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Informationen zum Dokument  BGer 5A_311/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_311/2018 vom 07.01.2020
 
 
5A_311/2018,
 
 
5A_312/2018
 
 
Sentenza del 7 gennaio 2020
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Herrmann, Presidente,
 
Escher, Marazzi, von Werdt, Schöbi,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________S.p.A.,
 
2. B.________S.p.A.,
 
3. C.________S.r.l.,
 
4. D.________S.p.A.,
 
5. E.________S.c.a.r.l.,
 
6. F.________S.r.l.,
 
7. G.________S.p.A.,
 
8. H.________S.p.A.,
 
tutte patrocinate dall'avv. Mariella Orelli,
 
ricorrenti,
 
contro
 
5A_311/2018
 
I.________,
 
patrocinata dagli avv. Andrea Molino e Agostina Rei,
 
opponente,
 
e
 
5A_312/2018
 
J.________,
 
patrocinata dagli avv. Andrea Molino e Agostina Rei,
 
opponente.
 
Oggetto
 
rigetto definitivo dell'opposizione,
 
ricorsi contro la sentenza emanata il 27 marzo 2018
 
dalla Came ra di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2017.178, 14.2017.179, 14.2017.180).
 
 
Fatti:
 
 
A.
 
A.a. Nel 2013, le società italiane A.________S.p.A., B.________S.p.A., C.________S.r.l., D.________S.p.A., E.________S.c.a.r.l., F.________S.r.l., G.________S.p.A. e H.________S.p.A. hanno promosso azione civile in risarcimento del danno contro K.________, I.________, J.________, L.________ e M.________. In data 20 marzo 2014, l'adito Tribunale ordinario di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, ha autorizzato le società menzionate (salvo H.________S.p.A.) " ad eseguire secondo le norme di legge sequestro conservativo, anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà, titolarità e comunque di pertinenza " di ognuno dei cinque debitori sino a concorrenza dell'importo dei loro rispettivi crediti, ammontanti in totale a Euro 121'170'000.--.
1
A.b. Adito dalle otto società menzionate con corrispondente istanza contro i cinque convenuti citati, con decisione 1° ottobre 2014 il Pretore del Distretto di Lugano ha dichiarato esecutiva in Svizzera l'ordinanza del Tribunale di Milano. In parziale accoglimento dei reclami interposti da I.________ e J.________, con decisione 19 febbraio 2016 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'istanza di exequatur in quanto proposta da H.________S.p.A.
2
A.c. In data 26 novembre 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, in applicazione degli art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF e 47 cpv. 2 CLug (RS 0.275.12), aveva nel frattempo ordinato il sequestro di venticinque relazioni bancarie presunte collegate con i convenuti, oltre agli attivi di tre altre società.
3
 
B.
 
B.a. Mediante tre precetti esecutivi datati 2 gennaio 2015 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano, le otto società menzionate in ingresso hanno escusso in solido K.________, I.________ e J.________ per l'importo di complessivi fr. 145'832'263.25 oltre interessi; quale titolo di credito, esse hanno menzionato l'ordinanza del Tribunale di Milano e la decisione di exequatur della Pretura di Lugano.
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B.b. K.________, I.________ e J.________ hanno interposto opposizione. Con tre decisioni separate 21 settembre 2017, il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto le istanze di rigetto definitivo delle opposizioni formulate dalle società escutenti con istanze 29 gennaio 2015.
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B.c. Con il giudizio 27 marzo 2018 qui impugnato, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto i tre reclami distinti inoltrati, con allegati 2 ottobre 2017, dalle otto società escutenti.
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C. Contro il giudizio cantonale, in data 6 aprile/8 maggio 2018 le otto società escutenti (qui di seguito: ricorrenti) hanno inoltrato al Tribunale federale ricorso in materia civile nei confronti di K.________ (5A_307/2018), I.________ (5A_311/2018) e J.________ (5A_312/2018), chiedendo, oltre al conferimento dell'effetto sospensivo ed alla congiunzione delle tre cause, l'annullamento di tale giudizio ed il rigetto definitivo delle opposizioni, subordinatamente il rinvio della causa all'istanza inferiore per nuova valutazione.
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Con decreti 23 maggio 2018 ai gravami è stato conferito l'effetto sospensivo. L'incarto concernente K.________, nel frattempo deceduto, è stato sospeso (v. decreto 18 novembre 2019 nell'incarto 5A_307/2018). 
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Non sono state richieste osservazioni nel merito, ma sono stati acquisiti gli atti cantonali.
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Diritto:
 
