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Informationen zum Dokument  BGer 2C_781/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_781/2019 vom 23.01.2020
 
 
2C_781/2019
 
 
Sentenza del 23 gennaio 2020
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Seiler, Presidente,
 
Zünd, Aubry Girardin,
 
Cancelliere Savoldelli.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.A.________,
 
patrocinato dagli avv. Yasar Ravi e Giulia Togni,
 
ricorrente,
 
contro
 
Sezione della popolazione,
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Revoca di un permesso di domicilio,
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 25 luglio 2019 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.119).
 
 
Fatti:
 
A. Nel maggio 2010, il cittadino kosovaro A.A.________ è entrato in Svizzera dove, il 30 giugno successivo, si è sposato con la cittadina elvetica B.A.________.
1
A seguito del matrimonio, egli ha ottenuto un permesso di dimora annuale e, a partire dal 30 giugno 2015, un permesso di domicilio.
2
B. Considerato che A.A.________ avesse sottaciuto dei fatti essenziali per ottenerne il rilascio, il 17 agosto 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino gli ha revocato il permesso di domicilio, aggiungendo che avrebbe esaminato se rilasciargli un permesso di dimora.
3
Tale provvedimento è stato avallato su ricorso, dapprima dal Consiglio di Stato (30 gennaio 2018), quindi dal Tribunale cantonale amministrativo (25 luglio 2019).
4
C. Il giudizio della Corte cantonale è stato impugnato davanti al Tribunale federale con ricorso in materia di diritto pubblico del 13 settembre 2019. In riforma dello stesso, viene chiesto che la validità del permesso di domicilio sia confermata.
5
Il Tribunale amministrativo e la Sezione della popolazione hanno fatto rinvio alle motivazioni e alle conclusioni della querelata sentenza. Il Consiglio di Stato si è invece rimesso al giudizio di questa Corte.
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Diritto:
 
1. Presentata nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è nella fattispecie ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF, in quanto concerne la revoca di un permesso che avrebbe altrimenti ancora effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).
7
In ragione dell'effetto devolutivo del ricorso interposto, l'insorgente è però legittimato a formulare conclusioni riguardanti solo l'annullamento e la riforma della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo. Nella misura in cui sono direttamente volte all'annullamento delle decisioni della Sezione della popolazione rispettivamente del Consiglio di Stato, le conclusioni tratte nel ricorso sono quindi inammissibili (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144).
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Erwägung 2
 
