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Informationen zum Dokument  BGer 5A_35/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_35/2020 vom 21.02.2020
 
 
5A_35/2020
 
 
Sentenza del 21 febbraio 2020
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio di esecuzione di Lugano,
 
B.________,
 
Oggetto
 
annullamento/sospensione dell'esecuzione,
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 dicembre 2019 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2019.55).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. L'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE), con decisione 28 giugno 2019, ha respinto la richiesta 26 giugno 2019 di A.________ di annullare o sospendere l'esecuzione promossa nei suoi confronti da B.________.
 
Mediante sentenza 11 dicembre 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto (nella misura della sua ammissibilità) il ricorso inoltrato da A.________ avverso tale provvedimento dell'UE. Secondo la Corte cantonale, la questione dell'asserita mancanza di un foro esecutivo in Svizzera è stata definitivamente risolta nella sentenza 5A_406/2019 del Tribunale federale del 3 giugno 2019, la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'escussa contro la decisione 23 aprile 2019 mediante cui l'autorità di vigilanza aveva ritenuto che la sua partenza per l'estero, notificata il 4 ottobre 2018, non aveva influito sulla validità dell'esecuzione, dato che l'avviso di pignoramento le era stato notificato prima, ossia il 30 agosto 2018 (v. art. 53 LEF). Per i Giudici cantonali, la proposta di giudizio del Giudice di pace del Circolo di Lugano Est del 20 giugno 2018 (con cui l'escussa è stata condannata a pagare alla creditrice procedente fr. 4'403.-- oltre interessi e spese) va inoltre considerata cresciuta in giudicato, non essendo stata impugnata tempestivamente da quando la ricorrente ne ha avuto conoscenza.
 
2. Con ricorso in materia civile 13 gennaio 2020 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulandone l'annullamento.
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
3. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
 
In concreto la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 26 lett. b della legge ticinese del 27 aprile 1992 sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR; RL 280.220] e degli art. 17, 18 e 53 LEF, nonché 9 e 29 Cost. Il suo ricorso non soddisfa tuttavia le predette esigenze di motivazione. Innanzitutto laddove le sue censure sono rivolte contro l'operato dell'UE (che non è un'ultima istanza cantonale; v. art. 75 cpv. 1 LTF) oppure laddove esse sono nuove e quindi inammissibili in questa sede (DTF 143 III 290 consid. 1.1), come il rimprovero secondo cui la sua richiesta 26 giugno 2019 depositata all'UE avrebbe dovuto essere trattata quale istanza di revisione. Per il resto, ella si limita a ripresentare "l'eccezione di incompetenza territoriale" per effetto del suo preteso trasferimento all'estero in data 31 dicembre 2017 e "l'eccezione di difetto di notificazione" della proposta di giudizio del Giudice di pace del Circolo di Lugano Est del 20 giugno 2018, criticando gli argomenti dei Giudici cantonali unicamente in modo apodittico e superficiale.
 
4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Dato l'esito del gravame, non occorre esaminare se possa essere congiunto con il ricorso 5A_37/2020 (pure deciso in data odierna), come proposto dalla ricorrente.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 21 febbraio 2020
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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