1. La congiunzione di più ricorsi e la loro trattazione in un'unica sentenza presuppongono che le impugnative siano dirette contro la medesima sentenza cantonale, si riferiscano ai medesimi fatti e vedano opposte le medesime parti ( art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2 PC [RS 273]; DTF 131 V 59 consid. 1; 128 V 124 consid. 1; sentenza 5A_657/2015 del 14 marzo 2017 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 143 III 261; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2aed. 2014, n. 9 ad art. 71 LTF). Per le cause 5A_311/2018 e 5A_312/2018 le condizioni sono soddisfatte: le opponenti, sebbene soggetti diversi, sono infatti chiamate in causa quali debitrici solidali del medesimo importo, dovuto alle medesime creditrici sulla base dell'identico complesso di fatti. La causa 5A_307/2018 concernente K.________ è invece sospesa in attesa che venga chiarito il subentro degli eredi; essa non può pertanto al momento attuale venire trattata, sicché una sua congiunzione con gli altri due ricorsi non entra in linea di conto. In parziale accoglimento delle relative conclusioni è allora opportuno evadere i rimanenti ricorsi con un'unica decisione, come peraltro già fatto dal Tribunale di appello.
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Erwägung 2
 
2.1. Decisioni in tema di rigetto - definitivo o provvisorio - dell'opposizione sono decisioni finali ai sensi dell' art. 90 LTF, poiché mettono fine alla relativa procedura. Possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile ( art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- ( art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ciò che si verifica nell'evenienza concreta. Le ricorrenti sono risultate soccombenti nelle procedure cantonali di reclamo da loro promosse, e sono pertanto legittimate a ricorrere al Tribunale federale ( art. 76 cpv. 1 LTF) contro la menzionata sentenza di ultima istanza cantonale ( art. 75 cpv. 1 LTF). I gravami sono tempestivi ( art. 46 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).
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2.2. Con il ricorso in materia civile può in particolare essere censurata la violazione del diritto federale ( art. 95 lett. a LTF). Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale ( art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
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2.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo d'ufficio solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto ( art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall' art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3).
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3. Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF). È incontestato che questa norma si riferisce tanto a giudizi svizzeri che a decisioni estere, come peraltro conferma l'art. 81 cpv. 3 LEF, siano esse statali o arbitrali (DTF 139 III 135 consid. 4.2 e 4.5.1; sentenza 5A_409/2014 del 15 settembre 2014 consid. 4).
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In concreto è controversa la valenza dell'ordinanza di sequestro conservativo emanata dal Tribunale di Milano, in uno con la decisione di exequatur del giudice svizzero, quale titolo esecutivo, in particolare quale titolo di rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LEF.
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Erwägung 4
 
