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Informationen zum Dokument  BGer 1B_526/2019  Materielle Begründung
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BGer 1B_526/2019 vom 28.11.2019
 
 
1B_526/2019
 
 
Sentenza del 28 novembre 2019
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Muschietti, in qualità di Giudice unico,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
Procedimento penale; denegata e ritardata giustizia,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 16 settembre 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino (60.2019.217).
 
 
Considerando:
 
che il 7 agosto 2019 A.________ ha inoltrato alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) un reclamo per denegata e ritardata giustizia nei confronti del Procuratore generale in relazione a fatti avvenuti presso lo B.________ di X.________, nonché ad asserite intimidazioni subite dall'interessato presso l'Ufficio postale di Y.________ da un agente della polizia cantonale;
 
che, con decisione del 16 settembre 2019, la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo, ritenendo non adempiuti i requisiti di motivazione di cui all'art. 385 cpv. 1 lett a-c CPP, reputando inutile fissare un termine suppletorio per sanare tali difetti (art. 385 cpv. 2 CPP), riferendosi al riguardo anche alla nozione di atti querulomani, prevista dal CPC (art. 132 cpv. 3), ma non dal CPP, rilevando nondimeno che l'introduzione di detta nozione è proposta nel messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 2019 concernente la modifica del CPP (art. 388 cpv. 2 lett. c pCPP);
 
che avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale;
 
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito (DTF 145 II 168 consid. 1);
 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere sostanziato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380);
 
che, come noto al ricorrente (sentenza 1C_266/2019 del 23 maggio 2019 nei suoi confronti), quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, in concreto per assenza di motivazione, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1 pag. 187);
 
che, pertanto, le critiche di merito, come pure quelle inerenti ad altre procedure che esulano dall'oggetto del litigio, sono inammissibili;
 
che nella misura in cui il ricorrente ripropone generiche censure inerenti all'astensione e alla ricusazione di giudici e cancellieri del Tribunale federale, di Corti cantonali e di membri di altre autorità ticinesi, nonché alla richiesta di conoscerne anticipatamente le composizioni, a lui peraltro note (sentenze 1C_196/2019 del 12 aprile 2019 e 6B_1060/2018 del 9 novembre 2018 che lo riguardano), senza specificare alcun motivo concreto di ricusazione o astensione, tali critiche sono inammissibili;
 
che neppure la dichiarazione d'inammissibilità e il conseguente mancato esame di merito di ricorsi implicano una parvenza di imparzialità (sentenza 1C_477/2018 del 24 ottobre 2018 nei suoi confronti);
 
che, inoltre, come noto al ricorrente, la giurisprudenza ha stabilito che la composizione delle Corti non dev'essere comunicata espressamente e previamente alle parti, essendo sufficiente che i membri dell'autorità giudicante siano indicati in una fonte pubblicamente accessibile, come per esempio l'annuario ufficiale cantonale o la pagina internet delle autorità adite, condizione adempiuta nella fattispecie (DTF 139 III 120 consid. 3.2.1; sentenze 6B_773/2019 del 1° luglio 2019 e 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2 nei suoi confronti);
 
che il generico accenno alla mancata fissazione di un termine suppletorio per emendare il reclamo, poiché la stessa si era rivelata del tutto inutile nell'ambito dell'inoltro di numerosi reclami presentati precedentemente dal ricorrente, non dimostra una violazione del diritto federale;
 
che il ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non dimostra perché la CRP avrebbe ritenuto a torto che il reclamo non soddisfava le esigenze dell'art. 385 cpv. 1 CPP;
 
che giova nondimeno rilevare che la criticata affermazione della CRP, secondo cui " per tutti i nuovi gravami che verranno presentati dal reclamante, si procederà ad una valutazione preventiva nell'ottica del concetto di atto querulomane, e in caso positivo, gli atti saranno dichiarati irricevibili senza ulteriori formalità", peraltro non fondata su una norma in vigore, non era ad ogni buon conto decisiva per l'esito del reclamo in esame;
 
che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può pertanto essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che in siffatte circostanze la domanda ricorsuale di richiedere l'incarto cantonale diventa priva di oggetto;
 
che la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta perché l'istante neppure tenta di dimostrare la propria asserita indigenza e perché il ricorso era privo di probabilità di successo fin dall'inizio (art. 64 cpv. 1 LTF), motivo per cui le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 28 novembre 2019
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Muschietti
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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