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Informationen zum Dokument  BGer 4A_551/2019  Materielle Begründung
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BGer 4A_551/2019 vom 18.12.2019
 
 
4A_551/2019
 
 
Sentenza del 18 dicembre 2019
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Kiss, Presidente,
 
Niquille, May Canellas,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ GmbH,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
entrambi patrocinati dagli avv.ti Michele Bernasconi e Adriano Alari,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
titolarità della pretesa di salario,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 settembre 2019 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino (12.2018.97).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Il 4 ottobre 2016 la A.________ GmbH ha assunto B.________ e C.________ " come giornalisti praticanti e allievi della Scuola di giornalismo da essa gestita " per la durata di un anno dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017. I contratti di lavoro prevedevano un salario mensile netto di fr. 200.-- fino al 31 marzo 2017, aumentato poi a fr. 300.--, un'indennità per i pasti fuori casa di fr. 200.-- e un abbonamento per i mezzi pubblici.
 
I due aspiranti giornalisti hanno cominciato a lavorare, in seguito ad accordi intercorsi fra la A.________ GmbH e la D.________ SA, presso quest'ultima, inizialmente per 2 giorni e poi a partire del 1° gennaio 2017 a tempo pieno per un salario mensile netto di fr. 2'800.-- ciascuno. La D.________ SA versava tale stipendio alla A.________ GmbH, che a sua volta retribuiva alle condizioni dei predetti contratti 4 ottobre 2016 B.________ e C.________.
 
Quest'ultimi hanno disdetto i contratti con la A.________ GmbH per il 30 aprile 2017, data in cui hanno concluso un contratto di lavoro " in organico " con la D.________ SA in qualità di praticanti con un salario annuo lordo di fr. 36'400.-- ciascuno.
 
In seguito alla " controversia sorta in merito alla titolarità del diritto a ricevere il salario versato " dalla D.________ SA, l'8 giugno 2017 il Pretore del distretto di Lugano ha autorizzato quest'ultima a depositare nel senso dell'art. 168 CO fr. 24'800.-- per i mesi da gennaio ad aprile 2017 e fr. 5'400.-- per i mesi a partire da maggio 2017.
 
2. Con sentenza 5 giugno 2018, dopo aver congiunto le cause, il Pretore del distretto di Lugano ha, in parziale accoglimento delle petizioni inoltrate da B.________ e C.________ contro la A.________ GmbH, accertato che ciascun attore aveva un credito di fr. 14'000.-- nei confronti della D.________ SA e ha liberato in loro favore dal deposito giudiziale complessivamente fr. 27'000.--. La rimanenza dell'importo depositato (fr. 24'800.--) è invece stata liberata a favore della A.________ GmbH. Il Pretore ha indicato che fino al 30 aprile 2017 quest'ultima era, quale unico partner contrattuale della D.________ SA, la creditrice della somma litigiosa. Ha invece ritenuto che, dopo aver disdetto il contratto con la convenuta ed essere stati assunti con un nuovo contratto dalla D.________ SA, gli attori hanno maturato un diritto al salario nei confronti di quest'ultima società.
 
3. La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 27 settembre 2019, respinto nella misura in cui era ricevibile l'appello presentato dalla A.________ GmbH. Dopo aver premesso che la validità della disdetta dei contratti di lavoro stipulati da B.________ e C.________ con la A.________ GmbH non era contestata, ha ritenuto che la D.________ SA non fosse rimasta vincolata a tale società, poiché agli atti non vi è alcun indizio né prova di un accordo in base al quale essa si sarebbe impegnata a versare alla A.________ GmbH il salario dei due praticanti anche dopo la loro assunzione diretta. Ha aggiunto che le giustificazioni (necessità di sovvenzionare la propria scuola) addotte dalla A.________ GmbH erano inconferenti, atteso che i contratti di lavoro che aveva sottoscritto con i praticanti non solo andavano assimilati a un patto leonino, ma neppure menzionavano una situazione come quella verificatasi ed erano silenti per quanto attiene al contributo che la scuola avrebbe potuto trattenere dai salari corrisposti ai propri allievi da altri datori di lavori. Ha poi reputato irrilevante e falsa l'affermazione dell'appellante secondo cui il deposito giudiziale era unicamente riferito ai primi contratti di lavoro. Ha infine indicato che quando la D.________ SA si era dichiarata d'accordo di versare alla A.________ GmbH il salario dei due praticanti - pur pensando che la trattenuta fosse molto minore -, la situazione era diversa, poiché tale dichiarazione è stata fatta prima che B.________ e C.________ avessero disdetto il loro contratto con quest'ultima società.
 