4.1. Il Tribunale di appello, rammentati i principi che regolano la procedura di rigetto definitivo dell'opposizione giusta gli art. 80 e 81 LEF, ha riconosciuto che, come rilevano a loro volta le ricorrenti, oggetto di esecuzione non è la decisione estera dichiarata esecutiva, bensì la decisione di
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È quindi la natura della sentenza a determinare il tipo di esecuzione, segnatamente l'applicabilità della LEF o del CPC. Per valere titolo di rigetto definitivo dell'opposizione, la sentenza - svizzera o estera - deve essere di natura condannatoria (non di accertamento né costitutiva) e la condanna deve avere per oggetto il pagamento di una somma di denaro o la prestazione di una garanzia.
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Il Tribunale di appello precisa indi la questione che è chiamato a decidere: sapere quali effetti esecutivi dispieghi l' exequatur concesso per l'ordinanza italiana. Giurisprudenza e maggioranza della dottrina adottano un approccio prammatico: il giudice svizzero dell' exequatur deve scegliere il provvedimento esecutivo del proprio diritto che meglio si confà alla decisione estera dichiarata esecutiva in Svizzera. Ora, la misura esecutiva svizzera più affine al sequestro conservativo del diritto italiano è il sequestro ex art. 271 segg. LEF: entrambi gli istituti hanno indole cautelare e dipendono dall'iniziativa del creditore, cui incombe di designare almeno genericamente i beni del debitore di cui intende ottenere il sequestro. Quest'ultimo aspetto esclude l'assimilazione del sequestro conservativo al pignoramento provvisorio giusta l'art. 91 LEF.
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Giunti a questo punto del loro ragionamento, i Giudici cantonali rilevano che, contrariamente a quanto avrebbe dovuto fare, il Pretore, nel quadro della propria decisione di conferimento dell' exequatur, non ha stabilito le modalità di esecuzione dell'ordinanza italiana, limitandosi a dichiararla "esecutiva in Svizzera". Non avendo a quel momento le ricorrenti ancora promosso esecuzione, in quella sede egli non aveva motivo di pronunciarsi sull'idoneità dell'ordinanza di sequestro conservativo quale titolo di rigetto definitivo dell'opposizione; doveva invece farlo, e l'ha fatto a titolo pregiudiziale, successivamente, interpellato in qualità di giudice del rigetto. Ritenuto allora che il sequestro conservativo del diritto italiano non è una decisione condannatoria, bensì una mera misura cautelare, essa non può valere titolo di rigetto definitivo dell'opposizione; né può fungere da base per un'esecuzione per prestazione di garanzia, posto che né il diritto italiano né quello svizzero autorizzano la realizzazione di beni o il loro pignoramento in virtù di un semplice sequestro conservativo.
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4.2. Peraltro, secondo il Tribunale di appello, concedendo l'
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5. Mediante i propri gravami, le società ricorrenti perseguono il fine di far riconoscere l'idoneità dell'ordinanza italiana, previo exequatur, quale titolo di rigetto definitivo dell'opposizione. Le ricorrenti danno per acquisita la necessità di una convalida del sequestro mediante precetto esecutivo. Premettono che soltanto decisioni condannatorie possono essere dichiarate esecutive, e deducono dalla dichiarazione di esecutività dell'ordinanza italiana che la medesima, una volta delibata, è giocoforza divenuta titolo di rigetto definitivo dell'opposizione. Dedicano infine particolare cura a spiegare per quale ragione l'ordinanza italiana ha comunque natura di decisione di condanna.
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Erwägung 6
 
