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Informationen zum Dokument  BGer 1B_568/2019  Materielle Begründung
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BGer 1B_568/2019 vom 10.12.2019
 
 
1B_568/2019
 
Decreto del 10 dicembre 2019
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federale Muschietti,
 
in qualità di Giudice dell'istruzione,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________Corp.,
 
patrocinata dall'avv. Pierluigi Pasi,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
Sequestro,
 
ricorso contro la decisione emanata il 24 ottobre 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (BB.2019.123).
 
 
Considerando:
 
che il 24 febbraio 2017 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha avviato un'istruzione penale per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) nei confronti di B.________, decretando lo stesso giorno il blocco della relazione bancaria xxx intestata a A.________Corp., della quale l'indagato è l'avente diritto economico;
 
che il 29 maggio 2019 il MPC ha respinto una richiesta della citata società volta al dissequestro del conto litigioso;
 
che con decisione del 24 ottobre 2019 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP), adita dall'interessata, ne ha respinto il reclamo;
 
che il 14 novembre 2019 il MPC ha comunicato alla società interessata, e dopo il passaggio in giudicato del decreto anche alla banca, la revoca del sequestro;
 
che, ciò nondimeno, avverso la decisione della CRP del 21 novembre 2019, il A.________Corp. ha presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla unitamente al decreto di sequestro, già revocato;
 
che, con scritto del 26 novembre 2019, il Tribunale federale, rilevato che la causa pareva essere priva di oggetto, ha invitato le parti a esprimersi al riguardo;
 
che la CRP non formula osservazioni, mentre il MPC, rilevato che il gravame era privo di oggetto fin dal suo inoltro, sottolinea che mal si comprende lo scopo dello stesso, comportante soltanto un inutile aggravio di lavoro e di costi;
 
che la ricorrente riconosce che la causa è priva di oggetto;
 
che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 32 cpv. 2 LTF);
 
che, quando una lite diventa senza oggetto per le parti, il Tribunale federale, uditele, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 72 PC in relazione, per analogia, con l'art. 71 LTF);
 
che, nella fattispecie, è manifesto che il ricorso del 21 novembre 2019 era privo di oggetto già prima del suo inoltro al Tribunale federale, segnatamente in seguito alla revoca del sequestro litigioso pronunciata il 14 novembre precedente;
 
che, al riguardo, la ricorrente si limita a osservare che il termine di dieci giorni per eventualmente impugnare il decreto di revoca del sequestro sarebbe scaduto il 26 novembre 2019, senza tuttavia nemmeno tentare di spiegare chi avrebbe potuto avere un interesse a impugnarlo, ritenuto ch'esso è stato notificato soltanto alla ricorrente, e dopo il passaggio in giudicato, alla banca;
 
che, per di più, nel gravame in esame la ricorrente non ha accennato al fatto che lo stesso era divenuto privo di oggetto già prima del suo inoltro, e nemmeno ha sostenuto d'averlo presentato a titolo cautelativo, chiedendo di sospendere la procedura fino al passaggio in giudicato del citato decreto, obbligando quindi il Tribunale federale a esaminare il rimedio esperito;
 
che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF).
 
 
 Per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:
 
1. La causa è stralciata dai ruoli in quanto priva di oggetto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
 
Losanna, 10 dicembre 2019
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice dell'istruzione:  Il Cancelliere:
 
Muschietti  Crameri
 
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