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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1199/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_1199/2017 vom 06.02.2020
 
 
6B_1199/2017
 
Ordinanza del 6 febbraio 2020
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Denys, Presidente,
 
Jacquemoud-Rossari, Jametti,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
L.________,
 
patrocinato dall'avv. Daniele Timbal,
 
istante,
 
contro
 
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano,
 
controparte.
 
Oggetto
 
Revisione di un decreto d'accusa del Ministero pubblico della Confederazione,
 
istanza di revisione contro il decreto d'accusa emanato l'11 maggio 2012 dal Ministero pubblico della Confederazione (SV.12.0544-PAS [EAII.04.0025-PAS]).
 
 
Fatti:
 
A. L'11 maggio 2012 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha emanato un decreto d'accusa nei confronti di L.________ per titolo di ripetuto riciclaggio di denaro grave giusta l'art. 305 bis n. 2 lett. b CP (punto n. 1 del dispositivo). Egli è stato sanzionato con una pena pecuniaria di 60 aliquote da fr. 30.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché con una multa di fr. 2'000.-- (punto n. 2 del dispositivo), ed è stato condannato al pagamento delle spese e degli emolumenti della procedura (punto n. 3 del dispositivo). È stata inoltre ordinata la confisca della totalità dei valori patrimoniali depositati sulla relazione intestata a C.C.________, di cui L.________ risultava essere avente diritto economico, presso la Banca D.D.________ SA, per un importo superiore a euro 1 milione (punto n. 4 del dispositivo), mentre i valori patrimoniali depositati sulla relazione E.E.________, di cui L.________ risultava essere titolare e avente diritto economico, presso lo stesso istituto bancario sono stati dissequestrati (punto n. 5 del dispositivo). In assenza di opposizione, il decreto d'accusa è passato in giudicato.
1
In breve il decreto d'accusa espone che A.________, fratello di L.________, è stato rinviato a giudizio in Italia con l'accusa di bancarotta fraudolenta aggravata e di usura aggravata per avere, fino al dicembre 2003, distratto illecitamente a società del gruppo J.________ una somma complessiva superiore a USD 50 milioni, confluita in Svizzera e in Liechtenstein, attraverso complesse operazioni di finanziamento e di polizze assicurative a copertura del rischio politico e finanziario. Dall'istruttoria svizzera è emerso che quanto distratto illecitamente da A.________ e altri correi in parte è confluito e in parte è stato fatto transitare dapprima su relazioni bancarie aperte da un prestanome di A.________ presso Banca O.________ e presso Banca P.________ e in un secondo tempo su relazioni bancarie presso F.F.________, ora Banca D.D.________ SA, tra cui il conto intestato a C.C.________ su cui è confluito l'importo di USD 1'611'000.--. I valori patrimoniali in questione sono stati in seguito movimentati da A.________, rispettivamente da L.________ dietro incarico del fratello. Il decreto imputa a L.________ di avere commesso, tra il 19 gennaio 2004 e il 24 marzo 2004 in correità con A.________ sebbene con ruoli distinti, 11 atti di riciclaggio di denaro, quale membro di una banda costituita con il fratello per esercitare sistematicamente il riciclaggio dei valori patrimoniali provento delle attività criminali perpetrate da A.________ in Italia.
2
B. Mediante due distinti atti d'accusa rispettivamente del 5 settembre 2013 e del 27 maggio 2015, il MPC ha promosso l'accusa dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale (TPF) nei confronti di A.________ per vari titoli di reato.