2.1. Con ricorso in materia di diritto pubblico può tra l'altro venire censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). In via generale, confrontato con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); esso non è vincolato né agli argomenti fatti valere nel ricorso né ai considerandi sviluppati dall'istanza precedente (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina infatti simili censure solo se l'insorgente le ha sollevate in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).
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2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove agli atti (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.2).
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3. La procedura concerne la revoca del permesso di domicilio di cui beneficiava il ricorrente, confermata da ultimo dai Giudici ticinesi dopo aver considerato che egli avesse sottaciuto dei fatti essenziali nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione medesima.
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3.1. Giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 62 lett. a LStrI, il permesso di domicilio può essere revocato quando lo straniero ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali.
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3.1.1. In base all'art. 62 lett. a LStrI, sono considerati essenziali non solo gli aspetti riguardo ai quali l'interessato è espressamente interrogato, ma anche quelli di cui deve conoscere la rilevanza ai fini della decisione sulla concessione del permesso richiesto; per giurisprudenza costante, così è di regola per il fatto che la comunione tra i coniugi, sulla quale si basa il diritto di soggiorno, non è più vissuta (art. 90 LStrI; sentenze 2C_261/2018 del 7 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_682/2012 del 7 febbraio 2013 consid. 4.1; 2C_375/2012 del 3 settembre 2012 consid. 3.1 e 2C_299/2012 del 6 agosto 2012 consid. 4.1). Benché abbia unicamente una portata indiretta, pure in questo ambito è determinante la giurisprudenza secondo cui ogni richiamo a un matrimonio che non è più vissuto ed esiste quindi solo sulla carta, rispettivamente a un'unione coniugale compromessa, in assenza di concrete possibilità di riconciliazione, è abusivo (DTF 135 II 1 consid. 4.2 pag. 9; sentenza 2C_726/2011 del 20 agosto 2012 consid. 3.1.2; 130 II 113 consid. 4.2 pag. 117).
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Di regola, l'intenzione reale dei coniugi non può essere stabilita attraverso una prova diretta ma solo tramite indizi (sentenze 2C_726/2011 del 20 agosto 2012 consid. 3.1.2 e 2C_811/2010 del 23 febbraio 2011 consid. 4.4.1); d'altra parte, lo stato di fatto che porta a qualificare il richiamo a un'unione coniugale come abusivo non può essere ammesso con facilità (DTF 135 II 1 consid. 4.2 pag. 9; sentenza 2C_726/2011 del 20 agosto 2012 consid. 3.1.2).
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3.1.2. La dissimulazione è data quando lo straniero espone alle autorità le ragioni della sua domanda in maniera da provocare, rispettivamente mantenere, una falsa apparenza in merito a un fatto essenziale (sentenza 2C_726/2011 del 20 agosto 2012 consid. 3.1.1 con rinvii). Il silenzio in merito a un fatto o l'informazione errata devono essere finalizzati all'ottenimento dell'autorizzazione di soggiorno richiesta (sentenze 2C_15/2011 del 31 maggio 2011 consid. 4.2.1 e 2C_60/2008 del 9 giugno 2008 consid. 2.2.1). Per ammettere una simile intenzione non è tuttavia necessario che lo straniero sia sicuro dell'importanza degli stessi; come detto, è sufficiente che ne dovesse riconoscere la rilevanza (sentenze 2C_633/2009 del 22 marzo 2010 consid. 3.1 e 2C_651/2009 del 1° marzo 2010 consid. 4.1).
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L'interessato non è inoltre liberato dall'obbligo di informare nemmeno quando, dando prova di diligenza, le autorità avrebbero potuto accertare esse stesse i fatti determinanti (sentenze 2C_682/2012 del 7 febbraio 2013 consid. 4.1; 2C_299/2012 del 6 agosto 2012 consid. 4.1; 2C_811/2010 del 23 febbraio 2011 consid. 4.1).
16
3.2. Anche in presenza delle condizioni per procedere a una revoca occorre infine che la ponderazione dei differenti interessi - pubblici e privati - in gioco faccia apparire la misura decisa come proporzionata alle circostanze specifiche (art. 96 LStrI; DTF 135 II 377 consid. 4.3 pag. 381; sentenze 2C_988/2014 del 1° settembre 2015 consid. 5; 2C_682/2012 del 7 febbraio 2013 consid. 5 e 2C_726/2011 del 20 agosto 2012 consid. 3.1.1).
17
4. Sul piano formale, il ricorrente ritiene che il Tribunale amministrativo abbia leso il suo diritto di essere sentito. Così come esposta, in relazione al rigetto della domanda di audizione di sé stesso e della coniuge, la critica si confonde tuttavia con quella dell'accertamento dei fatti rispettivamente dell'apprezzamento delle prove, cui va data risposta più oltre.
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Erwägung 5
 
