VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_1119/2019  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_1119/2019 vom 01.10.2019
 
 
6B_1119/2019
 
 
Sentenza del 1° ottobre 2019
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Truffa, contravvenzione alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 agosto 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del
 
Cantone Ticino (incarto n. 17.2018.184[+161+188]).
 
 
Considerando:
 
che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con sentenza del 3 luglio 2018 la Giudice supplente della Pretura penale ha riconosciuto A.________ autore colpevole di truffa per avere, nel periodo dal 9 febbraio 2015 al 1° gennaio 2016, ingannato con astuzia l'assicurazione B.________SA inducendola ad atti pregiudizievoli per il suo patrimonio, nonché di contravvenzione alla legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, del 20 marzo 1981 (LAINF; RS 832.20), per avere omesso di fornire a detto istituto assicurativo le informazioni relative alla propria inabilità lavorativa dovuta ad un precedente incidente del 2 gennaio 2013;
 
che l'imputato è stato condannato alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, per complessivi fr. 2'700.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 500.--;
 
che, con sentenza del 22 agosto 2019, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto un appello dell'imputato contro il giudizio di primo grado, confermando sia la condanna per i reati di truffa e di contravvenzione alla LAINF, sia la pena inflittagli;
 
che A.________ impugna la sentenza della CARP con un ricorso del 24 settembre 2019 al Tribunale federale, chiedendo di essere prosciolto da entrambe le imputazioni e di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio;
 
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2; 145 II 153 consid. 1.1, 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);
 
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;
 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);
 
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
 
che le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute trattandosi di contestazioni relative all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove;
 
che i fatti accertati dalla Corte cantonale sono infatti di principio vincolanti per il Tribunale federale, tranne quando sono stati accertati in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 143 I 310 consid. 2.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1), o in violazione del diritto (cfr. art. 105 cpv. 1 e art. 97 cpv. 1 LTF);
 
che il ricorrente deve quindi censurare la violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, motivando la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4);
 
che, in questa ottica, argomentazioni meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 144 V 50 consid. 4.2; 143 IV 122 consid. 3.3);
 
che, per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 143 IV 241 consid. 2.3.1 e rinvii; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1);
 
che, nella fattispecie, queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta puntualmente con gli accertamenti e le valutazioni posti a fondamento del giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché tale decisione violerebbe il diritto;
 
che il ricorrente critica genericamente la sentenza impugnata esponendo la propria versione dei fatti, ma non spiega in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni i giudici cantonali sarebbero incorsi nell'arbitrio, segnatamente perché determinati accertamenti o apprezzamenti probatori sarebbero manifestamente insostenibili, in chiaro contrasto con la fattispecie, o si fonderebbero su una svista manifesta (DTF 143 IV 241 consid. 2.3.1 e rinvii; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1);
 
che la Corte cantonale ha in particolare accertato che il contratto di lavoro sottoscritto dal ricorrente e il salario pattuito erano fittizi;
 
che il ricorrente non si confronta con i dettagliati motivi posti dalla CARP alla base di questo accertamento (cfr. considerando n. 4 della sentenza impugnata), sostanziandoli di arbitrio con un'argomentazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF;
 
ch'egli non fa in seguito valere né la violazione dell'art. 146 CP, relativo alla fattispecie di truffa, né la violazione dell'art. 112 cpv. 3 LAINF (rispettivamente dell'art. 113 LAINF vigente nel periodo di commissione dei fatti incriminati);
 
che il ricorrente non contesta specificamente nemmeno la commisurazione della pena, in particolare non sostiene che la sanzione inflittagli violerebbe gli art. 47 segg. CP;
 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);
 
che anche la designazione di un avvocato nell'ambito del gratuito patrocinio (art. 64 cpv. 2 LTF) presuppone che il ricorso non sembri privo di probabilità di successo (cfr. sentenze 6B_13/2015 dell'11 febbraio 2015 consid. 3 e 6B_81/2012 del 16 luglio 2013 consid. 2);
 
che non essendo in concreto adempiuta questa condizione, pure la domanda di designare un patrocinatore deve essere respinta;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono pertanto essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
che tuttavia, in considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF);
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Losanna, 1° ottobre 2019
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).