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Informationen zum Dokument  BGer 1C_563/2019  Materielle Begründung
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BGer 1C_563/2019 vom 05.11.2019
 
 
1C_563/2019
 
Decreto del 5 novembre 2019
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Muschietti, in qualità di Giudice dell'istruzione,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Tribunale penale federale, Segretariato generale,
 
1. Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali,
 
2. Ministero pubblico della Confederazione.
 
Oggetto
 
Richiesta di anonimizzazione accresciuta,
 
ricorso contro la decisione emanata il 25 ottobre 2019 dal Segretariato generale del Tribunale penale federale (GS.2019.1).
 
 
Considerando:
 
che, il 17 ottobre 2018, A.________ ha sporto denuncia presso il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) contro ignoti funzionari federali, che al suo dire si sarebbero espressi in maniera lesiva del suo onore nell'ambito dell'esame della sua domanda di naturalizzazione;
 
che, il 13 giugno 2019, il MPC, non ritenuti i presupposti per gli asseriti reati di diffamazione, calunnia, ingiuria e abuso di autorità, ha decretato un non luogo a procedere;
 
che, adita dal denunciante, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP), con sentenza del 4 ottobre 2019 (BB.2019.133), ne ha respinto il reclamo;
 
che, il 24 ottobre 2019, l'interessato ha presentato alla CRP e al Segretariato generale del Tribunale penale federale (TPF) un'istanza con richiesta di provvedimenti cautelari urgenti concernente una maggiore anonimizzazione della citata sentenza, rilevando che il periodo d'attesa (embargo) per la divulgazione della stessa scadeva il 29 ottobre 2019 alle 10.00;
 
che, con decisione del 25 ottobre 2019, il Segretariato generale ha respinto in parte, in quanto ammissibile, l'istanza volta a prolungare l'embargo, accogliendola limitatamente a un'altra richiesta;
 
che avverso quest'ultima decisione A.________, il 26 ottobre 2019, presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo, in via supercautelare inaudita parte e in via cautelare ai sensi dell'art. 104 LTF, di vietare con la comminatoria dell'art. 292 CP ai giornalisti accreditati al TPF di divulgare, fino all'emanazione della sentenza del Tribunale federale, in qualsiasi forma e modalità, l'esistenza e il contenuto della decisione del 4 ottobre 2019;
 
che, con decreto presidenziale del 28 ottobre 2019, tale richiesta è stata accolta in via supercautelare;
 
che, con scritto del 2 novembre 2019, il ricorrente, rilevato che un quotidiano italiano ha riferito i fatti oggetto della decisione del TPF del 4 ottobre 2019, dichiara di ritirare il ricorso;
 
che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;
 
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
 
che, nella fattispecie, si può rinunciare a prelevare spese processuali.
 
 
Per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:
 
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali e al Segretariato generale del Tribunale penale federale.
 
Losanna, 5 novembre 2019
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice dell'istruzione:  Il Cancelliere:
 
Muschietti  Crameri
 
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