5.1. Come rammentato, il 17 agosto 2016 le autorità migratorie ticinesi hanno revocato il permesso di domicilio di A.A.________, poiché al momento della sua richiesta aveva sottaciuto che l'unione coniugale non era più data. Esprimendosi su ricorso, la Corte cantonale è stata di medesimo avviso; nel suo giudizio, ha infatti rilevato:
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che, in sede d'interrogatorio di polizia, entrambi i coniugi hanno ammesso che nel mese di luglio 2015 - in concomitanza del rilascio del permesso di domicilio - la loro unione coniugale era già cessata e che questo dimostra che, a quel momento, il loro matrimonio era già in crisi ed esisteva quindi soltanto sulla carta;
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che ciò è confermato dall'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale, presentata l'11 gennaio 2016 da B.A.________ alla Pretura competente, in cui il patrocinatore indica che dal luglio 2015 la sua assistita non aveva più saputo nulla del consorte se non che passava di tanto in tanto, in sua assenza, per ritirare la corrispondenza;
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che il fatto che, fino alla fine del 2015, il ricorrente abbia avuto ufficialmente il medesimo domicilio della moglie non è decisivo;
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che non permettono di giungere a conclusioni a lui più favorevoli le dichiarazioni rilasciate circa la presenza del ricorrente presso l'abitazione coniugale fino all'autunno 2015 da alcuni conoscenti della coppia (il proprietario del vicino bar C.________, l'inquilino D.________ e il testimone di nozze E.________) e prodotte dinnanzi al Governo ticinese, in quanto non attestano nulla in merito alla relazione effettivamente vissuta fino a quel momento tra i coniugi;
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che, sempre davanti alla polizia, la moglie del ricorrente aveva finanche ammesso che l'unione coniugale era durata fino alla fine del 2014 circa anche se poi, dinnanzi al Consiglio di Stato, l'insorgente ha tentato di rimettere in discussione questa affermazione, versando agli atti una dichiarazione prestampata in cui la consorte precisava di avere vissuto una vera e serena relazione con il marito fino al mese di novembre 2015;
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che, proprio nel ricorso al Consiglio di Stato, l'insorgente aveva asserito di avere vissuto una vera e serena relazione con la moglie soltanto fino al mese di agosto 2015, e la contraddittorietà delle loro affermazioni pendente causa dimostra come essi tentino invano di confutare le convergenti dichiarazioni della prima ora, rilasciate da entrambi alla polizia cantonale e rimaste incontestate ancora al momento del provvedimento dipartimentale.
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5.2. Preso atto dell'apprezzamento delle prove qui riassunto, il ricorrente ne denuncia l'arbitrarietà: da un lato, per quanto riguarda la sua deposizione dell'8 marzo 2016 davanti alla polizia cantonale; d'altro lato, in merito alle dichiarazioni di terze persone versate agli atti. Nei due casi, la critica va condivisa.
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5.2.1. Alla richiesta di descrivere la sua situazione personale e famigliare, formulatagli dalla polizia cantonale l'8 marzo 2016, il ricorrente ha infatti risposto come segue:
27
"Ora vivo solo. Io e mia moglie ci siamo separati effettivamente da gennaio 2016, tuttavia già da fine luglio i rapporti con mia moglie stavano peggiorando. Ad inizio agosto 2015 mi sono recato per due settimane in vacanza da solo in Kossovo, dopo di che per circa un mese ho lavorato in Svizzera interna sempre per la stessa ditta F.________. Da metà settembre circa fino a fine anno di tanto in tanto sono ancora rimasto a casa con mia moglie ma poi, dato che litigavamo spesso, in più occasioni venivo ospitato da mio fratello che abita a X.________ o da colleghi di lavoro. In data 24.02.2016 abbiamo ricevuto la sentenza di separazione".
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A una domanda diretta relativa alla durata effettiva della convivenza rispettivamente dell'unione coniugale, ha quindi indicato:
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"più o meno da metà maggio 2010 fino a luglio 2015 consecutivamente, poi, come già spiegato, da quest'ultima data fino a gennaio 2016 in modo alternato"
30
"i primi problemi con la moglie sono iniziati più o meno a metà 2015, io non pensavo di separarmi da lei. È stata mia moglie a voler rivolgersi ad un avvocato per la separazione. Fino a metà 2015 più o meno il rapporto funzionava, capitavano dei litigi ma nulla che mi facesse pensare a una separazione. Anche nel 2014 avevamo avuto delle discussioni, sempre legate al lavoro"
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Di conseguenza, egli non ha affatto ammesso che nel luglio 2015 l'unione coniugale fosse cessata, come risulta dal giudizio impugnato. Semmai, ha segnalato che, dopo alcune discussioni sorte già in precedenza, a metà 2015 sono emersi nuovi contrasti e che - nei mesi successivi, ma non prima - essi si sono poi rivelati insanabili.
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5.2.2. Come detto, l'arbitrio nella lettura delle prove agli atti non è però dato solo in relazione all'esito dell'interrogatorio del ricorrente, ma pure alle dichiarazioni rilasciate il 16 e 17 ottobre 2016 da alcuni conoscenti della coppia e, segnatamente, da E.________.
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A differenza di quanto vale per le dichiarazioni di C.________ e di D.________ - che si riferiscono alla sola coabitazione ma non attestano nulla in merito alla qualità della relazione vissuta fino a quel memento tra i coniugi - la dichiarazione di E.________, testimone di nozze della coppia, dà infatti conto anche di tale aspetto, indicando:
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"confermo di aver conosciuto bene la coppia A.A.________-B.A.________ e di essere stato il loro testimone di nozze il 30 giugno 2010 presso l'Ufficio di Stato Civile di Y.________ [...] Successivamente sono stato ospite a casa loro a Y.________ oppure loro erano ospiti miei, fino all'autunno-inverno 2015 quando il loro rapporto è deteriorato ed A.A.________ è stato costretto ad abbandonare il tetto coniugale"
35
5.3. Proceduto a queste precisazioni resta da esaminarne l'impatto che le stesse hanno sull'apprezzamento delle prove nel suo complesso. In effetti, per scostarsi dai fatti contenuti nel giudizio impugnato non basta un loro accertamento arbitrario ma occorre nel contempo che l'eliminazione del vizio riscontrato possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
36
 
