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Informationen zum Dokument  BGer 2C_633/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_633/2019 vom 11.11.2019
 
 
2C_633/2019
 
 
Sentenza dell'11 novembre 2019
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Seiler, Presidente,
 
Zünd, Donzallaz,
 
Cancelliere Savoldelli.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ AG,
 
patrocinata dall'avv. Giovanni Stucchi,
 
ricorrente,
 
contro
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,
 
Dienststelle Steuern des Kantons Luzern.
 
Oggetto
 
decisione di assoggettamento (doppia imposizione intercantonale),
 
ricorso contro la sentenza emanata il 31 maggio 2019 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2018.275).
 
 
Fatti:
 
A. A.________ AG, è attiva nella gestione patrimoniale e nell'erogazione di prestiti; può detenere partecipazioni, amministrare, acquisire e vendere immobili, diritti di autore, patenti e licenze di qualsiasi tipo. Essa è iscritta nel registro di commercio del Cantone Lucerna dal [...] 2013. Fino al [...] 2019, unico membro del Consiglio di amministrazione indicato a registro, con diritto di firma individuale, era B.________, domiciliato a W.________ (TI).
1
Il 14 luglio 2017, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche del Cantone Ticino ha rivendicato l'assoggettamento illimitato della società dal 1° gennaio 2015, in ragione del fatto che la sua amministrazione effettiva si trovava nel Cantone Ticino. La decisione pregiudiziale del fisco è stata confermata, sia su reclamo (13 novembre 2018), sia su ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, espressasi in merito con sentenza del 31 maggio 2019. Rilevato che la A.________ AG non è una società operativa, ma si limita ad amministrare un importante patrimonio, costituito per la maggior parte da titoli, ma anche da un certo numero di immobili siti in più Cantoni, pure i Giudici ticinesi sono infatti giunti alla conclusione che il domicilio principale della stessa si trovi nel Cantone Ticino, dove vive e opera quello che fino al 2019 è stato il suo solo rappresentante/amministratore unico, non invece nel Cantone Lucerna.
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B.
 
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 2 luglio 2019, la A.________ AG si è allora rivolta al Tribunale federale chiedendo: in via principale, che la decisione della Corte cantonale ticinese sia annullata; in via subordinata, che annullate siano le decisioni di tassazione emanate dal Cantone Lucerna il 6 aprile 2017 (per il 2015) e l'8 marzo 2018 (per il 2016).
3
La Divisione delle contribuzioni e la Camera di diritto tributario hanno fatto rinvio alle motivazioni contenute nel giudizio impugnato domandandone la conferma, mentre l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha rinunciato ad esprimersi. Il fisco del Cantone Lucerna ha per contro comunicato di continuare a considerare, in assenza di prove di un'amministrazione effettiva nel Cantone Ticino, che la ricorrente sia illimitatamente imponibile nel Cantone Lucerna.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF). Esso è stato presentato nei termini dalla destinataria del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (sentenza 2C_462/2018 del 7 giugno 2019 consid. 1.1 con ulteriori rinvii).
5
1.2. Nell'ambito di ricorsi in materia di doppia imposizione, l'impugnazione della pronuncia di ultima istanza di uno dei Cantoni interessati può venire accompagnata da quella delle decisioni degli altri Cantoni che si prevalgono della sovranità fiscale (DTF 133 I 300 consid. 2.4 pag. 306 seg.). Nella fattispecie, lecita è di conseguenza pure la conclusione che mira all'annullamento delle decisioni di tassazione già prese dal fisco del Cantone Lucerna per il 2015 e per il 2016 (sentenze 2C_373/2018 del 31 gennaio 2019 consid. 1.2 e 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 1.4).
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Erwägung 2
 
