivolte contro la sentenza cantonale (definita "errata", " falsa" e "neppure motivata" per non aver riconosciuto la carente giurisdizione dell'UE, la nullità della distribuzione dei ricavi in favore del gruppo n. 2 e la mancanza di una domanda di realizzazione), ella si limita a contestare in modo apodittico e superficiale i dettagliati e pertinenti ragionamenti sviluppati dall'autorità di vigilanza (supra consid. 2).
 
5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 21 febbraio 2020
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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