Erwägung 6
 
6.1. Benché allo straniero competa un obbligo di collaborazione durante tutta la procedura (art. 90 LStr), la prova del sussistere delle condizioni per la pronuncia di una revoca del permesso di soggiorno incombe nella sua sostanza all'autorità (sentenze 2C_988/2014 del 1° settembre 2015 consid. 3.1; 2C_1046/2011 del 14 agosto 2012 consid. 4.3 e 2C_60/2008 del 9 giugno 2008 consid. 2.2). Una prova è fornita quando l'autorità chiamata a decidere giunge alla conclusione che il fatto, così come affermato o sostenuto, sussiste davvero. Una certezza assoluta non è richiesta; basta un grado di verosimiglianza, che non lascia spazio a ragionevoli dubbi (sentenza 2C_988/2014 del 1° settembre 2015 consid. 3.1, relativo a un caso di revoca analogo; PATRICK KRAUSKOPF/KATRIN EMMENEGGER/FABIO BABEY, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2aed. 2016, n. 207 ad art. 12 PA).
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6.2. Preso atto dei fatti che risultano dal giudizio impugnato, corretti nel senso indicato nel precedente considerando 5.2, tale grado di verosimiglianza non è tuttavia raggiunto e la revoca in discussione non può quindi essere confermata.
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6.2.1. Da una parte, nell'istanza per l'ottenimento di misure di protezione dell'unione coniugale, che risale all'11 gennaio 2016, il patrocinatore della moglie del ricorrente rileva in effetti che "dallo scorso mese di luglio il marito non è più al domicilio coniugale" e che egli sembrerebbe "vivere dai propri genitori, ma in realtà nulla si sa di lui (se non che passa da casa ogni tanto, in assenza della moglie, a ritirare la corrispondenza) ". Inoltre, quando la polizia ha chiesto a B.A.________ di indicare per quanto tempo lei e il marito avessero effettivamente convissuto, quest'ultima ha risposto "dal marzo o aprile 2010 fino al mese di luglio 2015" aggiungendo che "l'unione coniugale è durata fino alla fine del 2014 circa. Poi la nostra relazione si è spenta".
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D'altra parte, però, con dichiarazione del 29 agosto 2016 indirizzata al Consiglio di Stato, B.A.________ ha osservato "che l'unione coniugale e la relativa regolare convivenza con il marito è durata fino alla fine del 2015 e non 2014 come indicato nella decisione del 17 agosto 2016 dell'Ufficio della migrazione, Servizio Stati terzi e mercato del lavoro. I primi problemi sono sorti a fine estate 2015, ma mio marito ha vissuto in casa fino a novembre". Anche durante l'interrogatorio davanti alla polizia, avvenuto il 25 febbraio 2016, e alla domanda se poteva descrivere la sua situazione personale e famigliare, ha quindi risposto che "dal mese di luglio 2015 io e mio marito non viviamo più insieme, principalmente perché lui era fuori cantone per lavoro" aggiungendo che la separazione definitiva sarebbe avvenuta solo nel gennaio 2016.
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6.2.2. Oltre alle affermazioni più recenti della moglie, contro l'esistenza di una situazione matrimoniale compromessa già prima della richiesta di concessione del permesso di domicilio, vanno poi pure le varie prese di posizione del ricorrente, sul cui effettivo tenore già si è detto in precedenza (consid. 5.2.1), ma non soltanto.