4. Con ricorso del 7 novembre 2019 la A.________ GmbH postula la reiezione delle petizioni, l'accertamento di un proprio credito di fr. 55'800.-- nei confronti della D.________ SA e l'integrale liberazione a suo favore del deposito giudiziale. Dopo aver narrato e completato i fatti, lamenta un loro accertamento manifestamente errato e una violazione degli art. 9 (per violazione del principio della buona fede e del divieto dell'arbitrio) e 29 Cost. (per violazione dell'obbligo dell'autorità di motivare la propria decisione).
 
5. In concreto il valore di lite supera quello di fr. 15'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per le controversie in materia di diritto del lavoro, poiché se, come verificatosi nel caso in esame, sono state congiunte delle cause i loro valori vengono sommati (sentenza 4A_530/2012 del 17 dicembre 2012 consid. 1). La sentenza impugnata è quindi suscettiva di un ricorso in materia civile.
 
 
6.
 
6.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola esso considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per soddisfare l'obbligo di motivazione, il ricorrente deve discutere le considerazioni della decisione impugnata e indicare con precisione in che consiste la violazione del diritto (DTF 140 III 86 consid. 2). In virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 393 consid. 6).
 
Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5).
 
La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
 
6.2. In concreto il ricorso non soddisfa in larghissima misura le predette esigenze di motivazione. Innanzi tutto il completamento della fattispecie riportata nella sentenza impugnata è privo di un qualsiasi rinvio agli atti in cui le circostanze descritte nell'impugnativa in esame sarebbero già state validamente presentate. Nella misura in cui invece censura gli accertamenti della Corte cantonale, la ricorrente formula una critica puramente appellatoria. A titolo abbondanziale si può osservare che quando afferma, citando un messaggio di posta elettronica dell'11 gennaio 2017, che la D.________ SA si sarebbe impegnata a versarle mensilmente fr. 2'800.-- (oltre agli oneri sociali) per ogni praticante, la ricorrente non si confronta con la considerazione dei Giudici di appello secondo cui tale e-mail presupponeva che fra la A.________ GmbH e gli opponenti sussistesse un rapporto contrattuale, ciò che si è verificato solo fino al 30 aprile 2017, data fino alla quale il Pretore le ha peraltro riconosciuto un credito, con conseguente liberazione del deposito giudiziale.
 
Anche nelle lamentele elencate sotto il titolo " violazione dell'art. 9 Cost. " invano si cerca una critica che soddisfi le predette esigenze di motivazione. Non è infatti ravvisabile in che modo le pretese contraddizioni ivi elencate, nella misura in cui non si tratta semplicemente di un'inammissibile critica e completazione degli accertamenti di fatto della sentenza impugnata o di una personale interpretazione di quest'ultima, potrebbero essere rilevanti ai fini del presente giudizio, rispettivamente dimostrare che l'autorità cantonale avrebbe violato il principio della buona fede o sarebbe caduta nell'arbitrio. Giova a tal proposito ricordare che una decisione non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, ma il giudizio attaccato dev'essere, non solo per quanto attiene alla sua motivazione ma anche nel suo risultato, manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 144 III 145 consid. 2, con rinvii).
 
7. Infine la ricorrente si duole di una violazione dell'art. 29 Cost. nella misura in cui tale norma conferisce il diritto di ottenere una decisione motivata ed elenca una serie di affermazioni contenute nell'appello con cui la Corte cantonale non si sarebbe confrontata.
 
Così facendo essa pare misconoscere che l'obbligo di motivare le proprie decisioni codificato nell'art. 29 cpv. 2 Cost. non impone all'autorità di pronunciarsi su tutti gli argomenti sottopostile. Questa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione di merito. Una decisione risulta essere sufficientemente motivata, allorquando la parte interessata è messa nelle condizioni di rendersi conto della sua portata e di poter far uso con piena cognizione di causa dei rimedi di diritto a sua disposizione per impugnare la medesima dinanzi ad un'istanza giudiziaria superiore (DTF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 139 IV 179 consid. 2.2). Ora, a giusta ragione, nemmeno la ricorrente afferma che ciò non sia stato il caso in concreto, ragione per cui la censura si rivela infondata.
 
8. Da quanto precede discende che il ricorso si palesa, nella ridotta misura in cui è ammissibile, manifestamente infondato e come tale va respinto nella procedura semplificata dell'art. 109 LTF. Con l'evasione del gravame la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca. Le spese giudiziarie e le ripetibili, ridotte perché gli opponenti sono solo stati invitati a determinarsi sulla domanda di effetto sospensivo, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
 
 
 per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rinfonderà agli opponenti complessivi fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 18 dicembre 2019
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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