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Informationen zum Dokument  BGer 9C_686/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_686/2019 vom 17.02.2020
 
 
9C_686/2019
 
 
Sentenza del 17 febbraio 2020
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Parrino, Presidente,
 
Glanzmann, Moser-Szeless,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
Easy Sana Assicurazione Malattia SA, Servizio giuridico, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
 
ricorrente,
 
contro
 
A.________,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro le malattie (spese di procedura),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 settembre 2019 (36.2019.59).
 
 
Fatti:
 
A. Il 26 novembre 2018 A.________, nata nel 1961, si è rivolta a Easy Sana Assicurazione malattia SA, assicuratore LAMal e per gli infortuni (di seguito: cassa malati), annunciando la frattura di un dente avvenuta il 15 novembre precedente. Con lettera del 14 gennaio 2019 la cassa malati ha rifiutato di assumere le spese per la cura del dente per il motivo che non sussisteva alcun nesso di causalità naturale tra il danno e l'evento annunciato. Dopo avere preso conoscenza del preventivo del 18 gennaio 2019 del medico curante, dott. B.________, e delle relative radiografie, con lettera del 24 gennaio 2019, la cassa malati ha annunciato di volere sottoporre l'incarto al proprio medico di fiducia. Il 4 febbraio 2019 la cassa malati ha nuovamente annunciato di non volere prendere a suo carico il sinistro per il motivo che il dente si sarebbe comunque rotto anche senza il trauma. In seguito all'obiezione dell'assicurata (lettera del 12 febbraio 2019), la cassa malati ha ancora una volta dichiarato di volere interpellare il suo medico di fiducia per esaminare il caso. In data 22 maggio 2019 l'assicurata si è rivolta alla cassa malati chiedendo una decisione formale in merito.
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B. Senza risposta dalla cassa malati, il 12 luglio 2019 A.________ ha inoltrato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino un ricorso per denegata giustizia. Il 12 luglio 2019, il Tribunale cantonale ha invitato la cassa malati a prendere posizione in merito. Dopo avere acquisito agli atti il rapporto del 25 luglio 2019 del dott. C.________, suo medico di fiducia, la cassa malati ha emanato una decisione il 7 agosto 2019 che accetta di prendere a carico il trattamento dentario come da preventivo del dott. B.________. Il 3 settembre 2019 l'assicurata ha chiesto al Tribunale cantonale di riconoscerle un'indennità di fr. 100.- per la copertura delle spese assunte. Il 4 settembre 2019 la cassa malati ha chiesto lo stralcio della causa.
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Con giudizio del 9 settembre 2019 il Tribunale cantonale ha stralciato il ricorso per ritardata e denegata giustizia (cifra 1 del dispositivo) e ha messo ha carico della cassa malati una tassa di giustizia di fr. 400.- più fr. 100.- per le spese di procedura sopportate dalla ricorrente (cifra 2).
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C. La cassa malati inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico contro il giudizio del 9 settembre 2019, di cui chiede l'annullamento della cifra 2 del dispositivo relativo alle tasse di giustizia e alle spese di procedura.
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Invitati a prendere posizione, l'Ufficio federale della sanità pubblica e l'opponente non si sono espressi segnatamente sul tema oggetto del contendere.
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Diritto:
 
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
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2. L'oggetto del contendere si limita all'assegnazione a carico della ricorrente della tassa di giustizia di fr. 400.- più fr. 100.- per le spese di procedura in favore dell'assicurata. Non è contestato lo stralcio del ricorso del 12 luglio 2019 per denegata giustizia e/o ritardo ingiustificato in seguito alla decisione del 7 agosto 2019 della cassa malati.
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3. Ai sensi dell'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso (cpv. 1). Il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione (cpv. 2). L'art. 61 LPGA precisa che la procedura dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare, tra l'altro, le seguenti esigenze: deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato (art. 61 lett. a LPGA). Si tratta di nozioni di diritto federale che il diritto cantonale non può estendere o interpretare restrittivamente (JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 23 ad art. 61 LPGA e SUSANNE BOLLINGER, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, n. 22 ad art. 61 LPGA). Per risolvere la vertenza è necessario quindi appurare se la cassa malati nella fattispecie ha assunto un comportamento temerario o sconsiderato.
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Erwägung 4
 
