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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1067/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_1067/2019 vom 13.11.2019
 
 
6B_1067/2019
 
 
Sentenza del 13 novembre 2019
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Muschietti, in qualità di Giudice unico,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Giada Bernardi,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Reclamo tardivo,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 agosto 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.154).
 
 
Considerando:
 
che, con sentenza del 12 agosto 2019, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un reclamo presentato da A.________ contro un decreto di non luogo a procedere emanato il 17 aprile 2019 dal Procuratore pubblico;
 
che, avverso questa sentenza, A.________ presenta un ricorso del 13 settembre 2019 al Tribunale federale;
 
che, con decreto del Giudice dell'istruzione del 1° ottobre 2019, la ricorrente è stata invitata a fornire, entro il 15 ottobre seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 3'000.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);
 
che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto del Giudice dell'istruzione del 22 ottobre 2019 alla ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 5 novembre 2019, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
 
che la ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;
 
che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto del Giudice dell'istruzione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
 
che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
 
richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF;
 
 
 per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 13 novembre 2019
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Muschietti
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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