3
Con sentenza del 30 gennaio 2017, il TPF ha, per quanto qui di rilievo, abbandonato il procedimento penale a carico di A.________ per titolo di riciclaggio di denaro, per intervenuta prescrizione dell'azione penale. Ha in particolare ritenuto che il comportamento ascrittogli non potesse essere sussunto sotto l'aggravante generica del riciclaggio di denaro, non raggiungendo una soglia di gravità equiparabile ai casi esplicitamente menzionati dall'art. 305bis n. 2 lett. a-c CP. Quanto all'aggravante della banda composta con il fratello L.________, il TPF non ha intravisto nel loro sodalizio la volontà di associarsi in vista di commettere insieme diverse infrazioni indipendenti e neppure l'intensità, il grado di organizzazione e ripartizione dei ruoli richiesto dalla giurisprudenza per definire la banda e ha quindi escluso la sussistenza di tale aggravante. Non ricorrendo la forma grave del reato di riciclaggio di denaro, il TPF ha pertanto pronunciato l'abbandono del procedimento per intervenuta prescrizione dell'azione penale. A titolo abbondanziale, dando per ipotesi acquisiti sia il reato a monte, sia l'aspetto oggettivo del riciclaggio di denaro, sia infine la presenza di un caso grave, esso ha concluso che A.________ non sapesse né dovesse presumere che i valori patrimoniali pervenutigli potessero essere di origine criminosa, di modo che difettava in ogni caso il dolo nella forma diretta come in quella eventuale. Ancor più abbondanzialmente, il TPF ha infine evidenziato la mancata ricorrenza degli elementi costitutivi del reato a monte.
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C. Avvalendosi di questa sentenza, il 18 ottobre 2017 L.________ ha inoltrato un'istanza di revisione giusta l'art. 410 cpv. 1 lett. b CPP al Tribunale federale, di cui postula l'accoglimento con conseguente annullamento del decreto d'accusa dell'11 maggio 2012 e il rinvio della causa all'autorità designata dal Tribunale federale affinché pronunci un nuovo giudizio di formale abbandono del procedimento penale a suo carico, il rimborso della multa, delle spese e degli emolumenti pagati, nonché la liberazione rispettivamente la restituzione dei valori patrimoniali confiscati.
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D. Nel frattempo, con ricorso in materia penale del 12 settembre 2017, il MPC ha impugnato la sentenza del TPF.
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Con sentenza 6B_993/2017 del 20 agosto 2019, in parziale accoglimento del ricorso del MPC, questo Tribunale ha annullato la decisione del 30 gennaio 2017 emanata dalla Corte penale del TPF, rinviando la causa all'autorità precedente per nuovo giudizio.
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E. In seguito all'emanazione della citata sentenza 6B_993/2017, è stato ordinato lo scambio di scritti nel procedimento di revisione. Il MPC chiede che l'istanza sia dichiarata inammissibile per carente legittimazione attiva dell'istante, rispettivamente che sia respinta in quanto infondata nel merito. In occasione del secondo scambio di scritti, L.________ si riconferma nelle proprie conclusioni e, in via subordinata, postula la sospensione della procedura di revisione fino a giudizio definitivo del TPF nel procedimento penale a carico di A.________. Anche il MPC ribadisce le proprie conclusioni e chiede la reiezione della domanda di sospensione. Nelle sue osservazioni alla duplica del MPC, L.________ ha persistito nelle sue conclusioni.
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Diritto:
 
