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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1057/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_1057/2019 vom 13.01.2020
 
 
2C_1057/2019
 
 
Sentenza del 13 gennaio 2020
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Seiler, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________, per sé e in rappresentanza di
 
B.________ e C.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Permessi di dimora UE/AELS,
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 novembre 2019 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo
 
del Cantone Ticino (52.2019.540).
 
 
Fatti:
 
A. Il 7 agosto 2019 A.________, cittadino italiano, agente per sé e in rappresentanza della moglie, B.________ e del figlio, C.________, ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino la decisione del 14 giugno 2019 (la quale, dopo un tentativo infruttuoso di notifica per raccomandata, era stata rispedita per posta semplice agli interessati per conoscenza) con cui la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha negato loro il rilascio di permessi di dimora UE/AELS.
1
Con invio raccomandato dell'8 agosto 2019 gli insorgenti sono stati invitati a versare, entro un termine di dieci giorni dalla ricezione dell'invio, un anticipo delle spese di fr. 600.--, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro il termine concesso il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 11 cpv. 1 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998, LALPS [RL/TI 143.100]). La lettera raccomandata è stata rinviata al mittente il 17 agosto 2019 siccome non era stata ritirata dai destinatari durante il periodo di giacenza presso l'ufficio postale.
2
Il 25 ottobre 2019 il Consiglio di Stato ha dichiarato il gravame irricevibile, l'anticipo richiesto non essendo stato versato entro il termine assegnato.
3
Questa decisione è stata confermata su ricorso dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza dell'8 novembre 2019.
4
B. Il 16 dicembre 2019 A.________, agente sempre per sé e a nome dei suoi familiari, si è rivolto al Tribunale federale sostenendo di non avere mai ricevuto la "fattura/bollettino" né un richiamo perché nel caso contrario avrebbe provveduto al pagamento. Vi sarebbe quindi stato un errore o una mancata ricezione della posta. Chiede pertanto di "rivedere la pratica in oggetto e di ritornare la stessa all'Ufficio immigrazione per rivedere la sua posizione (...) ".
5
Il 20 dicembre 2019 il Tribunale federale ha informato i ricorrenti che il loro gravame non adempiva le esigenze di motivazione poste dai combinati art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e li ha invitati a rimediare alle mancanze riscontrate prima della scadenza del termine per ricorrere, in casu entro il 3 gennaio 2020 (art. 44 cpv. 1, 46 cpv. 1 lett. c, 48 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). I ricorrenti non hanno dato seguito alla richiesta.
6
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
7
 
Diritto:
 
1.
8
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186; 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rispettivi rinvii).
9
2.
10
2.1 Oggetto di disamina può essere unicamente la questione di sapere se il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha, a ragione, confermato il giudizio con cui il Governo ticinese ha dichiarato irricevibile il ricorso sottopostogli il 7 agosto 2019, quindi l'eventuale applicazione arbitraria del diritto procedurale cantonale. Ora, l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234 e rispettivi rinvii).
11
2.2 Nel caso concreto l'allegato ricorsuale nulla contiene riguardo all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 pag. 318 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133) dell'art. 11 LALPS in virtù del quale il Consiglio di Stato può esigere il versamento di un anticipo per le spese processuali e della conseguenza (l'inammissibilità dell'allegato ricorsuale) che deriva dalla mancata osservanza del termine accordato a tal fine, rispettivamente dell'art. 17 cpv. 4 lett. a LPAmm (RL/TI 165.100), secondo cui una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla, come è il caso dell'invio per posta raccomandata, è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso (ciò che peraltro corrisponde alla prassi di questa Corte cfr. DTF 139 IV 228 consid. 1.1 pag. 230) o che ne scaturirebbe formalismo eccessivo. Limitarsi ad addurre di non avere ricevuto, non per colpa loro, la richiesta di anticipo spese, e che vi sarebbe stato un errore o una mancata ricezione della posta non adempie all'evidenza le esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. L'impugnativa sfugge pertanto ad un esame di merito.
12
2.3 Infine, va aggiunto che un ricorso contenente censure di merito (in concreto quanto fatto valere dai ricorrenti riguardo alla loro situazione personale) avverso un giudizio che concerne unicamente una decisione d'inammissibilità non soddisfa le esigenze di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (DTF 123 V 335 consid. 1a pag. 336 seg. e 118 Ib 134 consid. 2 pag. 136).
13
2.4 Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 LTF.
14
3.
15
Le spese seguono la soccombenza, con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
16
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
 
3. Comunicazione ai ricorrenti, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
 
Losanna, 13 gennaio 2020
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Seiler
 
La Cancelliera Ieronimo Perroud
 
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