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Informationen zum Dokument  BGer 9C_572/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_572/2019 vom 23.12.2019
 
 
9C_572/2019
 
 
Sentenza del 23 dicembre 2019
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Pfiffner, Presidente,
 
Meyer, Parrino,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________, Italia,
 
ricorrente,
 
contro
 
Cassa svizzera di compensazione CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (prestazione per i superstiti),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 7 agosto 2019 (C-6925/2018).
 
 
Fatti:
 
A. Con decisione su opposizione del 25 ottobre 2018 la Cassa Svizzera di Compensazione ha respinto la domanda del 30 maggio 2018 di A.________, cittadino italiano residente a U.________ (Italia), di rendita per superstiti in relazione al decesso del 9 dicembre 2016 del suo partner B.________, cittadino svizzero, da ultimo pure residente a U.________.
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B. A.________ ha interposto ricorso al Tribunale amministrativo il 5 dicembre 2018postulando il riconoscimento di una rendita per i superstiti dell'AVS, in considerazione dello "status di coppia costituente unione domestica" da circa 30 anni con il defunto B.________, titolare di una rendita pensionistica svizzera.
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Con giudizio del 7 agosto 2019 il Tribunale amministrativo federale ha respinto il gravame.
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C. A.________ inoltra un ricorso al Tribunale federale il 5 settembre 2019 (timbro postale), chiedendo il riconoscimento di una rendita per i superstiti ai sensi dell'AVS.
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Diritto:
 
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (sulle esigenze di motivazione cfr. DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti), il cui mancato rispetto determina l'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
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2. La lite porta sul diritto a una rendita dell'assicurazione per i superstiti, segnatamente sulla rendita per vedovo in seguito al decesso del convivente.
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Nei considerandi del giudizio impugnato, il Tribunale amministrativo federale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e i principi giurisprudenziali applicabili, rammentando i presupposti per la rendita vedovile (art. 23 e 24 LAVS) in relazione al matrimonio e all'unione domestica registrata (art. 13a LPGA), come pure si è determinato sull'interpretazione della legge (cfr. a tal riguardo anche DTF 127 V 484 consid. 3b/bb pag. 488) e sull'applicazione del diritto federale ad opera delle autorità giudiziarie in caso di contrasto con la Costituzione (art. 190 Cost.; cfr. DTF 129 II 249 consid. 5.4 e 131 II 710 consid. 4.1). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
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3. 
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3.1. Dagli accertamenti del Tribunale amministrativo federale, peraltro non contestati dalle parti, emerge che al momento del decesso di B.________ il ricorrente non soddisfaceva i requisiti per essere considerato partner registrato superstite nel senso della LAVS (cfr. art. 13a cpv. 2 LPGA), considerato che la coppia, convivente da svariati anni, non era ancora riuscita a far riconoscere la propria unione. Il Tribunale amministrativo federale ha altresì evidenziato che nel diritto svizzero dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti non è prevista l'assimilazione della convivenza alla nozione di matrimonio e che, le disposizioni essendo chiare, il giudice non dispone di alcun margine interpretativo. Il Tribunale amministrativo federale ha dunque negato il diritto a una rendita vedovile, considerato che non ne erano dati i presupposti, né quelli dell'art. 13a cpv. 2 LPGA, né tanto meno quelli vagliati a titolo abbondanziale di cui agli art. 23 e 24 LAVS. L'autorità giudiziaria precedente ha infine respinto la censura di violazione della legge sulla parità dei sessi, segnatamente relativamente alla pretesa diversità di trattamento tra vedova e vedovo, rammentando il suo compito di applicare le leggi federali senza disporre della facoltà di eseguire un controllo della loro costituzionalità.
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Erwägung 4
 
4.1. Il ricorrente contesta il rifiuto di riconoscergli una rendita vedovile, segnatamente di non aver considerato la situazione fattuale instaurata da anni tra lui e il defunto B.________. In concreto egli afferma che, anche in assenza di regolarizzazione del loro rapporto (a causa a suo dire solo della " coincidenza del periodo di malattia e della mancanza della previsione normativa italiana"), essi realizzavano comunque un rapporto familiare. Il ricorrente insiste in sostanza sul riconoscimento del partenariato, invocando non meglio precisate eccezioni giurisprudenziali.
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4.2. Tale argomentazione, oltre che formulata in maniera appellatoria (cfr. consid. 1) non può essere seguita, in quanto come accertato correttamente dal Tribunale amministrativo federale l'art. 13a cpv. 2 LPGA è chiaro e corrisponde alla volontà univoca del legislatore di assimilare i partner registrati superstiti, uomini e donne, a un vedovo e non a una vedova (cfr. anche sentenza 9C_521/2008 del 5 ottobre 2009 consid. 5.4).
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Erwägung 5
 
5.1. Il ricorrente pretende in seguito che l'art. 13a LPGA violerebbe la legge federale sulla parità dei sessi (nella misura in cui il convivente superstite viene equiparato al vedovo senza giustificazione alcuna), oltre che il principio del divieto di discriminazione e sarebbe privo di morale.
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5.2. Tale censuranon merita accoglimento già per il motivo che la convivenza tra B.________ e il ricorrente non è stata formalizzata né ufficialmente riconosciuta in Italia.Ad ogni modo, come spiegato dalTribunale amministrativo federale anche in questo caso la volontà del legislatore era chiara e univoca e l'assimilazione del partner registrato, uomo o donna, a un vedovo invece di una vedova era stata operata nell'intento di garantire l'uguaglianza tra uomini e donne, così come tra matrimonio e partner registrato (cfr. DTF 9C_871/2017 del 15 gennaio 2018 consid. 5.2.2 e riferimenti, in particolare 9C_521/2008 del 5 ottobre 2009 consid. 5 con riferimenti). Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, non spetta tuttavia al giudice correggere la pretesa disuguaglianza masemmai al legislatore apportare i correttivi necessari. Per il resto si può rinviare ai considerandi 6.3 e 6.4 del giudizio impugnato.
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6. In esito alle suesposte considerazioni, per quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF come manifestamente infondato.
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7. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 23 dicembre 2019
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Pfiffner
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
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