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Informationen zum Dokument  BGer 2C_904/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_904/2019 vom 30.10.2019
 
 
2C_904/2019
 
 
Sentenza del 30 ottobre 2019
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Seiler, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino.
 
Oggetto
 
Imposta cantonale (IC) e imposta federale diretta (IFD) 2016,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 settembre 2019 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2019.259 e 80.2019.260).
 
 
Fatti:
 
A. Con sentenza del 24 settembre 2019 la Camera di diritto tributario ha dichiarato irricevibile il gravame con cui A.________ contestava l'esattezza della tassazione notificatale per il periodo fiscale 2016, confermata con decisione su reclamo del 6 giugno 2019. Infatti benché fosse stata invitata con scritto del 21 agosto 2019 a presentare entro un termine di 10 giorni un ricorso motivato (art. 227 cpv. 2 LT [RL/TI 640.100] e 140 cpv. 2 LIFD [RS 642.11]) e ad esprimersi sulla sua tempestività, pena l'inammissibilità del medesimo, la contribuente non aveva dato alcun seguito alla lettera recapitatale il 26 agosto 2019. La Corte cantonale ha inoltre trasmesso il citato allegato ricorsuale all'Ufficio esazione e condoni affinché si pronunci sull'istanza di condono ivi contenuta.
1
B. Il 24 ottobre 2019 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso nel quale rimprovera alla Corte cantonale di avere confermato la decisione di tassazione impugnata malgrado le prove presentate che ne dimostravano l'inesattezza.
2
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
3
 
Diritto:
 
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186).
4
 
Erwägung 2
 
2.1. Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Esso è stato presentato nei termini dalla destinataria del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 e segg. LTF (al riguardo, cfr. anche l'art. 73 LAID; RS 642.14).
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2.2. Giusta l'art. 42 LTF, un ricorso davanti al Tribunale federale deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). Nell'allegato ricorsuale, l'insorgente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3 pag. 245 seg.). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali; simili critiche vengono in effetti trattate unicamente se sono state motivate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).
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2.3. Nella fattispecie, l'allegato ricorsuale del 24 ottobre 2019 non adempie alle esigenze di motivazione indicate. La ricorrente, producendo diversi documenti, si limita infatti a contestare l'esattezza della propria tassazione. Ella tuttavia omette di confrontarsi, nelle debite forme (art. 42 cpv. 2 LTF) con le argomentazioni sviluppate dalla Corte cantonale riguardo all'ammissibilità del proprio gravame segnatamente sul mancato adempimento delle esigenze poste dal diritto cantonale e dal diritto federale in proposito. Ne discende che in mancanza di un'argomentazione topica che risponda alle motivazioni del giudizio contestato, il ricorso non può essere considerato ricevibile e sfugge di conseguenza ad un esame di merito (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.).
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2.4. Per i motivi illustrati, il gravame si avvera manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 108 LTF.
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3. Il Tribunale federale rinuncia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
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 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non vengono prelevate spese.
 
3. Comunicazione alla ricorrente, all'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano (per informazione), alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
 
Losanna, 30 ottobre 2019
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Seiler
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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