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le censure sollevate. Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in che consiste la lesione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.); dei generici rinvii ad argomentazioni sostenute davanti ad altre istanze non bastano (DTF 133 II 396 consid. 3.2 pag. 400; sentenza 2C_420/2010 del 28 aprile 2011 consid. 1.4). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali; simili critiche possono in effetti essere trattate solo se sono motivate in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).
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2.2. In via di principio, visto che il Cantone Lucerna rinuncia a formulare osservazioni in merito ai fatti, il Tribunale federale fonda il suo esame giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 139 II 373 consid. 1.7 pag. 378; sentenze 2C_332/2015 del 23 luglio 2015 consid. 2.2; 2C_441/2013 del 27 marzo 2014 consid. 2.3; 2C_891/2011 del 23 luglio 2012 consid. 1.3 e 2C_375/2010 del 22 marzo 2011 consid. 1.3). Se ne può scostare se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.2).
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3. Giusta l'art. 127 cpv. 3 Cost. la doppia imposizione intercantonale è vietata. Una doppia imposizione contraria all'art. 127 cpv. 3 Cost. si realizza quando un contribuente è tassato da due o più Cantoni sullo stesso oggetto per il medesimo lasso di tempo (doppia imposizione attuale), oppure quando un Cantone, violando le norme che regolano i casi di conflitto, eccede i limiti della propria sovranità fiscale (doppia imposizione virtuale; DTF 134 I 303 consid. 2.1 pag. 306 segg.; 133 I 308 consid. 2.1 pag. 311; PETER LOCHER, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ed. 2015, pag. 11 segg.).
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Come detto, il giudizio impugnato conferma la correttezza della rivendicazione dell'assoggettamento illimitato della ricorrente, avanzata dal fisco ticinese a partire dal 1° gennaio 2015. Nella misura in cui già sussistono due decisioni nelle quali le autorità fiscali del Cantone Lucerna giungono ad altra conclusione (decisione di tassazione del 6 aprile 2017, relativa al 2015, e decisione di tassazione dell'8 marzo 2018, relativa al 2016), data è quindi una doppia imposizione attuale.
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Erwägung 4
 
