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Informationen zum Dokument  BGer 6B_753/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_753/2019 vom 24.10.2019
 
 
6B_753/2019
 
 
Sentenza del 24 ottobre 2019
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Denys, Presidente,
 
Oberholzer, Muschietti,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Paolo Bernasconi,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Decreto di abbandono (incidente mortale della circolazione stradale),
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 maggio 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.39).
 
 
Fatti:
 
A. Il 10 maggio 2018 B.________ circolava sull'autostrada A2 nel territorio del Comune di Monteceneri in direzione nord alla guida di un'autovettura Tesla Model S con motore elettrico. Dopo l'uscita della galleria del Monte Ceneri, il conducente transitava sulla corsia di sorpasso all'inizio di un tratto con una segnaletica di cantiere che prevedeva la deviazione, demarcata con linee arancioni, della corsia di sorpasso verso la carreggiata opposta. Invece di seguire la deviazione, l'autovettura è proseguita diritta, collidendo dapprima con alcuni paletti segnaletici e in seguito con uno spartitraffico del tipo "varioguard". All'impatto con lo spartitraffico, che ha funto da rampa, il veicolo è stato proiettato in aria e si è ribaltato più volte, terminando la corsa sulla carreggiata autostradale opposta, a circa 120 metri dal punto di collisione con il primo paletto segnaletico. Nell'urto con lo spartitraffico, la parte anteriore sinistra del sottoscocca si è lacerata, provocando la combustione delle batterie del veicolo, che si è incendiato. B.________, rimasto privo di conoscenza all'interno dell'abitacolo, è deceduto sul posto.
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B. A seguito dell'incidente, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha aperto un procedimento penale contro ignoti, ordinando in particolare una serie di accertamenti tecnici e peritali. Terminata l'istruzione, con decisione del 30 gennaio 2019, ha decretato l'abbandono del procedimento. Il Procuratore pubblico ha sostanzialmente ritenuto che l'incidente era riconducibile esclusivamente alla negligenza del conducente, che aveva perso la padronanza del veicolo.
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C. Contro il decreto di abbandono, A.________, moglie della vittima, ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), che lo ha respinto con sentenza del 20 maggio 2019. La Corte cantonale ha rilevato che gli accertamenti esperiti dal magistrato inquirente non hanno permesso di accertare l'esistenza di circostanze imputabili a terzi quali cause del decesso della vittima.
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D. A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 21 giugno 2019 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di annullare contestualmente il decreto di abbandono. In via subordinata, postula la riapertura dell'istruzione penale nei confronti dei responsabili della messa in circolazione del veicolo in questione. In via ulteriormente subordinata, chiede di ordinare ulteriori misure istruttorie. La ricorrente fa valere la violazione del diritto federale, in particolare del principio "in dubio pro duriore" e del diritto di essere sentita, lamentando un'insufficiente motivazione del giudizio impugnato.
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E. La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il Procuratore pubblico chiede di respingere il ricorso. La ricorrente si è confermata nelle proprie conclusioni con una replica del 19 luglio 2019.
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Con decreto presidenziale dell'8 luglio 2019 è stata respinta la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo.
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Diritto:
 
1. Il ricorso, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), è sotto i citati aspetti ammissibile. La ricorrente, moglie della vittima dell'eventuale reato, ha partecipato alla procedura cantonale e, quale accusatrice privata sulle cui pretese civili può influire la decisione impugnata, è legittimata a ricorrere in questa sede (cfr. art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 5 LTF; DTF 138 IV 186 consid. 1.4). Indipendentemente dalla legittimazione nel merito, la ricorrente è in ogni caso abilitata, quale parte nella procedura, a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce in tale veste e la cui disattenzione equivale a un diniego di giustizia formale (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2).
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Erwägung 2
 
