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Informationen zum Dokument  BGer 5A_639/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_639/2019 vom 07.11.2019
 
 
5A_639/2019
 
 
Sentenza del 7 novembre 2019
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Herrmann, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.A.________,
 
2. B.A.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Comunione dei comproprietari C.________,
 
patrocinata dall'avv. Rocco Olgiati,
 
opponente.
 
Oggetto
 
proprietà per piani (manutenzione di una parte comune ceduta in uso esclusivo ad un comproprietario),
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 luglio 2019
 
dalla III Camera civile del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino (13.2019.29/30).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
 
1.
 
1.1. Con petizione 29 febbraio 2016 la Comunione dei comproprietari C.________ ha convenuto i coniugi A.A.________ e B.A.________ chiedendo di far loro ordine di eseguire, a loro spese, il ripristino della porzione di giardino loro assegnata in uso esclusivo, nonché di asportare il materiale da essi depositato sul posto auto nell'autorimessa (valore di lite fr. 25'000.--).
 
I coniugi A.________ hanno postulato in via riconvenzionale di essere autorizzati a portare a conclusione i lavori di sistemazione del giardino non ancora terminati conformemente al progetto da essi presentato (valore di lite fr. 20'000.--).
 
1.2. Con decisione 22 febbraio 2019 il Pretore del Distretto di Lugano ha parzialmente accolto la petizione, facendo ordine a A.A.________ e B.A.________ di sgomberare il posto auto, e ha accolto la l'azione riconvenzionale.
 
1.3. Con decisione 7 marzo 2019 il Pretore ha respinto l'istanza di rettifica presentata dai coniugi A.________.
 
1.4. Mediante sentenza 10 luglio 2019 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, dopo aver precisato che non vi erano gli estremi per un'astensione del suo Presidente, ha respinto, nella misura della loro ammissibilità, l'appello e il reclamo introdotti da A.A.________ e B.A.________ avverso la decisione 22 febbraio 2019, rispettivamente contro la decisione 7 marzo 2019.
 
2. Con ricorso 17 agosto 2019 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la sentenza 10 luglio 2019 dinanzi al Tribunale federale. I ricorrenti hanno chiesto di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di conoscere la composizione della Corte giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in via anticipata. Essi hanno inoltre invitato i Giudici federali della II Corte di diritto civile Herrmann (Presidente), Escher, von Werdt e Schöbi nonché la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti.
 
Con allegato 4 settembre 2019 i ricorrenti hanno completato il loro rimedio.
 
Non sono state chieste determinazioni, ma è stato richiesto l'incarto cantonale.
 
3. Con gli scritti 17 agosto e 4 settembre 2019 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato anche un'altra sentenza emanata il 10 luglio 2019 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello. Tale impugnativa è stata trattata separatamente (v. incarto 5A_640/2019).
 
4. Il rimedio non è firmato in originale dai ricorrenti, in violazione delle esigenze poste dall'art. 42 cpv. 1 LTF. Non occorre tuttavia assegnare loro un termine per sanare il vizio constatato (art. 42 cpv. 5 LTF), dato che per i motivi esposti di seguito il gravame sfugge comunque ad un esame di merito.
 
5. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii), come d'altronde già noto ai ricorrenti (v. sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2).
 
La domanda di astensione dei già menzionati Giudici federali e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). In tali circostanze, la domanda può essere evasa dal Presidente e dalla Cancelliera ricusati, prescindendo dall'avvio della procedura prevista dall'art. 37 LTF (cfr. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2 aed. 2014, n. 17 ad art. 36 LTF e n. 13 ad art. 37 LTF). I Giudici federali Escher, von Werdt e Schöbi non sono invece, in ogni modo, chiamati a statuire sul rimedio all'esame.
 
6. Il gravame all'esame è stato interposto in una causa di carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b e art. 53 cpv. 1 LTF) e, contrariamente a quanto apoditticamente preteso dai ricorrenti, non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
 
6.1. Il ricorso risulta di primo acchito irricevibile nella misura in cui non censura la predetta sentenza della III Camera civile del Tribunale d'appello (v. combinati art. 114 e 75 cpv. 1 LTF), bensì discute le decisioni pretorili o questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come l'operato di altre autorità in cause distinte).
 
6.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF).
 
6.2.1. Nel prolisso e confuso gravame all'esame invano si cerca una chiara richiesta di giudizio sostanziale. Esso va pertanto dichiarato inammissibile.
 
6.2.2. Il rimedio è pure insufficientemente motivato. Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può infatti unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2). Ora, nell'impugnativa all'esame i ricorrenti segnalano la violazione di varie garanzie costituzionali (segnatamente degli art. 29 cpv. 2 e 30 cpv. 1 Cost. e 6 CEDU), ma le loro censure - generiche, prive di un serio confronto con i considerandi dell'impugnato giudizio ed anche di difficile comprensione - non soddisfano le severe esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF.
 
7. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a-b LTF.
 
La domanda di assistenza giudiziaria introdotta dai ricorrenti, che non hanno comunque dimostrato una loro eventuale indigenza, va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a loro carico (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
La richiesta di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie è pretestuosa. Dati i numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione introdotti dai ricorrenti dinanzi al Tribunale federale, essi ormai conoscono l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai loro allegati.
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
 
4. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 7 novembre 2019
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Herrmann
 
La Cancelliera: Antonini
 
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