4.1. Una persona giuridica è assoggettata all'imposta in virtù della sua appartenenza personale quando ha sede o amministrazione effettiva nel Cantone (art. 60 della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 [LT; RL/TI 640.100] rispettivamente art. 20 cpv. 1 LAID). L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è, di principio, illimitato (DTF 139 II 78 consid. 2.2 e 2.3). Secondo la giurisprudenza in materia di doppia imposizione intercantonale, l'assoggettamento di una persona giuridica viene definito in prima battuta dalla sua sede sociale, scelta liberamente, fissata negli statuti e iscritta a registro di commercio. Non ci si fonda tuttavia sulla sede formale quando ad essa si contrappone un altro posto, dove sono esercitate la direzione e l'amministrazione, rispettivamente le attività di gestione che di solito si concentrano alla sede statutaria. In tale caso, determinante è infatti il luogo dell'amministrazione effettiva (sentenze 2C_627/2017 del 1° febbraio 2019 consid. 2, con un'approfondita analisi della giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale delle persone giuridiche fin dalle sue origini e un confronto con la dottrina; 2C_462/2018 del 7 giugno 2019 consid. 4.1 e 2C_373/2018 del 31 gennaio 2019 consid. 4.1).
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4.2. Il luogo dell'amministrazione effettiva si trova dove la persona giuridica ha il suo centro economico e di fatto rispettivamente dove la sua gestione viene realmente svolta, compiendo quegli atti che mirano al perseguimento dello scopo sociale. Se l'attività di direzione è esercitata in più luoghi, decisivo è quello in cui è svolta in maniera preponderante. A meno che la gestione non si concentri nelle mani di una sola persona, che opera in più luoghi senza che la società disponga di personale o infrastrutture specifiche, il posto nel quale si tengono le riunioni del consiglio di amministrazione o l'assemblea generale rispettivamente nel quale vivono gli azionisti non hanno invece rilievo (sentenze 2C_627/2017 del 1° febbraio 2019 consid. 2; 2C_373/2018 del 31 gennaio 2019 consid. 4.2; 2C_483/2016 dell'11 novembre 2016 consid. 3 e 2C_1086/2012 del 16 maggio 2013 consid. 2.2 con ulteriori rinvii a giurisprudenza e dottrina).
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4.3. Per giurisprudenza, gli stessi principi valgono per una società immobiliare. In effetti, pure in tale contesto, bisogna dapprima riferirsi alla sede sociale iscritta a registro di commercio, considerando che - secondo l'andamento ordinario delle cose - essa coincide con il luogo dell'amministrazione effettiva (sentenza 2C_462/2018 del 7 giugno 2019 consid. 6.2); tuttavia, se il centro economico e di fatto di una società rispettivamente la sua gestione si trova o è svolta in altro luogo, determinante non è la sede formale bensì quest'ultimo, e ciò vale anche quando in tale luogo la società non dispone di attivi. In particolare, questo è il caso quando l'attività dirigenziale è svolta presso l'azionista principale; in relazione a una società immobiliare, occorre infatti distinguere tra la semplice gestione degli immobili (portineria, conclusione di contratti di locazione, cambio degli inquilini, manutenzione regolare degli stabili, riscaldamento, ecc.), dall'attività - qui determinante - di direzione della società, relativa alla compravendita di immobili, alla designazione dei loro amministratori, e alla gestione degli introiti (sentenza 2P.120/2006 del 15 dicembre 2006 consid. 3.1 con rinvii, segnatamente al caso pubblicato in ASA 32 pag. 174).
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4.4. Sul piano probatorio, l'autorità di tassazione deve sostanziare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico impositivo, mentre i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario vanno dimostrati dal contribuente (DTF 140 II 248 consid. 3.5 pag. 252). Quale aspetto che stabilisce il diritto di tassare, l'esistenza del domicilio fiscale dev'essere sostanziata dall'autorità di tassazione. Quando, in base agli elementi a disposizione, e nonostante una sede che si trova altrove, l'amministrazione effettiva di una persona giuridica nel Cantone appare come molto probabile, la prova del contrario spetta però al contribuente (sentenze 2C_627/2017 del 1° febbraio 2019 consid. 2.3.3; 2C_373/2018 del 31 gennaio 2019 consid. 4.3 e 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1).
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Erwägung 5
 