2.1. La ricorrente lamenta una motivazione insufficiente del giudizio impugnato. Rimprovera alla CRP di essersi limitata a richiamare il diritto applicabile, senza fare alcun riferimento agli accertamenti istruttori e senza operare una sussunzione giuridica. Sostiene che la Corte cantonale avrebbe del tutto ignorato i mezzi di prova di cui aveva chiesto l'assunzione, trascurando altresì di confrontarsi sia con i prospettati difetti del veicolo in questione sia con l'addotta insufficienza della segnaletica stradale del cantiere. Ritiene che tali circostanze non permetterebbero, a questo stadio della procedura, di escludere la responsabilità di altre persone e quindi l'esistenza di possibili indizi di omicidio colposo.
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2.2. L'art. 81 cpv. 1 lett. b CPP prescrive che le sentenze e le decisioni che concludono il procedimento contengano una motivazione. Devono essere esposte le ragioni della soluzione adottata (cfr. art. 81 cpv. 3 lett. b CPP). Le esigenze relative al grado di motivazione devono essere determinate tenendo conto del singolo caso concreto e degli interessi delle persone colpite (NILS STOHNER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2aed. 2014, n. 11 all'art. 81). La giurisprudenza deduce dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost., art. 3 cpv. 2 lett. c e art. 107 CPP) l'obbligo per il giudice di motivare le sue decisioni (DTF 139 IV 179 consid. 2.2). Questa garanzia esige che l'autorità si confronti con le censure sollevate dalle parti e le esamini seriamente, dando atto di questo esame nella motivazione della sua decisione. La motivazione è sufficiente quando l'interessato può afferrare la portata della decisione e, se del caso, impugnarla con cognizione di causa, permettendo altresì all'istanza di ricorso di esaminarne la fondatezza. L'autorità deve quindi almeno succintamente esporre le argomentazioni su cui si è fondata, quantomeno con riferimento ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 142 IV 245 consid. 4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1 e rinvii).
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2.3. Dopo avere esposto il diritto applicabile alla fattispecie, segnatamente con riferimento al reato di omicidio colposo, la Corte cantonale ha affermato che 
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2.4. Nel gravame alla CRP, la ricorrente aveva però addotto una serie di prove di cui aveva chiesto l'assunzione, ribadendo sostanzialmente il contenuto di un'istanza probatoria respinta dal Procuratore pubblico il 30 gennaio 2019, contestualmente all'emanazione del decreto di abbandono. Ha segnatamente esposto quali chiarimenti sarebbe stato necessario richiedere ai periti, prospettando l'esistenza di difetti del veicolo interessato in particolare per quanto concerne l'insufficiente protezione delle batterie in caso di collisione e il mancato funzionamento delle maniglie retrattili delle portiere, che in concreto sarebbero rimaste bloccate. La ricorrente ha inoltre chiesto di eseguire approfondimenti riguardo alla segnaletica del cantiere, ritenuto che dal rapporto della polizia risulta che la stessa era incompleta al momento dell'incidente. Alla luce delle conclusioni del Procuratore pubblico, secondo cui in quel frangente il conducente stava verosimilmente utilizzando il suo telefono cellulare ed era distratto dalla guida, la ricorrente ha altresì addotto la necessità di eseguire ulteriori analisi dell'apparecchio telefonico. Secondo la ricorrente, in mancanza degli accertamenti ed approfondimenti prospettati nel reclamo e precedentemente esposti nell'istanza probatoria, non sarebbe stato possibile, a quello stadio della procedura, fugare il dubbio di un'eventuale responsabilità penale di terzi.
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In concreto, la Corte cantonale non si è espressa su tali argomentazioni, limitandosi ad escludere in modo succinto e generico l'esistenza di elementi imputabili a terzi quali possibili cause dell'incidente mortale, che sarebbe riconducibile esclusivamente al comportamento del conducente. Spettava per contro alla CRP confrontarsi con le prove addotte dalla ricorrente, spiegando se del caso per quali ragioni non si giustificava di assumerle, segnatamente per quali motivi sarebbero irrilevanti per l'esito del procedimento penale. Nel reclamo contro il decreto di abbandono, la ricorrente era infatti abilitata ad invocare la violazione del suo diritto alla prova (cfr. sentenza 1B_17/2013 del 12 febbraio 2013 consid. 1.1). I giudici cantonali avrebbero quindi dovuto esaminare e statuire specificatamente sulle sue richieste probatorie. Né la precedente istanza si è fondata su determinati accertamenti e atti istruttori dell'incarto, esponendo i motivi per cui la decisione di abbandono del magistrato inquirente era corretta e doveva quindi essere confermata. La fattispecie concerne un incidente grave della circolazione, che ha comportato il decesso di una persona. Gli interessi delle persone colpite sono rilevanti e le esigenze poste al grado di motivazione del giudizio cantonale sono rigorose. Limitandosi a richiamare genericamente le conclusioni del Procuratore pubblico, la Corte cantonale ha quindi omesso di confrontarsi con il contenuto del reclamo ed ha motivato in modo insufficiente la propria sentenza. Ha di conseguenza violato il diritto di essere sentita della ricorrente.
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2.5. La decisione impugnata deve pertanto essere annullata e la causa rinviata alla CRP, affinché esamini le argomentazioni sollevate con il reclamo e statuisca nuovamente sullo stesso con un giudizio adeguatamente motivato.
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Erwägung 3
 
3.1. Ne segue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata. La causa è rinviata alla Corte cantonale per una nuova decisione nel senso dei considerandi.
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3.2. Non si prelevano spese giudiziarie a carico dello Stato del Cantone Ticino (art. 66 cpv. 4 LTF), che è tenuto a versare alla ricorrente un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è accolto. La sentenza emanata il 20 maggio 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è annullata. La causa le è rinviata per una nuova decisione nel senso dei considerandi.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente un'indennità di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
 
4. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 24 ottobre 2019
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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