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Informationen zum Dokument  BGer 2C_53/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_53/2020 vom 22.01.2020
 
 
2C_53/2020
 
 
Sentenza del 22 gennaio 2020
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Seiler, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Cesare Galloni,
 
ricorrente,
 
contro
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Permesso di dimora UE/AELS,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 novembre 2019 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.581).
 
 
Fatti:
 
A. L'11 settembre 2019 A.________, cittadino italiano ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino la decisione del 7 giugno 2019 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni che gli negava la modifica del permesso di dimora UE/AELS e nel contempo glielo revocava. Con invio raccomandato del 12 settembre 2019 è stato invitato a versare, entro un termine di dieci giorni dalla ricezione dell'invio, un anticipo delle spese di 600.--, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro il termine concesso il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 11 cpv. 1 LALPS [RL/TI 143.100]). La lettera raccomandata è stata rinviata al mittente il 23 settembre 2019, non essendo stata ritirata dal destinatario durante il periodo di giacenza presso l'ufficio postale.
1
Il 16 ottobre 2019 il Consiglio di Stato ha dichiarato il gravame irricevibile, l'anticipo richiesto non essendo stato versato entro il termine assegnato.
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B. Questa decisione è stata confermata su ricorso dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 22 novembre 2019. Egli ha osservato che, contrariamente a quanto affermato dall'insorgente, l'avviso di ritiro (relativo alla richiesta dell'anticipo delle spese inviata per raccomandata) andava considerato depositato nella cassetta delle lettere. Questi non aveva infatti fornito alcun elemento atto a confermare le sue affermazioni secondo cui gli invii destinati all'indirizzo da lui indicato quale recapito venivano smarriti e non consegnati; tali non andavano considerate le dichiarazioni di terzi da lui fornite, formulate in modo alquanto generico con frasi stereotipate. Il Giudice delegato ha poi aggiunto che, a prescindere da ciò, il Consiglio di Stato avrebbe comunque dovuto dichiarare l'impugnativa inammissibile, essendo stata inoltrata ben oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione litigiosa. Al riguardo ha precisato che avendo l'interessato omesso di informare l'autorità di prime cure (presso cui era pendente l'istanza di modifica del permesso di dimora) che si era trasferito, non si poteva rimproverare alla stessa di avere inviato la decisione del 7 giugno 2019 presso il recapito inizialmente indicato. L'invio raccomandato andava quindi considerato validamente notificato il 18 giugno 2019 (non essendo stato ritirato prima della scadenza del termine di giacenza di 7 giorni, cfr. art. 17 cpv. 4 LPAmm [RL/TI 165.100]), e il termine di ricorso (per effetto delle ferie giudiziarie, cfr. art. 16 cpv. 1 lett. b LPAmm) giunto a scadenza il 19 agosto 2019. Il gravame presentato l'11 settembre successivo era manifestamente tardivo e, di riflesso, inammissibile.
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C. Con ricorso spedito il 20 dicembre 2019, con cui censura una arbitraria revoca del proprio permesso di dimora nonché una violazione dell'art. 2 ALC (RS 0.142.112.68), A.________ si è rivolto al Tribunale federale chiedendo l'annullamento o comunque la riforma della sentenza cantonale, con conseguente annullamento o comunque riforma della decisione del 7 giugno 2019. Postula inoltre che venga conferito l'effetto sospensivo al gravame.
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Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il ricorrente è cittadino italiano e l'ALC gli conferisce, di principio, il diritto di lavorare nel nostro Paese (art. 4 e 10 cpv. 7 ALC; art. 2 cpv. 1, 7 e 28 allegato I ALC; art. 4 cpv. 3 OLCP [RS 142.203]), motivo per cui l'eccezione di cui all'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova applicazione nei suoi confronti (sentenza 2C_310/2012 del 12 novembre 2012 consid. 1.2). Il suo gravame, presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 e 46 cpv. 1 lett. c LTF) e diretto contro una decisione finale di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF), è quindi ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.
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1.2. Il suo patrocinatore, avvocato italiano del Foro di Roma è, in virtù dell'art. 21 LLCA (RS 935.61), legittimato a rappresentarlo dinanzi a questa Corte (sentenza 6B_68/2018 del 7 novembre 2018 consid. 1).
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1.3. In ragione dell'effetto devolutivo del ricorso interposto, il ricorrente è legittimato a presentare solo conclusioni riguardanti l'annullamento e/o la riforma della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo. Quella volta all'annullamento e/o alla riforma della decisione dell'autorità di prime cure è di conseguenza ammissibile (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144).
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Erwägung 2
 
2.1. Oggetto di disamina può essere unicamente la questione di sapere se il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha, a ragione, confermato il giudizio con cui il Governo ticinese ha dichiarato irricevibile il ricorso sottopostogli l'11 settembre 2019 (per mancato versamento dell'anticipo delle presunte spese processuali) rispettivamente ha aggiunto che lo stesso andava in ogni caso dichiarato inammissibile perché manifestamente tardivo. Altrimenti detto oggetto di giudizio è unicamente l'eventuale applicazione arbitraria del diritto procedurale cantonale. Ora, l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234 e rispettivi rinvii).
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2.2. Nella presente fattispecie l'allegato ricorsuale nulla contiene in merito all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 pag. 318 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133) dell'art. 11 LALPS in virtù del quale il Consiglio di Stato può esigere il versamento di un anticipo per le spese processuali e della conseguenza (l'inammissibilità dell'allegato ricorsuale) che deriva dalla mancata osservanza del termine accordato a tal fine, rispettivamente dell'art. 11 cpv. 1 LPAmm il quale prevede che le parti che presentano conclusioni in un procedimento devono sempre comunicare all'autorità il loro domicilio (vedasi anche art. 15 LStrI; RS 142.20) nonché dell'art. 17 cpv. 4 lett. a LPamm, secondo cui una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla, come è il caso dell'invio per posta raccomandata, è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso (ciò che peraltro corrisponde alla prassi di questa Corte cfr. DTF 139 IV 228 consid. 1.1 pag. 230) o che ne scaturirebbe formalismo eccessivo. Limitarsi ad affermare di avere sempre proceduto a tutte le dovute comunicazioni rispettivamente che la decisione del 7 giugno 2019 non sarebbe mai regolarmente pervenuta al proprio indirizzo, ragione per cui non poteva impugnarla entro 30 giorni, non adempie all'evidenza le esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. L'impugnativa sfugge pertanto ad un esame di merito.
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2.3. Infine, va aggiunto che un ricorso contenente censure di merito (arbitraria revoca del proprio permesso di dimora nonché una violazione dell'art. 2 ALC) avverso un giudizio che tratta unicamente aspetti formali non soddisfa le esigenze di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (DTF 123 V 335 consid. 1a pag. 336 seg. e 118 Ib 134 consid. 2 pag. 136).
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2.4. Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 LTF.
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Erwägung 3
 
3.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
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3.2. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
 
Losanna, 22 gennaio 2020
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Seiler
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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