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 LTF).
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1.1. Nella DTF 141 IV 298, applicando per analogia l'art. 119a LTF, il Tribunale federale ha ammesso la propria competenza per statuire sulle istanze di revisione dei decreti di accusa emanati dal MPC.
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L'art. 119a LTF è stato abrogato con effetto dal 1° gennaio 2019, in seguito all'istituzione di una Corte d'appello in seno al Tribunale penale federale (RU 2017 5769). Secondo l'art. 132 cpv. 1 primo periodo LTF, la LTF si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore. Questa norma transitoria non disciplina unicamente i rapporti tra la LTF e le previgenti disposizioni procedurali della Confederazione, ma vale anche in caso di modifiche delle disposizioni della stessa LTF (sentenza 6B_1108/2013 del 25 marzo 2014 consid. 2.1.3 con rinvii). Poiché l'istanza di revisione è stata inoltrata prima dell'abrogazione dell'art. 119a LTF, questo Tribunale rimane competente per statuire sulla stessa (v. CHRISTOPH ERRASS, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3 aed. 2018, n. 1 ad art. 132 LTF), nonostante dal 1° gennaio 2019 sia entrata in funzione la nuova Corte d'appello del Tribunale penale federale, competente per giudicare le domande di revisione giusta l'art. 38a della legge del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP; RS 173.71) nonché l'art. 21 cpv. 1 CPP.
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La competenza del Tribunale federale è quindi data.
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1.2. La procedura di revisione è retta dal CPP; l'art. 413 cpv. 2 lett. b CPP non è tuttavia applicabile (vecchio art. 119a cpv. 2 LTF per analogia; DTF 141 IV 298 consid. 1.7). Essa si suddivide essenzialmente in due fasi: quella dell'esame preliminare (art. 412 cpv. 1 e 2 CPP) e quella dell'esame sostanziale del motivo di revisione invocato (art. 412 cpv. 3 e 4 nonché art. 413 CPP; v. sentenza 6B_791/2014 del 7 maggio 2015 consid. 2.2, non pubblicato in DTF 141 IV 298).
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Erwägung 2
 
