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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1130/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_1130/2019 vom 11.11.2019
 
 
6B_1130/2019
 
 
Sentenza dell'11 novembre 2019
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Decreto di non luogo a procedere,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 agosto 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.175).
 
 
Considerando:
 
che il 3 giugno 2019 A.________ ha sporto una querela penale nei confronti di B.________ per i reati di ingiuria e di calunnia in relazione a delle espressioni che quest'ultima avrebbe proferito nell'ambito di un'assemblea dei comproprietari di un immobile costituito in proprietà per piani;
 
che il 12 giugno 2019 il Procuratore pubblico ha decretato un non luogo a procedere, ritenendo che non erano ravvisabili elementi di rilevanza penale;
 
che, contro il decreto di non luogo a procedere, il denunciante ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
 
che, con sentenza del 21 agosto 2019, la CRP ha respinto il reclamo, negando l'esistenza degli estremi per aprire un procedimento penale per reati contro l'onore;
 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 28 settembre 2019 al Tribunale federale;
 
che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2; 145 II 153 consid. 1.1, 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);
 
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
 
che spetta al ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
 
che questa giurisprudenza è applicabile anche in materia di reati contro l'onore, sicché spetta al ricorrente sostanziare il pregiudizio subito e le pretese di risarcimento del danno o di riparazione del torto morale giusta l'art. 41 segg. CO che sarebbe intenzionato ad avanzare (cfr. sentenze 6B_13/2019 del 29 gennaio 2019 consid. 2.1; 6B_1133/2015 del 20 novembre 2015 consid. 1.2.2; 6B_94/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 1.1);
 
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
 
che il ricorrente non spiega, né sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, quali pretese civili intende fare valere in relazione con i reati prospettati e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;
 
che, oltretutto, il riconoscimento di un'indennità a titolo di riparazione morale presuppone che la lesione alla personalità sia oggettivamente di una certa gravità e sia soggettivamente percepita dal danneggiato come sufficientemente grave da fare apparire legittimo che una persona, in simili circostanze, si rivolga al giudice per ottenere un risarcimento (cfr. sentenze 6B_406/2018 del 5 settembre 2018 consid. 1.2; 6B_185/2013 del 22 gennaio 2014 consid. 2.2 e rinvii);
 
che laddove chiede in generale il versamento di un importo di fr. 5'000.-- a titolo di risarcimento, il ricorrente non sostanzia minimamente la fondatezza di una simile pretesa in relazione con la prospettata lesione dell'onore;
 
che tale importo è in particolare invocato dal ricorrente con riferimento ad asseriti abusi di autorità da parte del Ministero pubblico, questione che esula tuttavia dall'oggetto del presente litigio, circoscritto ai prospettati reati contro l'onore rimproverati alla denunciata;
 
che, nella fattispecie, l'assenza di una motivazione sulle eventuali pretese civili di risarcimento del danno comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;
 
che, indipendentemente dalla sua legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente sarebbe abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5 e rinvii);
 
che tuttavia questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli permette di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2);
 
che il ricorrente non fa valere la violazione di simili garanzie con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF;
 
che laddove accenna in modo generale ad una pretesa mancata assunzione di prove da parte del magistrato inquirente, il ricorrente mira a rimettere in discussione il giudizio di merito, ciò che è come visto inammissibile, difettandogli la legittimazione;
 
che il gravame in esame è parimenti inammissibile nella misura in cui il ricorrente critica genericamente l'operato del Ministero pubblico e di altre Autorità cantonali nell'ambito di numerose altre procedure avviate a livello cantonale;
 
che chiedendo di annullare gli oneri processuali (di complessivi fr. 500.--), posti a suo carico dalla Corte cantonale nella sentenza impugnata, il ricorrente non fa valere l'applicazione arbitraria dell'art. 25 della legge ticinese sulla tariffa giudiziaria, del 30 novembre 2010 (LTG; RL 178.200), che prevede per i procedimenti dinanzi alla CRP una tassa di giustizia tra fr. 100.-- e fr. 20'000.--;
 
che laddove critica la mancata ricusazione del Presidente della CRP e postula l'astensione del Presidente e del cancelliere di questa Corte, può essere qui rinviato a precedenti sentenze del Tribunale federale concernenti il ricorrente (cfr. sentenze 6B_1060/2018 del 9 novembre 2018; 6B_1015/2018 del 2 novembre 2018; 1C_477/2018 del 24 ottobre 2018 consid. 1.3; 6B_740/2018 del 28 settembre 2018; 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2);
 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 11 novembre 2019
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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