6.1. La vertenza in oggetto - un'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione sollevata contro un precetto esecutivo - ha carattere nazionale e sottostà al diritto interno (art. 80 seg. LEF). Tuttavia, essa ha, per così dire, origine internazionale, poiché scaturisce da un'ordinanza di sequestro conservativo del diritto italiano, debitamente riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera, sulla scorta della quale è stato chiesto (e ottenuto) un sequestro ( 
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6.2. Sono riconosciute e dichiarate esecutive le decisioni emesse in uno Stato vincolato dalla CLug (art. 33 cpv. 1 e 38 cpv. 1 CLug) - nel medesimo esecutive (art. 38 cpv. 1 CLug) - e concernenti una materia rientrante nel campo di applicazione della medesima (art. 1 CLug; Schuler/Marugg, in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2a ed. 2016, n. 4 ad art. 32 CLug), indipendentemente dalla denominazione utilizzata (art. 32 CLug). Il termine "decisione" va interpretato autonomamente, sulla base della sola Convenzione (Schuler/Marugg, op. cit., n. 16 seg. ad art. 32 CLug). Certo è comunque che il termine va riferito a decisioni finali, che mettono definitivamente fine a un contenzioso (Schuler/Marugg, op. cit., n. 20 ad art. 32 CLug) - essenzialmente decisioni di merito, solo eccezionalmente processuali (Schuler/ Marugg, op. cit., n. 21 seg. ad art. 32 CLug; v. anche ibid. n. 26 seg.). Misure provvisionali sono pure suscettibili di essere riconosciute e dichiarate esecutive (DTF 143 III 693 consid. 3.1), a patto che la misura ordinata sia sufficientemente determinata (Schuler/Marugg, op. cit., n. 31 ad art. 32 CLug; Sabine Kofmel Ehrenzeller, in Lugano-Übereinkommen, Stämpflis Handkommentar, 2a ed. 2011, n. 34 ad art. 31 CLug); non, invece, misure superprovvisionali emanate 
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6.3. Qualora una decisione debba essere riconosciuta secondo la CLug, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato richiesto, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'art. 41 CLug (art. 47 cpv. 1 CLug); ma se è già stata pronunciata, allora essa implica l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari (art. 47 cpv. 2 CLug). In altre parole, il creditore è autorizzato ad avvalersi delle misure provvisionali che lo Stato in cui sono chiesti il riconoscimento e l'esecuzione del giudizio estero mette usualmente a disposizione (Hofmann/Kunz, in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2a ed. 2016, n. 8 ad art. 47 CLug). Il legislatore svizzero prevede a tal fine il sequestro ex art. 271 segg. LEF; ha invece escluso il pignoramento provvisorio ex art. 83 cpv. 1 LEF e l'inventario dei beni ex art. 162 segg. LEF (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 35, 91 [v. tuttavia n. 92] e 94 ad art. 47 CLug; sul vivo dibattito dottrinale sotto l'egida della abrogata Convenzione di Lugano [CL; RS 0.275.11] v. ibid. n. 139 seg.).
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6.4. Il sistema posto in atto dalla CLug va considerato nella sua globalità. Posto che in linea di principio le decisioni estere di cui l'accordo vuole facilitare il riconoscimento e l'esecuzione sull'intero territorio degli Stati firmatari sono decisioni finali di merito ( 
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6.5. Per costante giurisprudenza, appoggiata dalla dottrina maggioritaria, il conferimento dell'esecutività a una decisione estera vuole permettere a quest'ultima di espletare nello Stato in cui ne è chiesto il riconoscimento i medesimi effetti che ha nello Stato d'origine (DTF 143 III 693 consid. 3.4.3) : il creditore non deve ottenere più di quanto otterrebbe nello Stato di pronuncia né trovarsi in una posizione più favorevole di quella in cui si troverebbe un creditore a beneficio di un giudizio dello Stato di riconoscimento. Nel contempo, le norme dello Stato richiesto non devono limitare gli effetti utili della decisione di cui è chiesta l'esecuzione: se le misure concrete previste dalla legislazione dello Stato d'origine sono sconosciute nello Stato di riconoscimento, il giudice dell'esecuzione è chiamato a ricercare e adottare quelle misure interne che garantiscano al meglio l'efficacia delle disposizioni adottate (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 237-240 ad art. 38 CLug con numerosi rinvii). Ora, conferire esecutività a una sentenza condannatoria estera in pagamento di una determinata somma di denaro non appare, in linea di massima, particolarmente problematico. Il discorso, sin qui lineare, si complica tuttavia allorquando si consideri che la CLug permette il riconoscimento e l'esecuzione anche di decisioni provvisionali ( 
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6.6. Il sequestro conservativo di cui all'art. 671 del Codice di procedura civile italiano (di seguito: CPC-I) intende fornire una tutela immediata e provvisoria a un credito pecuniario; trova pertanto applicazione solo ad azioni di merito aventi a oggetto domande di pagamento di somme di denaro (Lea Querzola, in Commentario breve al Codice di procedura civile, 8aed. 2015, n. I.2 ad art. 671 CPC-I) e perdura nelle more del tempo necessario al (sedicente) creditore per munirsi di titolo esecutivo giudiziale (Querzola, op. cit., n. II.2 ad art. 671 CPC-I), ossia la sentenza nella causa di merito. Lo scopo della misura consiste nel tutelare l'interesse del creditore alla conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore (QUERZOLA, op. cit., n. II.14 ad art. 671 CPC-I; MANDRIOLI/CARRATTA, Diritto processuale civile IV, 23aed. 2014, pag. 313). Tale sequestro è autorizzato e eseguito nei limiti in cui sarebbe permesso il pignoramento se sussistesse corrispondente sentenza di merito, tant'è che è considerato come un pignoramento anticipato che si converte senz'altro in pignoramento (e viene eseguito negli stessi modi) nel momento in cui il creditore ottiene sentenza di condanna esecutiva (Mandrioli/Carratta, op. cit., pag. 315 e 323).
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La similitudine e l'affinità del sequestro conservativo con il sequestro svizzero della LEF sono manifeste, al punto che la questione non necessita approfondimento.
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Erwägung 7
 