2.1. Secondo l'art. 411 CPP l'istanza di revisione dev'essere motivata, deve indicare e comprovare i motivi di revisione invocati. L'istanza fondata sulla violazione della CEDU (art. 410 cpv. 2 CPP) o sulla contraddizione con una decisione penale successiva (art. 410 cpv. 1 lett. b CPP) dev'essere presentata entro 90 giorni da quando l'interessato è venuto a conoscenza della decisione in questione (art. 411 cpv. 2 CPP). La legittimazione per proporre un'istanza di revisione è disciplinata dagli art. 381 seg. CPP (NIGGLI/MAEDER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3
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2.2. Diretta contro un decreto d'accusa del MPC passato in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP), l'istanza di revisione è proponibile (art. 410 cpv. 1 CPP). Essa è motivata e inoltrata entro il termine di 90 giorni dal 21 luglio 2017, data a partire dalla quale l'istante è venuto a conoscenza della decisione penale successiva alla base della domanda di revisione.
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2.3. Il MPC contesta la legittimazione dell'istante, non potendo egli prevalersi di una sentenza successiva emessa nei confronti di un altro imputato. Difetterebbe, comunque sia, di un interesse giuridicamente protetto a richiedere, a mezzo di revisione, l'annullamento della confisca del conto bancario intestato a C.C.________, di cui sarebbe unicamente beneficiario economico.
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L'istante è senz'altro aggravato dal decreto d'accusa di cui chiede la revisione, nella misura in cui è stato condannato e sanzionato per titolo di ripetuto riciclaggio di denaro grave, ed è quindi legittimato a proporre tale rimedio. Nel sostenere il contrario, il MPC travisa l'opinione dottrinale espressa da MARIANNE HEER, secondo cui difetta della legittimazione a presentare la revisione il correo condannato, non risultando aggravato con riferimento alla punibilità degli altri partecipanti (HEER, op. cit., n. 16 ad art. 410 CPP). Ciò vuol dire unicamente che il correo non può chiedere una revisione nell'ottica di modificare la posizione di questi ultimi, non disponendo in tal caso di un interesse giuridicamente protetto al rimedio (v. al riguardo ZBJV 1974/110 pag. 270 richiamata dalla stessa autrice, op. cit., nota a piè di pagina n. 43 ad art. 410 CPP). Orbene, in concreto l'istante chiede la revisione del giudizio che lo riguarda personalmente e non di quello emesso nei confronti di un altro partecipante.
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Fondata invece appare l'obiezione in relazione alla confisca del conto bancario ordinata nel decreto d'accusa impugnato. Per costante giurisprudenza infatti dispone di un interesse giuridicamente protetto chi vanta sui valori confiscati un diritto di proprietà o un diritto reale limitato (segnatamente un diritto di pegno). Anche il titolare di averi bancari confiscati può prevalersi di un tale interesse, in quanto fruisce di un diritto obbligatorio di disposizione sul conto, corrispondente sotto il profilo economico a un diritto reale sul denaro contante (DTF 137 IV 33 consid. 9.1; 128 IV 145 consid. 1a). Difetta per contro di un interesse giuridicamente protetto il detentore economico (azionista di una società o fiduciante) di un conto, essendo solo indirettamente toccato dalla confisca. L'avente diritto economico non dispone dunque della legittimazione a chiedere la revisione di un decreto d'accusa che ordina la confisca (art. 382 cpv. 1 CPP; v. sentenze 1B_498/2017 del 27 marzo 2018 consid. 4.1; 1B_94/2012 del 2 aprile 2012 consid. 2.1, in SJ 2012 I pag. 353; 6B_410/2013 del 5 gennaio 2016 consid. 3.5). È quindi a torto che l'istante pretende che sarebbe assurdo non poter chiedere l'annullamento completo del decreto con cui è stato condannato. L'art. 413 cpv. 2 CPP permette infatti, qualora i motivi di revisione addotti siano fondati, di annullare anche solo parzialmente la decisione impugnata. Non si giustifica di accordare all'istante più di quanto abbia un interesse giuridicamente protetto a postulare. Il fatto che la confisca sarebbe la diretta conseguenza della condanna penale di cui chiede la revisione e che il decreto impugnato non sarebbe stato intimato alla titolare del conto confiscato, come obiettato dall'istante, nulla muta al riguardo. Ne segue che l'istanza di revisione è inammissibile nella misura in cui è volta all'annullamento della confisca dei valori patrimoniali depositati sulla relazione intestata a C.C.________ (punto n. 4 del dispositivo del decreto d'accusa dell'11 maggio 2012), difettando l'istante della legittimazione al riguardo.
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2.4. Secondo il MPC, l'istanza sarebbe anche abusiva. Ritiene che, se avesse ritenuto davvero infondate le imputazioni a suo carico, l'istante avrebbe dovuto interporre formale opposizione contro il decreto d'accusa. Le ragioni addotte per spiegare la mancata opposizione sarebbero pretestuose. La censura relativa alla sua condanna, sollevata con un rimedio giuridico straordinario, sarebbe pertanto abusiva.
