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Informationen zum Dokument  BGer 8C_572/2019  Materielle Begründung
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BGer 8C_572/2019 vom 01.10.2019
 
 
8C_572/2019
 
 
Sentenza del 1° ottobre 2019
 
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Maillard, Presidente,
 
Cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
CSS Assicurazione SA, Diritto & Compliance, Tribschenstrasse 21, 6002 Lucerna,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 agosto 2019 (35.2019.35-36).
 
 
Visto:
 
una prima decisione di CSS Assicurazioni SA del 13 aprile 2018, confermata su opposizione l'8 febbraio 2019, che ha dichiarato estinto dal 10 agosto 2016 il proprio obbligo a versare prestazioni dipendenti da un infortunio avvenuto il 24 agosto 2015 e ha preteso da A.________ la restituzione delle indennità giornaliere versate dal 10 agosto 2016 al 17 dicembre 2017 per un ammontare complessivo di fr. 59'964.-,
1
una seconda decisione di CSS Assicurazioni SA del 13 aprile 2018, confermata su opposizione l'8 febbraio 2019, che ha negato il diritto a indennità giornaliere con riferimento a un infortunio avvenuto il 4 maggio 2016,
2
il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emesso il 26 agosto 2019 con cui, congiunte le cause, ha parzialmente accolto il ricorso contro la prima decisione su opposizione, annullato l'obbligo di restituzione per le indennità giornaliere pagate durante il periodo dal 10 agosto 2016 al 13 aprile 2017, mentre ha respinto il rimedio esperito contro la seconda decisione su opposizione,
3
il ricorso di A.________ presentato il 9 settembre 2019 (timbro postale) contro il giudizio cantonale,
4
la comunicazione del 13 settembre 2019 con la quale il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
5
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel giudizio impugnato,
6
l'atto complementare del 19 settembre 2019 (timbro postale),
7
 
considerando:
 
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile in materia di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione contro gli infortuni per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento inesatto dei fatti (art. 97 LTF),
8
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti errati (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 367 seg.),
9
che il Tribunale delle assicurazioni per l'infortunio del 24 agosto 2015 ha confermato le considerazioni mediche dell'assicuratore, il quale fondandosi sulle conclusioni del medico curante, ha attestato una piena capacità lavorativa dal 10 agosto 2016, valutazione confermata anche dal medico fiduciario,
10
che la Corte cantonale ha ricordato come per l'infortunio del 4 maggio 2016 l'assicurato sia stato pensionato il 1° marzo 2015 e la ditta B.________ è stata sciolta il 25 novembre 2015 e pertanto non si presentava alcuna perdita di guadagno,
11
che sia nel ricorso sia nell'atto complementare il ricorrente si limita a esporre i tratti salienti della processo, ribadendo tutt'al più in maniera generica quanto già sollevato in sede cantonale,
12
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
13
che in definitiva il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
14
che si rinuncia eccezionalmente dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
15
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
 
Lucerna, 1° ottobre 2019
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Maillard
 
Il Cancelliere: Bernasconi
 
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