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Anche volendo relativizzare sia quanto indicato dalla moglie che dal ricorrente, in ragione di interessi concreti nella causa, va infatti rilevato che le loro affermazioni sono corroborate: da un lato, sia dalle impressioni stilate dall'agente di polizia, dopo avere interrogato i coniugi A.A.________; d'altro lato, dalla dichiarazione del testimone di nozze E.________. Nelle prime, è in effetti indicato che la situazione "ha iniziato a peggiorare dal mese di luglio 2015"; pure dalla dichiarazione di E.________, risulta quindi che un deterioramento della situazione tra i coniugi non è intervenuto nella prima metà del 2015, bensì nella seconda.
42
6.3. Alla luce della situazione descritta, in merito al fatto che al momento della domanda di rilascio/del rilascio del permesso di domicilio la comunione tra i coniugi fosse già compromessa (e il ricorrente dovesse quindi attirare l'attenzione su tale aspetto) restano pertanto più che ragionevoli dubbi. Di conseguenza, la prova richiesta alle autorità (precedente consid. 6.1) non è stata fornita, la revoca va annullata e la validità del permesso di domicilio confermata.
43
Visto il tempo oramai trascorso, anche un rinvio alle autorità cantonali per ulteriori accertamenti non appare infatti più opportuno (sentenza 2C_988/2014 del 1° settembre 2015 consid. 3.3); d'altra parte mal si comprende perché davanti a una situazione contraddittoria come quella descritta e ad un onere della prova sostanzialmente a carico dell'autorità gli accertamenti ancora possibili - come, ad esempio, la convocazione di E.________, al fine di approfondire quanto da lui indicato in forma scritta, oppure un'ulteriore audizione dei coniugi - non siano stati predisposti a tempo debito (sentenze 2C_211/2012 del 3 agosto 2012 consid. 3.1 in fine; 2C_595/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 3.4 e 2C_403/2011 del 2 dicembre 2011 consid. 3.3.3).
44
 
Erwägung 7
 
7.1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. In riforma della sentenza impugnata, la revoca del permesso di domicilio del ricorrente è annullata e il permesso di domicilio rilasciatogli mantiene la sua validità.
45
7.2. Il Tribunale amministrativo ticinese dovrà nuovamente esprimersi su spese e ripetibili della sede cantonale (art. 68 cpv. 5 e art. 107 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_173/2011 del 24 giugno 2011 consid. 6.2).
46
7.3. Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF); esso deve però corrispondere al ricorrente, patrocinato da due avvocati, un'indennità per ripetibili per la sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).
47
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. In riforma della sentenza impugnata, la revoca del permesso di domicilio del ricorrente è annullata.
 
2. Non vengono prelevate spese.
 
3. Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente un'indennità di fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale.
 
4. La causa è rinviata al Tribunale cantonale amministrativo per nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili per la sede cantonale.
 
5. Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.
 
Losanna, 23 gennaio 2020
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Seiler
 
Il Cancelliere: Savoldelli
 
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