4.1. Il Tribunale cantonale ha ritenuto che la cassa malati aveva da lungo tempo acquisito agli atti tutti gli elementi per decidere sul merito. In particolare già con la trasmissione del preventivo del dott. B.________ del 18 gennaio 2019, e le relative radiografie, era chiaro che il dente si era rotto in seguito a un infortunio e che la cassa malati avrebbe potuto decidere sul merito e prendere a carico il sinistro come richiesto dall'assicurata. Del resto, il dentista di fiducia della cassa malati, Dott. C.________, nel suo rapporto del 25 luglio 2019 non fa altro che confermare il suo precedente parere del 10 gennaio 2019. A mente del Tribunale cantonale il comportamento della cassa malati è quindi negligente e va sanzionato mettendo a suo carico la tassa di giustizia e le spese che l'assicurata ha dovuto assumere per difendere i suoi diritti.
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4.2. La cassa malati fa valere che la decisione del 7 agosto 2019 è intervenuta prima del giudizio del 9 settembre 2019, ancora durante il termine che il Tribunale cantonale le aveva impartito per prendere posizione in merito al ricorso del 12 luglio 2019. In queste condizioni, una denegata giustizia non può essere ritenuta e neppure un comportamento temerario o sconsiderato che giustificherebbe di metterle a carico la tassa di giustizia. Per quanto riguarda le spese di procedura messe a suo carico, la cassa malati rileva che queste non possono essere messe in relazione con la procedura davanti al Tribunale cantonale. Incombeva casomai alla cassa malati esaminare un eventuale rimborso delle spese di procedura.
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Erwägung 5
 
5.1. Tenuto conto della cronologia della corrispondenza intercorsa tra l'assicurata e la cassa malati, non si può qualificare il comportamento di quest'ultima di sconsiderato o temerario. Questo potrebbe essere il caso se la cassa malati avesse assunto una posizione insostenibile oppure un comportamento dilatorio o ancora violato i suoi obblighi di collaborare all'istruttoria della causa (DTF 128 V 323 consid. 1b pag. 324 con i riferimenti). Ora, la cassa, dopo un primo rifiuto motivato dall'assenza di causalità naturale tra il danno e l'evento annunciato, spiegato con il fatto che il dente avrebbe potuto rompersi anche senza un trauma (lettere del 14 gennaio e 4 febbraio 2019), ha indicato che il caso sarebbe stato sottoposto a un medico di fiducia. La situazione non era chiara, anche perché il dente era già stato devitalizzato da una ventina d'anni, come indicato dall'assicurata stessa e costatato dal Tribunale cantonale. Un complemento istruttorio era quindi giustificato, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale cantonale. Prima del rapporto del 25 luglio 2019, agli atti non figura alcun esame medico - se non il solo preventivo del dott. B.________ - che permetta di valutare se la rottura del dente fosse imputabile a un infortunio. È vero che il parere definitivo della cassa malati è stato preso solo in seguito alla presentazione del ricorso per denegata giustizia del 12 luglio 2019, il dott. C.________ ha infatti steso il suo rapporto il 25 luglio seguente, e la cassa malati ha emanato la sua decisione positiva il 7 agosto 2019. Tuttavia la cronologia non è così dilatoria come lo sostiene il Tribunale cantonale, sopratutto se si considera che l'assicurata ha chiesto una decisione formale in data 22 maggio 2019 e la decisione richiesta è intervenuta il 7 agosto successivo. In queste condizioni non vi sono gli estremi per derogare al principio della gratuità della procedura previsto dall'art. 61 lett. a LPGA. Il giudizio del Tribunale cantonale va pertanto annullato per quanto riguarda la decisione di porre a carico della cassa malati la tassa di giustizia e le spese di procedura in favore dell'assicurata.
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5.2. Per completezza, va precisato che le spese di procedura di fr. 100.- non possono essere messe a carico della cassa malati neppure sulla base dell'art. 61 lett. g LPGA, il quale prevede che il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento. Come evidenziato dal Tribunale cantonale stesso, l'assicurata ha agito senza essere patrocinata, ciò che le preclude, di regola il diritto al rimborso delle spese ripetibili. Un'eccezione è possibile ma solo se le spese, di fronte a una causa complessa, superano un volume di lavoro che si può richiedere ragionevolmente a un assicurato per difendere i suoi interessi (DTF 127 V 205 consid. 4b pag. 207). Nella fattispecie, le condizioni per ammettere questa eccezione non sono adempiute. In effetti, l'assicurata si è limitata a inoltrare delle semplici lettere di corrispondenza e il ricorso per denegata giustizia, nella sua brevità, non ha richiesto un impegno tale da giustificare il versamento di un'indennità per le spese ripetibili.
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6. Pur vincente in causa, la ricorrente non ha diritto alle spese ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). Le spese giudiziarie dovrebbero essere addossate all'opponente (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF). Viste le circostanze, l'opponente è stata incitata dal giudice cantonale delegato a mantenere il gravame dopo la decisione del 7 agosto 2019 (v. lettera del 21 agosto), si rinuncia al prelievo delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
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 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è accolto. La cifra 2 del dispositivo del giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 settembre 2019 è annullata.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
 
Lucerna, 17 febbraio 2020
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Parrino
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
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