5.1. Insorgendo davanti al Tribunale federale, la ricorrente non contesta i principi di giurisprudenza su cui si è basata la Corte cantonale, che sono del resto quelli appena indicati e sono pertanto giusti; ritiene però che le conclusioni tratte dai Giudici ticinesi "non siano necessariamente corrette e potrebbero anche essere discusse o contestate". A tal riguardo, precisa infatti: (a) che in casi come quello in esame "non è necessaria la presenza di dipendenti o di importanti infrastrutture"; (b) che la gestione pratica degli immobili (contatti con gli inquilini, incasso affitti, contatti con gli artigiani, riparazioni, ecc.) è di regola delegata a società specializzate mentre la gestione patrimoniale è delegata alle banche, dove sono depositati i fondi, e/o a gestori o consulenti esterni; (c) che le decisioni rilevanti ai fini della fissazione della direzione effettiva (decisioni di acquisto e vendita di immobili oppure conferimento di mandati di gestione) possono quindi anche essere - e sono di regola - molto poche e sporadiche nell'intera vita di una società; (d) che, oltre a non essere necessaria un'importante infrastruttura, per attività come quelle dell'insorgente non è nemmeno necessario che l'amministratore si rechi ogni giorno, o di frequente, presso la sede statutaria.
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5.2. Tenuto conto dei fatti accertati dalla Corte ticinese, che non sono stati messi in discussione rispettivamente completati nemmeno dal fisco del Cantone Lucerna e che vincolano pertanto il Tribunale federale (precedente consid. 2.2), così come dei principi validi in materia, le critiche esposte non possono essere tuttavia condivise.
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5.2.1. La ricorrente indica in effetti di avere sede in via X.________ a Y.________ (LU), dove dispone di un ufficio con sala riunioni, piccola cucina e bagno/WC in un immobile di sua proprietà. A questo indirizzo non lavora però nessuno, perché la società non ha dipendenti. In quel luogo non è inoltre regolarmente attivo nemmeno l'amministratore unico della società, poiché dalla sua agenda del 2018 (la sola prodotta) emerge che egli si reca a Y.________ meno di una volta al mese (giudizio impugnato, consid. 2.4.2).
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5.2.2. Altri elementi utili a comprovare che l'amministrazione effettiva è svolta all'indirizzo statutario e non altrove non ne sono d'altra parte emersi. Della gestione degli immobili (siti in più Cantoni) non è infatti la società ad occuparsene, bensì degli operatori locali; come visto, ai fini del contendere simile attività non è inoltre decisiva, poiché di rilievo è l'attività dirigenziale non quella di gestione corrente degli immobili (precedente consid. 4.3).
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5.2.3. Proprio nell'ottica dell'esercizio dell'attività dirigenziale - unica qui determinante e relativa, oltre che all'attività immobiliare, anche a quella di gestione patrimoniale - gli indizi a disposizione portano infine a confermare la decisione di assoggettamento della ricorrente nel Cantone Ticino. Fino al 19 marzo di quest'anno la sola persona abilitata a rappresentare e ad impegnare la ricorrente, era infatti il suo amministratore unico B.________, che riferisce di agire come "estensione operativa dell'azionista" e che risiede a W.________ dal 1° agosto 2013. La corrispondenza tra la ricorrente e il fisco ticinese che si trova agli atti è stata ritirata a W.________ ("Adresseumleitung" dall'indirizzo di Y.________) e pure le risposte all'autorità sono state spedite dal Canton Ticino (W.________ e Z.________, nel Canton Ticino), non dal Cantone Lucerna. Sempre a W.________, B.________ è inoltre dipendente della C.________ SA, società della quale e pure presidente del Consiglio di amministrazione e che persegue pressoché i medesimi scopi della ricorrente, così come membro del consiglio di amministrazione di altre due società (D.________ SA e E.________ SA).
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5.3. Proceduto a un apprezzamento complessivo della fattispecie, in conformità alla giurisprudenza relativa all'art. 127 cpv. 3 Cost., la valutazione espressa nel merito dalla Camera di diritto tributario va quindi condivisa e il giudizio impugnato confermato.
20
 
Erwägung 6
 
6.1. Per quanto rivolto contro il Cantone Ticino, il ricorso è pertanto respinto. Per quanto rivolto contro il Cantone Lucerna, il ricorso è invece accolto. Di conseguenza, le decisioni di tassazione emesse dal Cantone Lucerna il 6 aprile 2017 (periodo fiscale 2015) e l'8 marzo 2018 (periodo fiscale 2016) sono annullate.
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6.2. Ritenuto che la conclusione formulata in via principale è stata respinta, la ricorrente va considerata come soccombente e deve sopportare le spese giudiziarie federali (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF; sentenze 2C_462/2018 del 7 giugno 2019 consid. 8.2 e 2C_373/2018 del 31 gennaio 2019 consid. 9.2). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
22
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Per quanto rivolto contro il Cantone Ticino, il ricorso è respinto.
 
2. Per quanto rivolto contro il Cantone Lucerna, il ricorso è accolto. Di conseguenza, le decisioni di tassazione emesse il 6 aprile 2017 (periodo fiscale 2015) e l'8 marzo 2018 (periodo fiscale 2016) dall'autorità fiscale del Cantone Lucerna sono annullate.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
4. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché alla Dienststelle Steuern del Cantone Lucerna e all'Amministrazione federale delle contribuzioni. 
 
Losanna, 11 novembre 2019
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Seiler
 
Il Cancelliere: Savoldelli
 
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