7.1. Ora, se si applicano i principi appena esposti alla fattispecie qui a giudizio, si ha che il sequestro attualmente in essere non ha ormai più la medesima natura e la stessa base legale che aveva al momento in cui venne ordinato dal Pretore.
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Quando venne ordinato con decisione 26 novembre 2014 ( supra consid. in fatto A.c), il sequestro si basava sugli art. 47 cpv. 2 CLug e art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF. Esso era a quel momento la misura provvisionale che la giurisdizione svizzera mette a disposizione di qualsivoglia istante - sia esso domiciliato in Svizzera o all'estero - e la cui implementazione segue esclusivamente la normativa interna elvetica (  supra consid. 6.3).
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L'ordinanza 20 marzo 2014, con la quale il Tribunale di Milano ha autorizzato il sequestro conservativo dei beni qui in discussione, è stata dichiarata esecutiva in Svizzera dal Pretore con decisione 1° ottobre 2014; questa decisione di esecutività è stata confermata - salvo per una delle società istanti - dal Tribunale di appello con decisione 19 febbraio 2016. Alla crescita in giudicato di quest'ultima decisione, la natura del sequestro precedentemente ordinato è mutata: il sequestro si è tramutato da misura provvisionale del diritto svizzero ordinata in pendenza dell'istanza di dichiarazione di esecutività (come previsto all'art. 47 CLug) in misura provvisionale adottata in ponderata ripresa della decisione (pure provvisionale) emanata dal Giudice estero e nel frattempo dichiarata definitivamente esecutiva. La base legale del sequestro è ormai fornita dagli art. 33 cpv. 1 e 38 cpv. 1 CLug in congiunzione con l'art. 671 CPC-I.
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7.2. Tale cambiamento della base legale della misura svizzera non ha alcun effetto pratico: gli averi bloccati originariamente permangono bloccati, indipendentemente dal fatto che il sequestro sia stato ordinato quale misura del diritto svizzero a tutela di quella estera, oppure quale esecuzione diretta della misura estera nelle forme del diritto svizzero (v. DTF 143 III 693 consid. 3.4.3; Matthias Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2aed. 2010, n. 42 ad art. 30a LEF). È pertanto superfluo chiedersi come eseguire il sequestro conservativo italiano in Svizzera, posto che il sequestro LEF originariamente ordinato sulla base dell'art. 47 CLug si è automaticamente convertito in misura provvisionale corrispondente a quella ordinata nella decisione italiana delibata
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Erwägung 8
 
