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Informationen zum Dokument  BGer 1B_10/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_10/2020 vom 12.02.2020
 
 
1B_10/2020
 
 
Sentenza del 12 febbraio 2020
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Chaix, Presidente,
 
Kneubühler, Jametti,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________SA,
 
2. B.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Dipartimento federale delle finanze DFF, Servizio giuridico DFF, Bundesgasse 3, 3003 Berna.
 
Oggetto
 
Procedura penale; levata dei sigilli,
 
ricorso contro la decisione emanata il 28 novembre 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (BE.2019.13).
 
 
Fatti:
 
A. In seguito a una denuncia penale del 19 agosto 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha aperto un'inchiesta di diritto penale amministrativo nei confronti di B.________ per sospetto esercizio dell'attività d'intermediario finanziario senza disporre dell'autorizzazione prescritta dall'art. 44 della legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 22 giugno 2007 (LFINMA; RS 956.1), in relazione con l'art. 14 della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo del 10 ottobre 1997 (LRD; RS 955.0).
1
B. Con decisione di edizione di documenti del 24 luglio 2019, il DFF ha ordinato ad A.________SA (già C.________SA) di produrre gli atti di trust dai quali risulta che C.________SA aveva la funzione di Trustee o Protector tra il 16 marzo 2012 e il 29 ottobre 2013. Ha chiesto inoltre la documentazione relativa all'ammontare dei valori patrimoniali (detenuti da D.________) amministrati da C.________SA quale Trustee e Protector. Il 16 settembre 2019 A.________SA e B.________ hanno trasmesso i documenti richiesti, opponendosi alla loro perquisizione e chiedendo l'apposizione di sigilli. Il DFF ha respinto la richiesta della società e dichiarato inammissibile quella di B.________. Il 18 ottobre 2019 il DFF ha comunque sigillato le carte. Con decisione del 28 novembre 2019, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ha accolto la richiesta di levata dei sigilli inoltrata dal DFF, autorizzandolo a procedere alla cernita della documentazione.
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C. Avverso questa sentenza A.________SA e B.________ presentano un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiedono, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullarla, di respingere la richiesta di levata dei sigilli e di restituire le carte ai detentori.
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La CRP si conferma nella propria sentenza e rinuncia a formulare osservazioni, mentre il DFF si oppone alla concessione dell'effetto sospensivo e propone di respingere il ricorso in quanto ammissibile. I ricorrenti si riconfermano nelle loro tesi e conclusioni.
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Al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo in via superprovvisionale.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il ricorso in materia penale presentato contro una decisione di dissigillamento in relazione a una domanda di edizione di atti equivalente alla perquisizione di carte ai sensi dell'art. 50 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 (DPA; RS 313.0), ossia un provvedimento coattivo, è ammissibile (art. 79 LTF; DTF 139 IV 246 consid. 1.3). La decisione impugnata, che non pone fine al procedimento penale, è di natura incidentale; essa è nondimeno suscettibile di comportare un pregiudizio irreparabile (DTF 143 IV 462 consid. 1). Per lo meno la detentrice delle carte sequestrate, asseritamente tutelate da segreti, dispone di un interesse giuridico all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, che ne ordina il dissigillamento (art. 81 cpv. 1 LTF; sentenza 1B_71/2019 del 3 luglio 2019 consid. 1, non pubblicato in DTF 145 IV 273).
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1.2. Il procedimento giudiziario di dissigillamento non è assimilabile a una procedura in materia di misure cautelari, ragione per cui i motivi di ricorso non sono limitati alla violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF; sentenza 1B_454/2016 del 24 gennaio 2017 consid. 2). Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore; può scostarsene soltanto quando tale accertamento è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ossia arbitrario (DTF 145 V 326 consid. 1; 142 II 355 consid. 6 pag. 358), o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 LTF (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF), ciò che dev'essere dimostrato con una motivazione qualificata (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 I 377 consid. 1.2).
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Erwägung 2
 