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2.4.1. Giusta l'art. 412 cpv. 2 CPP, il tribunale non entra nel merito se l'istanza è manifestamente inammissibile o infondata (" 
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2.4.2. Il motivo di revisione di cui all'art. 410 cpv. 1 lett. b CPP costituisce un caso particolare di nuovi fatti e mezzi di prova giusta l'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP (DTF 144 IV 121 consid. 1.6). Ciò nonostante, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, contrariamente a quanto prevale nel contesto dell'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, in caso di contraddizione intollerabile tra un decreto d'accusa e una decisione penale successiva, è irrilevante che i fatti posti a fondamento di quest'ultima fossero noti sin dall'inizio all'istante, siano stati da lui sottaciuti senza validi motivi e potessero essere addotti nell'ambito di una procedura ordinaria. La possibilità che l'imputato aveva di impugnare il decreto d'accusa con un'opposizione non motivata (v. art. 354 cpv. 2 CPP) non esclude la revisione in presenza di una decisione penale successiva contrastante. L'art. 410 cpv. 1 lett. b CPP deve evitare che due decisioni penali si contraddicano in maniera tanto intollerabile da far apparire necessariamente errata una di esse (sentenza 6B_980/2015 del 13 giugno 2016 consid. 1.4).
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Considerato quanto precede in concreto l'istanza di revisione, diretta contro un decreto d'accusa e fondata sull'art. 410 cpv. 1 lett. b CPP, non può essere qualificata come abusiva.
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2.5. Come già esposto (v. supra consid. 2.4.1), secondo la giurisprudenza, nell'ambito dell'esame preliminare il tribunale può rifiutare di entrare nel merito di un'istanza basata su motivi manifestamente infondati (DTF 143 IV 122 consid. 3.5).
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2.5.1. Secondo l'art. 410 cpv. 1 lett. b CPP, richiamato dall'istante, è possibile chiedere la revisione in particolare di un decreto d'accusa ove contraddica in modo intollerabile una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti. Trattasi di un motivo di revisione assoluto che, se dato, comporta l'annullamento (totale o parziale) del decreto precedente indipendentemente dalla sua correttezza materiale (DTF 144 IV 121 consid. 1.6).
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La contraddizione, che dev'essere evidente e intollerabile, può riguardare unicamente i fatti. Non costituisce motivo di revisione una contraddizione nell'applicazione del diritto o una modifica successiva della giurisprudenza, anche se il quesito da risolvere era il medesimo in entrambe le decisioni (sentenza 6B_972/2019 del 9 ottobre 2019 consid. 3.2).
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Il motivo di revisione dell'art. 410 cpv. 1 lett. b CPP sussiste ad esempio nel caso in cui diversi partecipanti agli stessi fatti siano perseguiti e giudicati separatamente e una decisione presa nei confronti di uno di essi sia in un secondo tempo contraddetta in modo intollerabile da una successiva decisione relativa a un altro partecipante, in seguito a una divergente valutazione della situazione di fatto (HEER, op. cit., n. 90 ad art. 410 CPP; SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 15 ad art. 410 CPP; MINI, op. cit., n. 9 ad art. 410 CPP). Non vi è invece spazio per una revisione laddove i fatti siano giudicati diversamente unicamente sotto il profilo soggettivo o delle caratteristiche personali degli interessati, con riferimento segnatamente all'intenzione, alla negligenza, alla particolare mancanza di scrupoli o pericolosità, oppure ancora all'imputabilità (HEER, op. cit., n. 93 ad art. 410 CPP; SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 16 ad art. 410 CPP; NIGGLI/MAEDER, op. cit., n. 62 ad art. 119a LTF).
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2.5.2. In concreto l'istante si avvale della sentenza del 30 gennaio 2017 emanata dal TPF nei confronti del fratello A.________. Trattasi effettivamente di una decisione penale successiva, in quanto posteriore al decreto d'accusa di cui è chiesta la revisione. Tale decisione è tuttavia stata annullata da questo Tribunale con sentenza 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 e la causa rinviata al TPF per nuova decisione.
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Formalmente non vi è dunque più alcuna decisione penale successiva ai sensi dell'art. 410 cpv. 1 lett. b CPP. È pur vero che la citata sentenza di questo Tribunale ha accolto solo parzialmente il ricorso a suo tempo inoltrato dal MPC contro la decisione del TPF. Infatti, le censure dirette contro la conclusione di quest'ultimo in merito al mancato adempimento dell'aggravante della banda composta con il fratello sono sfuggite a un esame di merito (v. sentenza 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 consid. 4.3.6), e limitatamente a questo aspetto l'invocata decisione del TPF continua pertanto a sussistere. Trattasi di un punto ormai definitivo che non può più essere rimesso in discussione né dinanzi al TPF, a cui la causa è stata rinviata, né dinanzi a questo Tribunale, chiamato eventualmente a pronunciarsi sulla decisione a venire dello stesso TPF (sulla portata di una decisione di rinvio del Tribunale federale v. DTF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 II 334 consid. 2). Da ciò nondimeno l'istante nulla può dedurre per le ragioni che seguono.