8.1. Il creditore che ha ottenuto un sequestro LEF prima di promuovere l'esecuzione o l'azione deve provvedervi entro dieci giorni dall'intimazione del verbale di sequestro (art. 279 cpv. 1 LEF). Se il creditore promuove l'esecuzione e il debitore solleva opposizione, il primo ha dieci giorni per chiederne il rigetto o per promuovere azione di accertamento del credito con contestuale domanda di rigetto dell'opposizione (art. 279 cpv. 2 LEF
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8.2. In dottrina non si è mancato di sottolineare come l'esigenza di convalida del sequestro sussista anche nell'eventualità che la misura poggi su una decisione eseguibile in virtù della CLug (Vanessa Caroline Haubensak, Umsetzung der Vollstreckung und Sicherung nach dem Lugano-Übereinkommen in das Schweizer Recht - De lege lata und de lege ferenda, 2017, pag. 262 n. 10.a; Daniel Staehelin, in Lugano-Übereinkommen, Stämpflis Handkommentar, 2aed. 2011, n. 90 ad art. 47 CLug; c 
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8.3. Del tutto differente è la situazione, qualora il sequestro sia l'oggetto del giudizio 
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Erwägung 9
 
9.1. Come visto, con la crescita in giudicato dell' exequatur, la natura del sequestro precedentemente ordinato in base all'art. 47 cpv. 2 CLug e 271 cpv. 1 n. 6 LEF è stata mutata in una misura equivalente a quella italiana oggetto della procedura di riconoscimento ed esecutività chiamata a sussistere fino all'emanazione della decisione di merito nella causa in Italia o a un'eventuale revoca del sequestro conservativo ( 
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9.2. Che il sequestro, in quest'ultima declinazione, non possa essere convalidato in Svizzera mediante una procedura esecutiva o un'azione incoata in Svizzera, è evidente: la misura originaria essendo stata adottata secondo le regole di una giurisdizione estera nel quadro di una procedura di merito là avviata (o di imminente litispendenza, come secondo le regole di quella giurisdizione), la sua sussistenza non può che dipendere da quelle medesime regole ( 
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9.3. Ma è così anche per un'altra ragione.
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9.3.1. Nel sistema della convalida del sequestro codificato all'art. 279 LEF, il principio secondo il quale il sequestro ordinato in Svizzera debba Trova applicazione, certo, nel classico caso - probabilmente paradigmatico al momento della concezione della norma, e che le ricorrenti sembrano avere in mente - in cui la parte istante sia a beneficio di una sentenza estera di merito in attesa di riconoscimento e dichiarazione di esecutività in Svizzera, e a tutela della propria pretesa chieda il sequestro fondandosi sull'art. 47 CLug e l'art. 271 LEF.
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L'obbligo di convalida mediante una procedura esecutiva vale poi nel caso di un sequestro chiesto in Svizzera prima della litispendenza di un'azione di merito al foro estero competente: in tal caso, fatte salve circostanze eccezionali nelle quali la parte istante disponga di un titolo di credito assimilabile a un riconoscimento di debito giustificante un rigetto provvisorio dell'opposizione (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 92 ad art. 47 CLug), il rigetto definitivo di un'eventuale opposizione al precetto esecutivo è tuttavia escluso. Se il debitore fa opposizione contro il precetto esecutivo e il creditore ne chiede il rigetto definitivo entro i termini di cui all'art. 279 cpv. 2 LEF, in quel momento questi si trova a procedere senza disporre ancora di una sentenza finale di merito suscettibile di fungere da titolo di rigetto definitivo. La legge prevede tuttavia la soluzione alternativa consistente nell'avvio di una causa di merito presso il foro competente in applicazione dell'art. 279 cpv. 2 LEF ( supra consid. 8.1).
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Se l'azione di merito è invece già pendente avanti a un tribunale estero, essa vale quale azione di convalida (art. 279 cpv. 4 LEF; supra consid. 8.1). In altre parole, la litispendenza dell'azione di merito estera pone il creditore nella situazione regolamentata all'art. 279 cpv. 4 LEF, dandogli tempo fino a dieci giorni dopo la notificazione della sentenza estera (sottinteso: di merito) per avviare l'esecuzione o per chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione se l'ha già avviata (  supra consid. 8.1). Il fatto che egli l'abbia avviata anticipatamente,  pendente lite, non gli nuoce (DTF 135 III 551 consid. 2.3; Amonn/Walther, op. cit., § 51 n. 93 in fine); ma sarebbe contrario al sistema dell'art. 279 LEF, particolarmente del suo capoverso 4, far derivare dal suo (per così dire) eccesso di zelo un obbligo di chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione prima dell'emanazione del giudizio di merito.
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9.3.2. Che in concreto la causa di merito sia pendente in Italia - e anzi già lo fosse al momento in cui il giudice italiano aveva ordinato il sequestro conservativo dichiarato poi esecutivo in Svizzera - non è contestato. Alla presente fattispecie si applicano dunque i termini dell'art. 279 cpv. 4 LEF. Nella prospettiva della convalida del sequestro, l'istanza di rigetto dell'opposizione in questione - oltre a fondarsi su una decisione che non rappresenta valido titolo di rigetto definitivo (dato che l'ordinanza ex art. 671 CPC-I è una mera misura cautelare non condannatoria, come anche rettamente esposto dal Tribunale d'appello; 
42
 