2.1. I ricorrenti non contestano l'esistenza di sufficienti indizi di reato o la mancanza di una loro rilevanza probatoria, né di per sé la pertinenza delle carte sigillate per la procedura in esame, e neppure il fatto che C.________SA, ora A.________SA, avrebbe esercitato l'attività d'intermediario finanziario senza la necessaria autorizzazione. Si limitano in effetti a sostenere che anche nell'ipotesi in cui sia invocato un segreto legalmente protetto, ma non indicato all'art. 50 cpv. 2 DPA, occorrerebbe verificare nondimeno se nel caso concreto la perquisizione delle carte sarebbe comunque sproporzionata rispetto all'interesse al mantenimento del segreto. Ciò poiché nella fattispecie si sarebbe in presenza di un caso bagatella e di un agire non intenzionale, per il quale nell'ambito della procedura abbreviata il DFF aveva proposto un decreto penale con una multa di fr. 2'000.--, decaduto poiché non firmato dall'imputato (art. 65 cpv. 2 DPA). Si tratterrebbe quindi di un'infrazione di infima importanza, che non potrebbe prevalere sugli invocati segreti. Sostengono che la CRP, non procedendo in concreto alla ponderazione dei contrapposti interessi, avrebbe commesso un diniego di giustizia e violato la DTF 145 IV 273 consid. 3.5. Come si vedrà, l'assunto non regge.
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2.2. Secondo l'art. 50 cpv. 2 DPA, la perquisizione dev'essere fatta in modo da tutelare il segreto d'ufficio, come anche i segreti confidati, nell'esercizio del proprio ministero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai medici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari.
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2.2.1. La CRP ha accertato che i ricorrenti non si prevalgono di detti segreti, ritenuto ch'essi adducono che al dissigillamento delle carte sequestrate osterebbe soltanto il segreto bancario (art. 47 della legge federale sulle banche e le casse di risparmio dell'8 novembre 1934; LBCR; RS 952.0), il segreto professionale del fiduciario (art. 16 della legge ticinese sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009; LFid, RL 953.100), il segreto commerciale (art. 162 CP) nonché l'obbligo di discrezione di cui all'art. 35 della legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992 (LPD; RS 235.1). Richiamando la DTF 145 IV 273 consid. 3, ha poi rilevato che il segreto del revisore ai sensi dell'art. 730 cpv. 2 CP, menzionato all'art. 321 CP ma anch'esso non indicato nell'art. 50 cpv. 2 DPA, non consente di opporsi a una domanda di dissigillamento, motivo per cui il revisore è tenuto a deporre, riservato il caso in cui renda verosimile l'esistenza di interessi preponderanti al mantenimento del segreto.
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2.2.2. Il Tribunale federale ha infatti stabilito che, poiché l'art. 50 cpv. 2 DPA non menziona il segreto del revisore, in assenza di una base legale, l'interessato non può prevalersene per opporsi al dissigillamento (DTF 145 IV 273 consid. 3.4 con riferimenti anche alla dottrina); per contro, in presenza di un segreto professionale dimostrato ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 DPA spetta all'autorità di dissigillamento procedere a una prima cernita delle carte (DTF 145 IV 273 consid. 3.2). Il Tribunale federale ha accennato al rinvio previsto dall'art. 41 cpv. 2 DPA all'art. 173 cpv. 2 CPP, secondo cui i depositari di altri segreti protetti dalla legge sono tenuti a deporre; chi dirige il procedimento può nondimeno liberarli dall'obbligo di deporre se essi possono rendere verosimile che l'interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all'accertamento della verità. Ha aggiunto che nella misura in cui il dovere di confidenzialità dell'interessato nei confronti della mandante non è sufficiente per escludere la consegna delle carte, gli spetta dimostrare, in maniera circostanziata, quali ulteriori elementi potrebbero entrare in considerazione e rendere verosimile l'esistenza di un interesse preponderante al mantenimento del segreto su quello dell'accertamento della verità (DTF 145 IV 273 consid. 3.3 e 3.5; cfr. anche consid. 3.2; sentenza 1B_433/2017 del 21 marzo 2018 consid. 4.15; sull'art. 35 LPD vedi anche il Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005 pag. 1106 segg.).
11
2.2.3. In concreto la CRP ha accertato, rettamente, che dinanzi a essa i ricorrenti hanno invocato i citati segreti in maniera generica. Dai loro reclami risulta in effetti ch'essi non hanno sostanziato alcun interesse preponderante che potrebbe giustificare il mantenimento del suggellamento litigioso.
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Giova rilevare che anche nell'atto di ricorso in esame, disattendendo la citata prassi e il loro obbligo di motivazione (art. 42 LTF; DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3; 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106), essi non dimostrano, in maniera sufficiente, l'esistenza degli accennati segreti, né indicano quali altri elementi potrebbero entrare in considerazione, come rettamente rilevato dal DFF nella risposta, nella quale si sottolinea che la prescrizione del perseguimento penale interverrebbe il 9 luglio 2020. Né dimostrano del tutto che nella fattispecie l'interesse al mantenimento del segreto prevarrebbe su quello dell'accertamento della verità, osservato che secondo la dottrina l'interesse al segreto su quello dell'accertamento della verità dovrebbe essere ammesso in modo restrittivo, in particolare quando si tratti soltanto di un interesse economico (DTF 145 IV 273 consid. 3.3). Solo nella replica i ricorrenti accennano, sempre in maniera del tutto generica, al fatto che gli interessi in gioco sarebbero quelli dei clienti volti alla tutela della loro sfera privata economica, nonché quello della ricorrente a non divulgare i suoi segreti commerciali in un processo pubblico a beneficio dei suoi concorrenti. Ininfluente è pure il richiamo alla DTF 137 I 218, relativa a un'altra fattispecie, segnatamente alla ponderazione tra l'interesse pubblico alla ricerca della verità e quello privato dell'accusato all'inutilizzabilità di prove acquisite illegittimamente.
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2.2.4. In tale ambito i ricorrenti disattendono inoltre che quando chi è direttamente interessato dal provvedimento coercitivo sia lui stesso imputato, il suo segreto non costituisce di massima un impedimento al dissigillamento (cfr. art. 264 cpv. 1 lett. c CPP; DTF 141 IV 77 consid. 5.2 pag. 83; 142 IV 207 consid. 9.3 pag. 225). Del resto, anche il segreto professionale dell'avvocato copre unicamente la sua attività professionale specifica, ma non quando egli agisca quale amministratore (DTF 143 IV 462 consid. 2.2 e 2.3; 142 IV 207 consid. 10 e 11 pag. 227 seg. sul segreto bancario).
14
3. Ne segue che il ricorso dev'essere respinto in quanto ammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili al DFF, che ha vinto la causa nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF).
15
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
 
3. Comunicazione ai ricorrenti, al Dipartimento federale delle finanze e alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
 
Losanna, 12 febbraio 2020
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Chaix
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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