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2.5.3. Le aggravanti del reato di riciclaggio di denaro, tra cui figura anche la banda (art. 305bis n. 2 lett. b CP), costituiscono delle circostanze personali ai sensi dell'art. 27 CP (sentenza 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 consid. 4.2). Come testé esposto (v. supra consid. 2.5.1), il rimedio della revisione giusta l'art. 410 cpv. 1 lett. b CPP non è dato laddove la contraddizione tra due decisioni concerna le caratteristiche personali. Anche sotto questo aspetto, il motivo di revisione invocato è quindi infondato.
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2.5.4. In simili circostanze il motivo di revisione appare manifestamente infondato, di modo che non si giustifica di entrare nel merito dell'istanza.
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Secondo l'art. 412 cpv. 2 e 3 CPP, la non entrata nel merito può essere decisa prima dello scambio di scritti. In concreto, questo Tribunale ha ordinato lo scambio di scritti al fine di permettere all'istante di prendere posizione sull'annullamento della decisione penale successiva su cui fondava la sua domanda di revisione. Lo scambio di scritti non osta tuttavia all'evasione dell'istanza in applicazione dell'art. 412 cpv. 2 CPP (v. SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 4 ad art. 412 CPP; JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 5 ad art. 412 CPP).
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3. L'istante postula la sospensione della presente procedura nell'attesa della crescita in giudicato del nuovo giudizio nei confronti del fratello A.________, qualora la sua istanza fosse ritenuta prematura. Paventa in caso contrario il rischio di non poter più ripresentare un'istanza di revisione, potendo essere considerata tardiva o ripetitiva. La sospensione si imporrebbe anche per ragioni di economia processuale, evitando all'autorità di chinarsi due volte sull'istanza di revisione della medesima decisione.
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3.1. Secondo l'art. 412 cpv. 2 CPP, il tribunale non entra nel merito di un'istanza di revisione segnatamente se è già stata presentata invocando gli stessi motivi e respinta. Nell'ambito di una seconda procedura di revisione della medesima causa possono dunque essere vagliati solo i motivi non considerati o ritenuti non determinanti nella precedente procedura di revisione (sentenza 1B_31/2017 del 22 marzo 2017 consid. 3.4). L'allegazione degli stessi motivi già fatti valere con istanze di revisione anteriori è quindi preclusa unicamente ove essi siano già stati oggetto di un esame di merito (HEER, op. cit., n. 8 ad art. 412 CPP; NIGGLI/MAEDER, op. cit., n. 98 ad art. 119a LTF).
33
3.2. Come visto (v. supra consid. 2.5.4), nella fattispecie non è possibile entrare nel merito dell'istanza e quindi procedere a un esame materiale del motivo di revisione invocato. Poiché essa non viene respinta, ma deve essere dichiarata inammissibile in assenza di un esame di merito, non vi è il rischio che all'istante sia preclusa la possibilità di inoltrare un'eventuale nuova istanza di revisione sulla base dell'art. 410 cpv. 1 lett. b CPP.
34
Non si vede inoltre per quale ragione dovrebbe essere sin d'ora considerata tardiva, non sussistendo una decisione penale successiva in contraddizione intollerabile con il decreto d'accusa di cui chiede la revisione. Non è infatti acquisito che la futura decisione che il TPF dovrà rendere nei confronti di A.________ contraddirà in modo intollerabile suddetto decreto, ciò che neppure l'istante pretende.
35
Per quanto attiene agli accennati inconvenienti della mancata sospensione della procedura sotto il profilo dell'economia processuale, sono compensati dalla possibilità per l'istante di disporre di un rimedio giuridico supplementare. Infatti, competente per statuire su un'eventuale nuova istanza di revisione contro il decreto d'accusa del MPC, è la Corte d'appello del TPF (art. 33 lett. c e 38a LOAP) le cui decisioni sono impugnabili con ricorso in materia penale al Tribunale federale (art. 80 cpv. 1 LTF).
36
Per tutte queste ragioni, non si giustifica sospendere la presente procedura.
37
4. Ne segue che l'istanza di revisione sfugge a un esame di merito e dev'essere dichiarata inammissibile.
38
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP; art. 66 cpv. 1 LTF) e sono pertanto poste a carico dell'istante che, nonostante l'annullamento della decisione del TPF posta a fondamento del rimedio della revisione, ha persistito nelle proprie conclusioni.
39
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. L'istanza di revisione è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dell'istante.
 
3. Comunicazione alle parti.
 
Losanna, 6 febbraio 2020
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy
 
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