Erwägung 10
 
10.1. Le censure sollevate contro la soluzione appena descritta appaiono viziate alla base da un doppio errore: le ricorrenti non distinguono, da un lato, fra sentenze condannatorie di merito e misure provvisionali, e, dall'altro, fra sequestro ex art. 47 CLug e sequestro 
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10.1.1. Il primo errore le porta a reiterare, anche in sede di ricorso in materia civile avanti al Tribunale federale, l'opinione secondo la quale l' exequatur conferito all'ordinanza italiana faccia di quest'ultima un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione: come ha ben detto il Tribunale di appello, esecutività non equivale a valenza quale titolo di rigetto ( 
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10.1.2. Il secondo errore le porta a dare per scontato - appoggiandosi su autorevole dottrina (NAEGELI/VETTER, op. cit., pag. 1321) - che il sequestro ordinato in Svizzera debba sempre essere convalidato mediante una procedura esecutiva da proseguirsi fino al rigetto definitivo dell'opposizione. Questo presupposto, come appena detto ( 
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10.2. Quanto precede basta per motivare l'infondatezza dei ricorsi. Peraltro, anche prese singolarmente le obiezioni delle ricorrenti ( 
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10.3. Per scrupolo di completezza sia ricordato che il Tribunale di appello aveva a suo tempo respinto l'istanza di exequatur proposta dalla ricorrente H.________S.p.A. ( 
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11. In quanto ammissibili, i ricorsi vanno pertanto respinti. Le spese giudiziarie, il cui ammontare complessivo corrisponde agli anticipi già versati dalle ricorrenti, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili alle opponenti, che non sono state invitate ad esprimersi nel merito e sono risultate soccombenti in punto alla concessione dell'effetto sospensivo (art. 68 cpv. 1 LTF e contrario).
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 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. In parziale accoglimento dell'istanza delle ricorrenti, le cause 5A_311/2018 e 5A_312/2018 sono congiunte. La domanda di congiunzione con la causa 5A_307/2018 è respinta.
 
2. Nella misura in cui sono ammissibili, i ricorsi sono respinti.
 
3. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 100'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti.
 
4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 7 gennaio 2020
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Herrmann
 
La Cancelliera: Antonini
 
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