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Informationen zum Dokument  BGer 1C_603/2019  Materielle Begründung
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BGer 1C_603/2019 vom 21.11.2019
 
 
1C_603/2019
 
 
Sentenza del 21 novembre 2019
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Muschietti, Giudice unico,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, Giudice delegato, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
espropriazione formale; mancato pagamento dell'anticipo delle spese,
 
ricorso contro la decisione emanata il 6 novembre 2019 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (inc. n. 50.2019.9).
 
 
Fatti:
 
A. Il 10 ottobre 2019 A.________ ha inoltrato al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino un ricorso contro la decisione del 16 settembre 2019 del Tribunale di espropriazione concernente un'anticipata immissione in possesso di un fondo.
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B. Con decisione del 14 ottobre 2019 la Corte cantonale ha fissato all'insorgente un termine, con la comminatoria dell'irricevibilità del gravame in caso di mancato pagamento, scadente il 30 ottobre seguente per fornire l'anticipo di fr. 1'500.-- per le presunte spese processuali. Accertato che l'interessato entro il termine stabilito non ha versato l'anticipo richiesto, con decisione del 6 novembre 2019 il giudice delegato ha dichiarato irricevibile il ricorso.
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C. Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di fissare un nuovo termine per il versamento dell'anticipo litigioso.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 II 168 consid. 1).
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1.2. La tempestività del ricorso (art. 100 cpv. 1 LTF) e la legittimazione del ricorrente sono pacifiche.
6
 
Erwägung 2
 
2.1. Quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, nella fattispecie a causa del mancato versamento tempestivo dell'anticipo, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1 pag. 187).
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2.2. In concreto, trattandosi dell'applicazione dell'art. 47 della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare, oltre alle esigenze di motivazione di cui all'art. 42 LTF, quali diritti di carattere costituzionale sarebbero stati violati e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3; 143 II 283 consid. 1.2.2), dimostrando perché la norma in discussione sarebbe stata applicata in maniera addirittura insostenibile e quindi arbitraria (DTF 145 I 108 consid. 4.4.1; 144 I 113 consid. 7.1 pag. 124).
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2.3. Al riguardo, il ricorrente si limita a rilevare che, per motivi che non dipenderebbero dalla sua volontà, il versamento litigioso, da lui asseritamente autorizzato il 16 ottobre 2019, non è stato effettuato dalla società immobiliare che lo rappresenta. In effetti, da un messaggio di posta elettronica prodotto dal ricorrente risulterebbe che quest'ultima ammetterebbe che a causa di un non meglio precisato disguido il pagamento non è stato eseguito. Con questo accenno, che disattende le citate esigenze di motivazione (art. 42 e 106 LTF), il ricorrente non dimostra in alcun modo perché la conclusione del giudice delegato, accertante la tardività del versamento litigioso, sarebbe arbitraria.
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Del resto, il fatto che detta tardività possa essere eventualmente imputabile alla società che rappresenta il ricorrente o alla banca non sarebbe in ogni caso rilevante. In effetti, per quanto concerne il pagamento dell'anticipo delle spese, la rappresentante è considerata, per prassi costante, come l'ausiliaria della parte ricorrente (art. 101 CO), che risponde pertanto dei suoi atti come se fossero i propri (DTF 114 Ib 67 consid. 2 e 3; sentenza 2C_659/2019 del 3 settembre 2019 consid. 2.3 e rinvii).
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Giova infine rilevare che dinanzi a questa Corte il ricorrente non fa nemmeno valere elementi che permetterebbero di trattare il suo gravame alla stregua di un'istanza di restituzione in intero dei termini, da trasmettere alla Corte cantonale per competenza.
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3. Ne segue che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, dev'essere dichiarato inammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF).
12
 
Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione al ricorrente e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 21 novembre 2019
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Muschietti
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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