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Informationen zum Dokument  BGer 1C_664/2019  Materielle Begründung
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BGer 1C_664/2019 vom 07.01.2020
 
 
1C_664/2019
 
 
Sentenza del 7 gennaio 2020
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Chaix, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________Sagl,
 
ricorrente,
 
contro
 
Municipio di Origlio, 6945 Origlio,
 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
 
Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,
 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Licenza edilizia,
 
ricorso contro la decisione emanata il 12 dicembre 2019 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.600).
 
 
Considerando:
 
che, per quanto qui interessa, dopo l'emanazione della sentenza 1C_256/2016 del 29 maggio 2017 del Tribunale federale, con decisione dell'8 luglio 2016 il Municipio di Origlio ha parzialmente negato a A.________Sagl il cambiamento di destinazione da deposito di legname a deposito e laboratorio/officina di riparazione di elettrodomestici di un edificio ubicato su un fondo situato al di fuori della zona edificabile, decisione confermata il 12 aprile 2017 dal Consiglio di Stato e con giudizio del 12 settembre 2018 dal Tribunale cantonale amministrativo, sentenza non impugnata e passata quindi in giudicato;
 
che il 13 novembre 2019, A.________Sagl ha inoltrato alla Corte cantonale una domanda di revisione della citata sentenza;
 
che con decisione del 12 dicembre 2019 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile l'istanza di revisione;
 
che avverso questo giudizio A.________Sagl presenta un ricorso al Tribunale federale, senza formulare specifiche conclusioni;
 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1);
 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380);
 
che il giudice delegato ha rilevato che la ricorrente non ha dimostrato che la scoperta di documenti che si trovavano nei suoi archivi costituirebbe un fatto nuovo e rilevante ch'essa non avrebbe potuto allegare, senza sua colpa, nella precedente procedura;
 
che la ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non si confronta del tutto con quest'argomento, né tenta di dimostrare perché il Giudice delegato avrebbe applicato in maniera addirittura insostenibile e quindi arbitraria (su questa nozione vedi DTF 145 I 108 consid. 4.4.1 pag. 113; 144 IV 136 consid. 5.8 pag. 143) la normativa cantonale inerente ai requisiti di una domanda di revisione;
 
che il giudice delegato ha inoltre aggiunto che i documenti in questione non sarebbero comunque stati suscettibili di modificare l'esito di quella procedura, ritenuto che il parziale cambiamento di destinazione, per più motivi, non poteva né potrebbe comunque essere approvato;
 
che la ricorrente non si confronta con detti motivi;
 
che quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la ricorrente è tenuta, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100);
 
che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alla ricorrente, al Municipio di Origlio, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 7 gennaio 2020
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Chaix
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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